Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39822 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39822 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 22/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 11/05/2023 del TRIBUNALE di NOLA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME, che lamenta la violazione legge e il vizio di motivazione in relazione al disposto ordine di demolizione del manufat abusdP5statuizione che, secondo la prospettazione difensiva, sarebbe prescritta, è inammissibile perché manifestamente infondato, in quanto non si confronta con il consolidato orientamento di questo Corte di legittimità, richiamato in maniera pertinent dal provvedimento impugnato, secondo cui, stante la natura amministrativa dell’ordine di demolizione, a questo non si applica la disciplina in tema di prescrizione ai sensi dell’ 173 cod. pen., la quale si riferisce alle sole pene principali, e comunque non alle sanzio amministrative (Sez. 3, n. 49331 del 10/11/2015 – dep. 15/12/2015, P.M. in proc. Delorier, Rv. 265540; Sez. 3, n. 36387 del 07/07/2015, COGNOME, Rv. 264736; Sez. 3, n. 43006 del 10/11/2010, COGNOME Mela, Rv. 248670). Sulla scorta di tale ricostruzione, è stat perciò dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, p violazione degli artt. 3 e 117 Cost., dell’art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001 per manc previsione di un termine di prescrizione dell’ordine di demolizione del manufatto abusiv disposto con la sentenza di condanna, in quanto le caratteristiche di detta sanzion amministrativa – che assolve ad una funzione ripristinatoria del bene leso, configura u obbligo di fare per ragioni di tutela del territorio, non ha finalità punitive ed ha ca reale, producendo effetti sul soggetto che si trova in rapporto con il bene, anche se non l’autore dell’abuso – non consentono di ritenerla “pena” nel senso individuato dall giurisprudenza della Corte EDU, e, pertanto, è da escludere sia la irragionevolezza della disciplina che la riguarda rispetto a quella delle sanzioni penali soggette a prescrizio sia una violazione del parametro interposto di cui all’art. 117 Cost. (Sez. 3, n. 41475 03/05/2016, Porcu, Rv. 267977);
stante l’inammissibilità del ricorso e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 22 settembre 2023.