Delitto di evasione: la consapevolezza della misura cautelare
Il delitto di evasione rappresenta una violazione diretta degli obblighi imposti dall’autorità giudiziaria e richiede una specifica analisi dell’elemento soggettivo. Spesso, la difesa tenta di escludere la punibilità sostenendo che l’imputato non avesse piena coscienza dei limiti imposti alla sua libertà personale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha chiarito come la presenza di determinati presupposti oggettivi renda impossibile negare la consapevolezza della restrizione.
Il caso e la contestazione del dolo
Un soggetto sottoposto alla misura degli arresti domiciliari è stato sorpreso all’esterno della propria abitazione, venendo così accusato del reato previsto dall’art. 385 del codice penale. Nel ricorso presentato dinanzi alla Suprema Corte, la difesa ha puntato sulla presunta carenza dell’elemento soggettivo. Secondo la tesi difensiva, l’imputato avrebbe agito convinto di essere destinatario di una misura meno afflittiva, ovvero il semplice divieto di dimora, e non della detenzione domiciliare.
L’inverosimiglianza della tesi difensiva
I giudici di legittimità hanno analizzato i fatti accaduti durante l’udienza di convalida dell’arresto. In tale sede, il provvedimento che disponeva la misura cautelare domiciliare era stato letto integralmente alla presenza dell’interessato. Un elemento decisivo è stato il consenso prestato dall’imputato all’applicazione del cosiddetto braccialetto elettronico. La Corte ha sottolineato come sia logicamente incompatibile la richiesta di un dispositivo di monitoraggio costante con la convinzione di essere soggetti a un mero divieto di frequentare determinati luoghi.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sulla prova della piena conoscenza del provvedimento da parte del ricorrente. La partecipazione attiva all’udienza di convalida e la sottoscrizione del consenso per il monitoraggio elettronico costituiscono prove inconfutabili della consapevolezza del regime restrittivo. La Corte ha evidenziato che il delitto di evasione non richiede un dolo specifico complesso, essendo sufficiente la volontà di allontanarsi dal luogo di restrizione con la consapevolezza di esservi legalmente sottoposti. La spiegazione fornita dall’imputato è stata definita manifestamente infondata e priva di qualsiasi riscontro logico, portando alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Le conclusioni
La decisione ribadisce un principio di rigore nella valutazione delle giustificazioni addotte in caso di violazione delle misure cautelari. La presenza del braccialetto elettronico funge da monito costante della condizione giuridica del soggetto, rendendo indifendibile la posizione di chi invoca l’errore o la confusione tra diverse misure restrittive. Il ricorso è stato dunque rigettato con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende, confermando la necessità di una condotta diligente e rispettosa delle prescrizioni giudiziarie.
Cosa succede se un soggetto ai domiciliari sostiene di non conoscere la misura?
Se la misura è stata letta in udienza alla presenza dell’interessato, la tesi dell’ignoranza viene giudicata inverosimile e non esclude la responsabilità per evasione.
Il braccialetto elettronico influisce sulla prova del reato di evasione?
Sì, il consenso prestato all’uso del dispositivo dimostra che il soggetto era pienamente consapevole di essere sottoposto a una misura restrittiva della libertà.
Quali sono le conseguenze di un ricorso per evasione dichiarato inammissibile?
Il ricorrente subisce la conferma della condanna e viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria verso la Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42009 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42009 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a SASSARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/11/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esamiNOME il ricorso di NOME;
OSSERVA
Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso cui si deduce violazione di legge in ordine a ritenuta responsabilità per il delitto di evasione che sarebbe carente dell’elemento soggetti oltre ad essere riproduttivo di identica censura adeguatamente confutai:a dalla Corte di appell è manifestamente infondato poiché, contrariamente a quanto affermato nel ricorso, la decisione ha spiegato le ragioni della consapevolezza del Sau di essere sottoposto a misura cautelare domiciliare e di essersi volontariamente allontaNOME; che infatti la Corte di merito evidenzia la misura cautelare era stata disposta e letta all’udienza di convalida dell’arresto allorché dava il consenso all’applicazione del c.d. braccialetto elettronico; che, pertanto, logica risu parte della decisione che ha giudicato inverosimile la spiegazione fornita in sede di interrogat allorché affermava di pensare di essere sottoposto al solo divieto di dimora (misura applica invece prima di a quella in concreto violata), nonostante l’ applicazione del dispositi elettronico;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29/09/2023.