Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 1759 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 1759 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI nei confronti di:
DELLE NOME nato a BARI l’ 1/8/1961
avverso l’ordinanza del 6/6/2024 del GIP del TRIBUNALE di BARI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG, dott.sa NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato con trasmissione degli atti al Gip del Tribunale di Bari per l’ulteriore corso
RITENUTO IN FATTO
Con provvedimento in data 6/6/2024 il GIP del Tribunale di Bari rigettò la richiesta di emissione di un decreto penale di condanna nei confronti di COGNOME NOMECOGNOME indagato in relazione ai reati di cui agli artt. 17,18,29,36 e 37 d.lgs. 81/2008 rilevando che una precedente richiesta era stata rigettata per cui al PM richiedente non rimaneva che esercitare l’azione penale “in via ordinaria” o chiedere l’archiviazione.
Avverso il provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari che, con univo motivo, denuncia l’abnormità del provvedimento deducendo che:
la prima richiesta di decreto penale di condanna, avanzata il 14/8/2023, e stata rigettata dal GIP il 6/11/2023. sul presupposto che fosse inesatto il ca della pena;
una nuova richiesta di decreto penale di condanna era stata inoltrat 12/2/2024 e rigettata con il provvedimento indicato al punto 1.;
il provvedimento di rigetto ledeva “l’autonomia della pubblica accusa” nel scelta di esercizio dell’azione penale in quanto, una volta rigettata la richi emissione di decreto penale di condanna, il procedimento regrediva alla fase de indagini preliminari per cui il PM procedente era reintegrato nelle sue facoltà compresa la possibilità di formulare una nuova richiesta di decreto penale condanna”;
il provvedimento del GIP non era solamente errato ma era affetto da “una abnormità funzionale in quanto basato su un presupposto (quello dell’avvenut consumazione dei poteri di esercizio dell’azione penale da parte di questo PM) c non risulta previsto dalla legge e che, in quanto del tutto estraneo al conferito dall’art. 459 comma 3, cod. proc.pen. e privo di scopo processua finisce di fatto per essere un provvedimento di rigetto che deve ritenersi fon su mere ragioni di opportunità” e, come tale, rientrante nella categoria del abnorme.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
1. Il rapporto fra la categoria dell’abnormità e il provvedimento con cui il restituisca gli atti al PM rifiutando l’emissione del decreto penale di conda stato di recente affrontato dalle Sezioni unite della Corte (n. 2056 18/01/2018, COGNOME, Rv. 272715 – 01) che, nel negare l’abnormità de provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari, investito della rich di emissione di decreto penale di condanna, restituisca gli atti al pubblico mini perché valuti la possibilità di chiedere l’archiviazione del procedimento particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen., hanno t precisato che “l’apprezzamento discrezionale del giudice sulla richiest introduzione del rito monitorio, pur riconosciutogli dall’art. 459, comma 3, proc. pen., non può estendersi sino ad interferire con le attribuzioni istitu della pubblica accusa circa le modalità di esercizio dell’azione penale strutturazione dell’imputazione ed a negare il provvedimento richiesto in forza un personale criterio di opportunità, stimato preferibile rispetto alle valutazi pubblico ministero. Una decisione che comportasse tali effetti stravolgerebbe ripartizione delle funzioni nel sistema processuale e, pur rientrando nell’eser
di un potere astrattamente attribuito al giudice dall’ordinamento, sarebbe aff da abnormità perché al di fuori della previsione normativa per il suo conten eccentrico e singolare e per gli effetti prodotti di indebita regressio procedimento”.
3. La sentenza precisa anche che, per effetto della restituzione degli at seguito del rigetto della richiesta di decreto penale, si verifica “l riespansione dei poteri del pubblico ministero” in forza della “previsione dell 459, comma 3, cod. proc. pen., per la quale la regressione del procedimento effetto legittimo delle determinazioni assunte dal giudice di non dare corso al monitorio. Una volta esclusa l’operatività della richiesta di emissione del de penale perché non accolta e venuta meno la sua funzione propulsiva dell’ulterio corso del procedimento, il pubblico ministero viene reintegrato nella totalità poteri, conferitigli dagli artt. 405 e ss. cod. proc. pen., quanto all’ dell’azione penale ed alle sue modalità”.
In termini del tutto identici si è espressa di recente la Corte costituz (sent. n. 74 del 26/4/2024).
4. Venendo quindi al caso di specie, il principio affermato nel provvedimento impugnato non trova riscontro in alcuna previsione normativa e . non è affermato neppure nelle sentenze richiamate dal GIP. La sentenza n. 41392 del 20/9/2004, infatti, non si discosta dai principi innanzi riportati venendo in essa precisa “La restituzione, ai sensi dell’art. 459/3 CPP, degli atti al p.m. che ha formul richiesta non accolta di decreto penale di condanna, fa regredire il procedime alla fase delle indagini. In tal modo ripristina le facoltà dell’organo di in penale, svincolandolo dal precedente atto, che non ha più alcuna valenza, tan che se il p.m. intende confermare la sua precedente scelta, deve esercitar nuovo l’azione penale”.
Inidonea a sostenere le ragioni esposte nel provvedimento impugnato è anche la sentenza della Sezione 2, n. 7582 del 21/02/2020, Junna, Rv. 278235 – 01, cui si fa sì riferimento alla possibilità per il PM di esercitare nelle forme or l’azione penale ma ciò non per circoscriverne i poteri ma per escludere che il ri della richiesta di emissione di decreto penale di condanna, motivato con l’asse presenza di un errore di calcolo della pena, potesse integrare un’ipote abnormità funzionale determinando una stasi del processo. Sennonchè, nel caso esaminato dalla pronuncia, il rigetto discendeva dall’esercizio di poteri di con che effettivamente competevano al GIP in ordine alla richiesta di decreto pena avanzata dal PM mentre, nella vicenda in esame, la ritenuta consumazione del potere del PM di reiterare la richiesta di decreto penale non trova al giustificazione nel codice di rito e incide sull’esercizio di attribuzioni riconos pubblico ministero.
Devono, quindi, condividersi le conclusioni rassegnate dal PG che ha qualificato l’atto impugnato come abnorme richiedendone l’annullamento.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al GIP del Tribunale di Bari per l’ulteriore corso.
Così deciso il 18/11/2024.