Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 7770 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 7770 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 26/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a BERGAMO il 20/09/1998
avverso la sentenza del 30/06/2023 del GIUDICE COGNOME PRELIMINARE di BERGAMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria scritta, con la quale il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
Procuratore generale COGNOME ha concluso per il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza emessa in data 30 giugno 2023, il G.I.P. del Tribunale di Bergamo, in esito a giudizio abbreviato condizionato richiesto in sede di opposizione a decreto penale di condanna, assolveva NOME COGNOME dal reato ascrittogli al capo A) della rubrica (artt. 30-221 r.d. n. 773 del 1931) per particolare tenuità hatto e dal reato di cui al capo B) (art. 20, I. n. 110 del 1975) perché il fatto non sussiste.
All’imputato era stato contestato, al capo A), di aver omesso di ripetere la denuncia di detenzione delle armi in suo possesso (fucile Benetti cal. 12 matr. 10919, canna di ricambio matr. 11753, doppietta Benetti cal. 12 matr. 11653 e fucile Flobert Falco cal. 8 matr. 98059) in seguito al trasferimento delle stesse in luogo diverso (Rota d’Imagna, INDIRIZZO presso l’abitazione dei genitori) da quello indicato in denuncia (Rota d’Imagna, INDIRIZZO, residenza dell’imputato), come accertato dagli investigatori in data 4 ottobre 2022.
COGNOME era stato chiamato a rispondere, inoltre, al capo B), di omessa custodia delle indicate armi.
L’interessato proponeva appello, riqualificato come ricorso per cassazione dalla Corte di appello di Brescia con provvedimento del 17 aprile 2024, con il quale chiedeva l’assoluzione piena dal reato sub A), sostenendo: 1) che la denuncia di trasferimento di un’arma dal domicilio dichiarato in altro luogo sarebbe dovuta soltanto “se viene interrotto il porto per un tempo apprezzabile”; 2) che il termine di 72 ore previsto per l’eventuale denuncia di trasferimento non era ancora trascorso, nel caso di specie, e, comunque, tale termine non avrebbe dovuto trovare applicazione nel caso di ri-trasferimento di arma già denunciata.
Il Procuratore generale di questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso, osservando che, anche aderendo alla ricostruzione difensiva, pure il trasferimento solamente momentaneo delle armi avrebbe dovuto essere oggetto di puntuale denuncia all’autorità al fine di assicurarne una celere e immediata reperibilità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
Non è superfluo ricordare, per una migliore contestualizzazione del caso, che il quadro normativo riguardante la ripetizione della denuncia della detenzione dell’arma in caso di suo trasferimento è stato sottoposto a modifica.
2.1. L’obbligo era dettato dal regolamento di attuazione del Testo Unico di Pubblica Sicurezza (R.d. 6 maggio 1940, n. 635) che, all’art. 58, comma 3,
recitava: «In caso di trasferimento di detto materiale da una località all’altra dello Stato, salvo l’obbligo di cui all’art. 34, secondo comma, della legge, il possessore deve ripetere la denuncia di cui all’art. 38 della legge nella località dove il materiale stesso è stato trasportato».
2.2. A tale norma, pur non abrogata, si è sovrapposta la previsione efficace a far data dal 10 luglio 2011 – introdotta dall’art. 3, comma 1, lett. e), punto b), d.lgs. 204 del 2010, che ha inserito nell’art. 38, comma 5, T.U.L.P.S. la previsione secondo la quale «la denuncia di detenzione di cui al primo comma deve essere ripresentata ogni qual volta il possessore trasferisca l’arma in un luogo diverso da quello indicato nella precedente denuncia».
