Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 26195 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 26195 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto dal AVV_NOTAIO della Repubblica presso il Tribunale di Patti avverso l’ordinanza del 19/01/2024 del Tribunale di Patti emessa nei confronti di COGNOME NOME, nato a Galati Mamertino il DATA_NASCITA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con restituzione degli atti al Tribunale di P tti per l’ulteriore corso
RITENUTO IN FATTO
Nell’ambito del giudizio immediato instaurato a seguito di opposizione avverso il decreto penale di condanna n. 39/2022 emesso nei confronti di COGNOME NOME, il Tribunale di Patti, con ordinanza del 19/01/2024, ha dichiarato la nullità del decreto opposto, per violazione del termine di cui all’art. 459, comma 1, cod. proc. pen. e per errata quantificazione della pena, disponendo la restituzione degli atti al pubblico ministero.
Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il AVV_NOTAIO della Repubblica presso il Tribunale di Patti, chiedendone l’annullamento per abnormità.
Premette il AVV_NOTAIO che l’imputato aveva proposto rituale opposizione avverso il decreto penale, eccependone l’illegittimità perché emesso dopo la scadenza del termine di cui all’art. 459 cod. pen. e perché viziato da un errore nel calcolo della pena, e chiedendo, in via subordinata, l’emissione di decreto di giudizio immediato.
Il successivo 2 maggio 2023 il giudice per le indagini preliminari aveva emesso decreto di citazione a giudizio innanzi al giudice monocratico, così implicitamente ritenendo infondate le eccezioni proposte.
Nell’ambito di quel giudizio tali eccezioni erano state reiterate e il Tribunale le ha accolte, dichiarando la nullità del decreto e rimettendo gli atti al pubblico ministero.
Deduce il AVV_NOTAIO della Repubblica che tale ordinanza deve ritenersi funzionalmente abnorme in quanto ha determinato una indebita regressione ad una fase antecedente del giudizio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Il decreto penale, una volta che sia stato ritualmente opposto, perde la sua natura di condanna anticipata e l’unico effetto che produce è quello di introdurre un giudizio (immediato, abbreviato, di patteggiamento) del tutto autonomo e non più dipendente dal decreto penale opposto, che, in ogni caso, ai sensi dell’art. 464 cod. proc. pen., comma 3, è revocato ex nunc dal giudice del dibattimento, dopo la verifica della ritualità della instaurazione del giudizio.
Pertanto, una volta instaurato il giudizio, a seguito di opposizione, il Tribunale non ha il potere di sindacare la validità di un decreto penale di condanna che è da considerare come non più produttivo di effetti – tant’è vero che va in ogni caso revocato-, ma deve procedere alla trattazione del processo.
La declaratoria di nullità del decreto opposto, con conseguente restituzione degli atti al pubblico ministero, costituisce dunque esercizio di un potere che non compete al giudice del dibattimento; essa determina, inoltre, un’indebita regressione del procedimento e si pone in contrasto con il principio costituzionale della sua ragionevole durata.
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Va, quindi, condiviso il consolidato orientamento della Corte secondo cui tale provvedimento è da ritenersi abnorme (da ultimo: Sez. 4, n. 39160 del 12/10/2022, Rv. 283698, Sez. 1, n. 26016 del 13/07/2020, Rv. 280350).
L’ordinanza, pertanto, deve essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Patti per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone la restituzione degli atti al Tribunale di Patti per l’ulteriore corso.
Così deciso il 30/05/2024.