Delitto di truffa: la Cassazione conferma la condanna per ricorso infondato
Il delitto di truffa rappresenta una delle fattispecie più complesse del diritto penale, richiedendo una precisa analisi degli artifizi e dei raggiri messi in atto. Recentemente, la Corte di Cassazione si è pronunciata su un caso in cui l’imputato cercava di ribaltare la sentenza di merito contestando la qualificazione giuridica del fatto. La Suprema Corte ha però chiarito che, quando la motivazione del giudice di merito è solida e priva di vizi logici, il ricorso non ha spazio di accoglimento.
I fatti oggetto del contendere
La vicenda trae origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello per il reato di cui all’art. 640 del codice penale. L’imputato, attraverso il proprio legale, ha presentato ricorso in Cassazione lamentando una presunta violazione di legge. La difesa sosteneva che il fatto contestato non potesse essere inquadrato come delitto di truffa, puntando a una diversa qualificazione giuridica che avrebbe potuto portare a esiti sanzionatori differenti o alla prescrizione.
La decisione della Corte di Cassazione
I giudici della settima sezione penale hanno dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte ha rilevato che le doglianze espresse erano le medesime già presentate e respinte in sede di appello. La funzione della Cassazione non è quella di riesaminare i fatti, ma di verificare la correttezza del ragionamento giuridico seguito dai giudici precedenti. In questo caso, la Corte territoriale aveva esplicitato con chiarezza le ragioni del proprio convincimento, rendendo il ricorso manifestamente infondato.
Le motivazioni
Le motivazioni della sentenza si fondano sulla verifica della sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di truffa. La Corte d’Appello aveva correttamente individuato la condotta fraudolenta e il nesso di causalità tra il raggiro e l’ingiusto profitto. Poiché la motivazione della sentenza impugnata è risultata esente da vizi logici e ha fatto applicazione di corretti argomenti giuridici, la Cassazione ha ritenuto superfluo ogni ulteriore esame nel merito. L’inammissibilità del ricorso ha comportato, come conseguenza automatica, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Le conclusioni
Questa pronuncia sottolinea l’importanza di una difesa tecnica che sappia individuare reali vizi di legittimità prima di adire la Suprema Corte. Il tentativo di riproporre in Cassazione questioni di merito già ampiamente discusse e risolte nei gradi precedenti espone il ricorrente a sanzioni pecuniarie significative. La stabilità della qualificazione giuridica del delitto di truffa dipende dalla capacità del giudice di merito di ricostruire fedelmente l’intento ingannatorio, rendendo la sentenza blindata rispetto a successivi gravami di legittimità.
Cosa accade se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e, solitamente, al versamento di una somma tra i mille e i tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Quali sono i presupposti per la condanna per truffa?
È necessaria la prova di artifizi o raggiri che abbiano indotto la vittima in errore, determinando un danno patrimoniale per quest’ultima e un profitto ingiusto per l’autore.
Si può contestare la ricostruzione dei fatti davanti alla Cassazione?
No, la Cassazione è un giudice di legittimità e non di merito; può solo verificare se la motivazione della sentenza impugnata sia logica e se la legge sia stata applicata correttamente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41630 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41630 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MUSSOMELI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/07/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si censura la violazione di leg della motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto nel delit manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale, respingendo le medesime d dedotte in appello, ha esplicitato, con motivazione esente da vizi logici, le ragio convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dich penale responsabilità dell’imputato e della sussistenza degli elementi costituti contestato (si vedano, in proposito, pagg. 3 e 4);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la con ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in f Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 26 settembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente