Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11631 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11631 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nata a AFRAGOLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso;
rilevato che, con unico motivo, NOME COGNOME segnala, da un canto, che l condotta che le è stata ascritta, costituita dall’omessa denuncia della deten di una carabina, un fucile ed una pistola, già appartenuti al marito – defun all’atto dell’accertamento, da sette mesi – ed a lei pervenute per succession priva di offensività, posto che le armi non sono state spostate dal luogo ind nella denuncia regolarmente presentata da precedente titolare, e, dall’altr avere agito in difetto di dolo, essendo rimasta ella ignara dell’obbli presentare nuova denuncia;
che la censura è manifestamente infondata, atteso:
che la giurisprudenza di legittimità, al cui indirizzo il Collegio i attenersi, ha da tempo chiarito che «In caso di morte del soggetto che proceduto alla denuncia del possesso di un’arma alla competente autorit incombe alla persona, cui, a qualsiasi titolo, perviene in disponibilità la arma, l’obbligo di ripetere eguale denuncia, in quanto l’art. 38 T.U.L.P.S. di R.D. 18 giugno 1931 n. 773 mira ad assicurare la possibilità di controllo di le armi esistenti nel territorio nazionale da parte dell’autorità di P.S., at la conoscenza di tutti coloro che le posseggono, anche a prescindere dai luog ove le stesse sono tenute» (Sez. 1, n. 22563 del 19/01/2015, Perfetto, 263776 – 01; Sez. 1, n. 7906 del 12/06/2012, dep. 2013, Omacini, Rv. 255193 -01; Sez. 1, n. 680 del 30/11/1995, dep. 1996, Sferza, Rv. 203794 – 01), ond tangibile appare la lesione, da parte dell’imputata, del bene tutelato;
che, incontestata la consapevolezza, in capo alla COGNOMECOGNOME della prese delle armi all’interno dell’abitazione, la sussistenza del prescritto re psicologico deve essere ribadita in forza del principio ignorantia legis non excusat;
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del rico con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione d causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favo della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso il 19/12/2023.