La differenza terminologica – il regolamento faceva riferimento al trasferimento da una località all’altra dello Stato, mentre la nuova norma al trasferimento in un luogo diverso da quello indicato nella precedente denuncia sembra diretta a confermare l’indicazione, ampiamente consolidata nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui l’obbligo di ripetizione della denuncia sorge anche se il trasporto avviene nell’ambito della stessa circoscrizione territoriale di competenza del medesimo ufficio locale di Pubblica Sicurezza dove era stata presentata quella iniziale: in effetti, la Corte di cassazione ha sempre ritenuto necessario che la competente autorità, in qualsiasi momento, conosca con certezza il luogo in cui l’arma è detenuta, al fine di effettuare eventuali necessari controlli (tra le tante, Sez. 5, n. 18433 del 21/04/2005, Rita, Rv. 232293 – 01).
2.3. Ciò premesso, pare indubbio che la violazione del predetto obbligo, a partire dal 10 luglio 2011, non possa più ritenersi sanzionata ai sensi dell’art. 221 T.U.L.P.S. che, al secondo comma, punisce con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda fino a 103,00 euro le contravvenzioni alle disposizioni del regolamento.
Il fatto non può essere nemmeno qualificato ai sensi degli artt. 2 e 7 legge 895 del 1967, come pure si è sostenuto, non emergendo la volontà del legislatore – sottesa alla diversa dislocazione dell’obbligo di ripetizione della denuncia dopo il trasferimento dell’arma – di equiparare il caso in esame alla mancata denuncia iniziale dell’arma; né dal testo della Direttiva 2008/51/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, di cui il d.lgs. n. 204 del 2010 costituisce attuazione, si rinviene un’indicazione pregnante nel senso di un inasprimento delle sanzioni per questo caso, limitandosi il provvedimento a richiedere agli Stati membri di provvedere «affinché tutte le armi da fuoco possano essere collegate ai loro proprietari in qualsiasi momento» (art. 4 paragrafo 5) e autorizzandoli a «concedere alle persone che possiedono i requisiti per la concessione di un’autorizzazione per un’arma da fuoco una licenza pluriennale per l’acquisizione e la detenzione di tutte le armi da fuoco soggette ad autorizzazione, fermi restando: a) l’obbligo di
comunicare alle autorità competenti eventuali trasferimenti …» (articolo 7, par. 4).
La soluzione corretta, anche sotto il profilo formale, è di ritenere che la nuova norma, mancando di una specifica sanzione, sia sanzionata ai sensi dell’art. 17, primo comma, T.U.L.P.S., in base al quale le violazioni alle disposizioni del testo unico, «per le quali non è stabilita una pena od una sanzione amministrativa ovvero non provvede il codice penale, sono punite con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a euro 206».
In effetti, le Sezioni Unite di questa Corte, quando affermarono il principio per cui «la omessa ripetizione della denuncia da parte di chi trasferisca in altro luogo l’arma già denunciata all’autorità di P.S. di una diversa circoscrizione territoriale integra il reato di cui all’art. 58 del regolamento per l’esecuzione de T.U.L.P.S., contenente una norma speciale rispetto a quella di cui all’art. 38 dello stesso T.U. che disciplina la omessa iniziale denuncia dell’arma» (Sez. U, n. 6176 del 24/03/1984, COGNOME, Rv. 165131 – 01), ritennero incontestato che «le condotte di chi omette del tutto la denuncia dell’arma e di chi, denunciatala regolarmente, omette di ripetere la denuncia in caso di trasferimento dell’arma stessa in altra circoscrizione di P.S., non sono identiche sul piano del disvalore sociale e morale, assai attenuato nella seconda».
Le osservazioni, pur nel mutamento della disciplina, mantengono intatto il loro valore.
Il fatto deve, quindi, essere qualificato come violazione contravvenzionale di cui all’art. 38, quinto comma, T.U.L.P.S., sanzionata ai sensi dell’art. 17 T.U.L.P.S. (Sez. 1, n. 27985 del 15/04/2016, COGNOME, Rv. 267657 – 01).
Tenuto conto della esposta ricognizione normativa e giurisprudenziale, devono ritenersi infondate le deduzioni difensive, imperniate sul fatto che, al momento del controllo dei militari operanti, dal trasferimento delle armi in discussione non erano ancora decorse le 72 ore previste per la relativa denuncia.
