Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 10076 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 10076 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 25/02/2026
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
TERZA SEZIONE PENALE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
NOME COGNOME
SENTENZA
sui ricorsi di
COGNOME NOME, nata a Mosca il DATA_NASCITA, COGNOME NOME, nato a Lanusei il DATA_NASCITA, COGNOME NOME, nato a Cagliari il DATA_NASCITA avverso la sentenza in data 14/05/2025 della Corte di appello di Cagliari; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità dei ricorsi; udito per gli imputati l’avv. NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza in data 14 maggio 2025 la Corte di appello di Cagliari, in parziale riforma della sentenza in data 8 gennaio 2024 del Tribunale di Cagliari, ha dichiarato di non doversi procedere per l’abuso edilizio perchØ prescritto e ha rideterminato la pena per il delitto paesaggistico in anni uno di reclusione.
Ricorrono per cassazione gli imputati sulla base di tre motivi. Deducono, con il primo, la violazione di legge e il vizio di motivazione perchØ i lavori interni della villa dimostravano l’inizio lavori, tempestivamente, già al 2013; con il secondo, in via subordinata, la violazione di legge, il vizio di motivazione e la violazione di norme processuali in merito al delitto paesaggistico; con il terzo, relativo alla sola posizione della COGNOME, la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all’elemento soggettivo. Nella memoria in replica alla requisitoria del Procuratore generale ribadiscono le loro ragioni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.I ricorsi sono manifestamente infondati.
I ricorrenti sono stati chiamati a rispondere, rispettivamente la COGNOME come proprietaria committente, il COGNOME come direttore lavori e il COGNOME come titolare dell’impresa, della contravvenzione urbanistica consistente nella realizzazione, in assenza di titolo edilizio o con titolo edilizio scaduto, di lavori di demolizione, ricostruzione e ampliamento di una villa composta da due corpi di fabbrica e piscina sita in Sinnai, nella frazione di Solanas, in area ricadente in zona omogenea B2 e assoggettata a numerosi vincoli paesaggistici, tra cui quello di notevole interesse pubblico della zona costiera del Comune di Sinnai, stabilito con d.m. 30 maggio 1967, nonchØ del collegato delitto paesaggistico per il superamento di oltre il 30% della volumetria della costruzione originaria. Il primo motivo di ricorso, attinente all’epoca di inizio dei lavori nella villa, Ł meramente fattuale. I ricorrenti hanno sostenuto che i lavori sono iniziati, tempestivamente, il 12 dicembre 2013, in esecuzione del permesso a costruire del 19 dicembre 2012, per cui nel 2017, grazie alla proroga, erano in corso, legittimamente. I Giudici di merito hanno accertato invece che i lavori sono iniziati non prima dell’ottobre 2017, dal momento che l’ing. COGNOME ha comunicato agli uffici l’inizio dei lavori al 9 ottobre 2017 e che dalle foto aeree presenti sul geoportale della Regione Autonoma Sardegna e sul sito Google Earth il fabbricato da demolire risultava in sito, nel 2017, ancora abbandonato. La motivazione della sentenza impugnata sul punto Ł ineccepibile (si vedano pag. 6-10 della sentenza di secondo grado relative alla sintesi della sentenza di primo grado e pag. 23-33 relative alla risposta al motivo di appello). La Corte di appello ha fatto riferimento anche al contenzioso amministrativo con esito negativo per la COGNOME. E invero, il Consiglio di Stato, con sentenza Sez. VI, n. 2854 del 26/03/2024, ha definitivamente accertato la decadenza del permesso a costruire, ha riconosciuto gli abusi edilizi e ha ritenuto legittimi tutti i provvedimenti amministrativi relativi alla demolizione dei fabbricati e al diniego dell’accertamento in conformità (si vedano i par. 7-12 della sentenza). Il secondo motivo, relativo al delitto paesaggistico, Ł del pari fattuale. I ricorrenti hanno contestato i calcoli della volumetria e hanno sostenuto che si trattasse, al limite, di contravvenzione. Anche su questo punto, la motivazione della sentenza di appello Ł ineccepibile (si vedano pag. 11-12 relative alla sintesi della sentenza di primo grado e pag. 33-39 relative alla risposta al motivo di appello). E’ risultato un aumento della volumetria superiore al 30%, donde la correttezza della condanna per il delitto di cui all’art. 181, comma 1bis , d.lgs. n. 42 del 2004 (si veda in termini Sez. 3, n. 16476 del 03/03/2020, COGNOME, Rv. 278967 – 01, e ancora Sez. 3, n. 23028 del 24/06/2020, COGNOME, Rv. 279708 – 01; Sez. 3, n. 16697 del 28/11/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 272844 – 01; Sez. 3, n. 9060 del 04/10/2017, dep. 2018, Veillon, Rv. 272450 – 01). Peraltro, il Consiglio di Stato, con sentenza Sez. VI, n. 4584 del 06/06/2022, ha già ribadito la correttezza dei provvedimenti amministrativi relativi al diniego della compatibilità paesaggistica. Infine, Ł fattuale anche il terzo motivo, inerente al dolo della committente. Il tema Ł stato esaurientemente trattato a pag. 38 e 39 della sentenza impugnata, ove si Ł dato conto della complessità della vicenda, RAGIONE_SOCIALE numerose interlocuzioni con gli uffici e del contenzioso amministrativo. Non illogicamente la Corte territoriale ha evidenziato che sulla ricorrente incombeva un obbligo di informazione, ancora piø approfondito, proprio per la nazionalità straniera e l’ignoranza della normativa italiana, e che certamente era stata aggiornata di tutti i passaggi dai professionisti di fiducia che la seguivano.
GLYPHSulla base RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi Ł ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza ‘versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità’, si dispone che i ricorrenti versino la somma determinata, in ragione della consistenza della causa di inammissibilità dei ricorsi, in via equitativa, di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Così deciso, il 25 febbraio 2026
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME