Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 21286 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 21286 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME nata a Scafati il DATA_NASCITA; nel procedimento a carico della medesima: avverso la ordinanza del 10/12/2024 della Corte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del AVV_NOTAIO che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con ordinanza di cui in epigrafe, la Corte di appello di Napoli, adita quale giudice dell’esecuzione nell’interesse di NOME per la revoca, previa riqualificazione da delitto in contravvenzione, per intervenuta estinzione del reato ex art. 181 comma 1 bis del Dlgs. 42/04, della relativa sentenza di condanna, rigettava la domanda.
Avverso la predetta ordinanza COGNOME NOME, mediante il proprio difensore ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un solo motivo di impugnazione.
Si rappresenta il vizio di motivazione contraddittoria ed illogica per avere la Corte di appello rigettato la domanda sul rilievo per cui la condanna sarebbe intervenuta per un manufatto abusivo di circa 41 mq. da qualificarsi quale nuova
costruzione, sebbene tale manufatto, per queste sue stesse caratteristiche non rientri nella fattispecie ormai residuale di cui all’art. 181 comma 1 bis del Dlgs. 42/04 delineante un delitto paesaggistico e integrando piuttosto, alla luce della sentenza della corte Costituzionale n. 56/2016, una contravvenzione come tale idonea a giustificare la accoglimento della istanza presentata.
Consegue che l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio alla Corte di appello di Napoli che si atterrà ai principi sopra riportati. L’eventuale decisione di revoca della sentenza di condanna sopra citata appare in linea con il principio secondo il quale il giudice dell’esecuzione, adito con istanza di revoca
t
della sentenza definitiva di condanna, ha il potere-dovere di dichiarare l’estinzione per prescrizione del reato previsto dall’art. 181, comma 1-bis, d.lgs.
n. 42 del 2004, riqualificato come contravvenzione a seguito della dichiarazione di parziale incostituzionalità di tale disposizione, da cui deriva l’illegalità della
pena inflitta e la maturata prescrizione, non ravvisata e valutata dal giudice della cognizione, non essendo precluso detto intervento in executivis dal giudicato,
neppure se formatosi sulla base di una decisione assunta successivamente alla declaratoria di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice. (Sez. 3, n.
12916 del 27/02/2019, COGNOME, Rv. 275899 – 01).
P.Q.M.
annulla l’ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Napoli.
Così deciso in Roma, il 14 maggio 2025.