4.1. Occorre ricordare che presupposto dell’obbligo previsto dall’art. 38, primo comma, T.U.L.P.S. – sanzionato dagli artt. 2 e 7 I. n. 895 del 1967 – è la “acquisizione della materiale disponibilità” delle armi, come ora meglio specifica la norma modificata dallo stesso d.lgs. n. 204 del 2010, che stabilisce il termine di 72 ore per l’effettuazione della denuncia, anche per via telematica: quindi armi che non erano nella disponibilità di un soggetto lo diventano, facendo sorgere l’obbligo di denuncia.
4.2. Il presupposto fattuale dell’obbligo di cui all’art. 38, quinto comma, T.U.L.P.S. è, invece, quello opposto: non può sorgere l’obbligo di ripetere la denuncia se non esiste una pregressa disponibilità delle armi.
Di conseguenza, la detenzione “illegale” di armi di cui agli artt. 2 e 7 I. n. 895 del 1967 è quella di chi ne ha acquisito la materiale disponibilità che, in precedenza non aveva, e non abbia denunciato la detenzione, così determinando la “scomparsa” dell’arma – o impedendone la comparsa – rispetto alle Autorità di Pubblica Sicurezza, che ne ignorano l’esistenza.
La mancata ripetizione della denuncia dopo il trasferimento dell’arma, al contrario, non determina questa situazione: le Autorità di P.S. conoscono l’esistenza dell’arma e l’identità di chi ne ha la detenzione, ma possiedono un’informazione non aggiornata sul luogo dove l’arma è detenuta; situazione ovviamente anch’essa pericolosa per la sicurezza pubblica, ma rimediabile, sia utilizzando le denunce di trasporto delle armi presentate ai sensi dell’art. 34 T.U.L.P.S., sia interpellando il detentore.
5. Quanto fin qui osservato induce ad affermare che, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, per la ripetizione della denuncia di detenzione di arma a seguito del trasferimento in un luogo diverso, non si applica il termine di 72 ore contemplato dall’art. 38, primo comma, T.U.L.P.S. (così, Sez. 1, n. 10197 del 16/11/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 272625 – 01), non potendosi condividere le difformi conclusioni cui è pervenuta Sez. 1, n. 50442 del 25/05/2017, COGNOME, Rv. 271416 – 01.
Si è visto, infatti che, benché contemplate nello stesso articolo, le condotte obbligatorie e le conseguenti sanzioni hanno un fondamento del tutto diverso; per di più, in caso di trasferimento dell’arma regolarmente detenuta, non è possibile individuare un momento di “acquisizione della materiale disponibilità” dell’arma stessa, che è già avvenuta.
Dunque, per consentire in ogni momento all’Autorità di polizia il controllo sulla detenzione delle armi, si ritiene che la denuncia del nuovo domicilio vada effettuata immediatamente dopo il trasporto dell’arma (Sez. 1, n. 1696 del 07/10/1993, dep. 1994, Sorbo, Rv. 197474 – 01).
Dalla infondatezza della censura principale deriva, quale conseguenza necessitata, l’infondatezza della richiesta di restituzione delle armi confiscate, in armonia con la giurisprudenza sviluppatasi in riferimento alla disposizione di cui all’art. 58 R.d. n. 635 del 1940, per la quale «La confisca obbligatoria in materia di armi si applica anche nel caso di accertamento della violazione dell’art. 58 del r.d. 6 maggio 1940 n. 635, poiché la relativa condotta – consistente nella omessa ripetizione della denuncia all’autorità di pubblica sicurezza di detenere armi in costanza del trasferimento – si risolve nella illecita detenzione di armi non denunciate e, pertanto, rientra nelle ipotesi di confisca obbligatoria previste dall’art. 240, secondo comma, n. 2), cod. pen., come richiamato dall’art. 6, legge n. 152 del 1975» (Sez. 2, n. 30192 del 10/09/2020, Caliste, Rv. 280232 – 01).
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Dal rigetto del ricorso discende ex lege la condanna del proponente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali.
Così deciso in Roma, il 26 novembre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente