Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 10910 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 10910 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI PAVIA nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME NOME a VOGHERA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/05/2023 del GIP TRIBUNALE di PAVIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO generale NOME COGNOME che ha chiesto
l’accoglimento del ricorso e l’accoglimento della sentenza impugnata con rinvio;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 25 maggio 2023, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pavia, provvedendo sulla richiesta di emissione di decreto penale di condanna avanzata dal AVV_NOTAIO della Repubblica in sede nei confronti di NOME COGNOME, in relazione al reato di cui all’art. 4 legge n. 110 del 1975, ha dichiarato non punibile il fatto per particolare tenuità a norma dell’art. 131-bis cod. pen.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il AVV_NOTAIO della Repubblica presso il Tribunale di Pavia , eccependo if8,vizio di violazione di legge in ragione dell’abnormità del provvedimento.
Ha evidenziato come, secondo giurisprudenza delle Sezioni Unite, il giudice investito della richiesta di emissione del decreto penale di condanna, laddove ravvisi la sussistenza delle condizioni per la pronuncia di sentenza ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen., deve rigettare la richiesta e restituire gli at al Pubblico ministero per le valutazioni sul punto.
Ai fini della declaratoria della particolare tenuità del fatto, dunque, anche per gli effetti pregiudizievoli derivanti dalla relativa sentenza, è necessaria la preventiva instaurazione del contraddittorio tra le parti.
Il AVV_NOTAIO generale ha chiesto l’accoglimento del ricorso e l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRMO
1. Il ricorso è fondato.
A seguito della richiesta di decreto penale di condanna da parte del pubblico ministero, il giudice per le indagini preliminari provvede a norma dell’art 459 cod. proc. pen. che prevede tre distinti esiti decisori: l’accoglimento della richiesta e, quindi, l’emissione del decreto penale, il mancato accoglimento della richiesta alla quale fa seguito la restituzione degli atti al pubblico ministero, la pronuncia di una sentenza di proscioglimento a norma dell’art. 129 cod. proc. pen.
Tale ultima eventualità costituisce, quindi, l’unico caso in cui il giudice investito della richiesta di emissione di decreto penale può emettere una sentenza.
Deve, quindi, ritenersi preclusa al giudice per le indagini preliminari al quale sia stata richiesta l’emissione del decreto penale, la pronuncia di una sentenza con la quale il fatto venga dichiarato non punibile per particolare tenuità, ai sensi dell’art. 131-bis cod. proc. pen.
La sentenza ex art. 131bis cod. pen. non ha la medesima natura di quella emessa ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., né le condizioni alle quali è subordinata rientrano tra quelle che abilitano la pronuncia di proscioglimento (in tal senso Sez. 4, n. 9204 del 01/02/2018, COGNOME, Rv. 272265; Sez. 4, n. 43874 del 06/10/2016, COGNOME, Rv. 267926).
E’ stato, peraltro, precisato da Sez. 3, n. GLYPH 5442 del 06/12/2017, dep. 2018, Montevecchi, Rv. 272580 che «non è abnorme il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari, ritenendo applicabile la causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis cod. pen., rigetti la richiesta emissione di decreto penale di condanna, disponendo la restituzione degli atti al pubblico ministero, non trattandosi di provvedimento fondato esclusivamente su ragioni di opportunità e, quindi, estraneo al potere conferito dall’art. 459, comma 3, cod. proc. pen.».
Tale orientamento risultava contrastato da altro minoritario secondo cui, invece, «è abnorme il provvedimento con il quale il Gip, investito della richiesta di emissione di decreto penale di condanna, disponga la restituzione degli atti al Pubblico Ministero, sulla base di una ipotetica valutazione circa l’applicabilità della causa di non punibilità prevista dall’art. 131 bis cod. pen.» (Sez. 1, n. 15272 del 21/12/2016, dep. 2017, Allocco, Rv. 269464).
Componendo il contrasto, Sez. U, n. 20569 del 18/01/2018, Ksouri, Rv. 272715 ha aderito al primo degli orientamenti segnalati enunciando il principio per cui «non è abnorme, e quindi non ricorribile per cassazione, il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari, investito della richiesta di emissione di decreto penale di condanna, restituisca gli atti al pubblico ministero perché valuti la possibilità di chiedere l’archiviazione del procedimento per particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen. (In motivazione la Corte ha precisato che l’invito a verificare il carattere “particolarmente tenue” dell’illecito contestato nell’imputazione non implica alcuna invasione delle competenze dell’organo requirente, ma appartiene all’attività di qualificazione giuridica propria del giudice)».
Pur essendo stata sottoposta la questione allo scrutinio delle Sezioni Unite sotto il profilo della abnormità o meno del provvedimento, il massimo organo nomofilattico ha comunque reso delle precisazioni significative ai fini della soluzione della questione di più immediato rilievo nel presente procedimento.
In particolare, è stato osservato come l ‘art. 131 -bis cod. pen. abbia «configurato l ‘istituto quale causa speciale di non punibilità dell ‘autor del reato e quindi rientrante nell ‘ambito del diritto sostanziale, e non come condizione di procedibilità dell ‘azione penale (Sez. U., Tushaj). Dunque, esso pretende per la sua applicazione la previa instaurazione del contraddittorio tra l’accusa, la difesa e persino la persona offesa, se esistente, perché implica l’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità e della riferibilit all ‘imputato; esso comporta, peraltro, effetti non integralmente liberatori per l’imputato e la necessità di assicurare tale garanzia viene riconosciuta anche nella fase dell ‘archiviazione del procedimento dall ‘ rt. 411, comma 1 -bis, cod. proc. pen.. Pertanto, è corretto ritenere che sia preclusa al giudice, richiesto di emettere decreto penale di condanna, la possibilità di prosciogliere l’imputato ai sensi dell ‘art. 129 cod. proc. pen. a ragione della minima offensività del comportamento illecito per l ‘ostacolo procedurale rappresentato dalla connotazione del rito monitorio, che, per perseguire finalità deflattive e di accelerazione nella trattazione del processo, viene attivato dall ‘accusa in assenza di qualunque tipo di confronto preventivo con l ‘imputato e la sua difesa».
Proprio in ragione della natura della sentenza di cui all ‘ art. 131 -bis cod. pen. si esclude, pertanto, la possibile pronuncia ai sensi dell ‘ art. 129 cod. proc. pen. e, in applicazione dei principi illustrati, deve trovare accoglimento il ricorso del AVV_NOTAIO della Repubblica.
Da quanto esposto discende l ‘ annullamento della sentenza impugnata.
L’ annullamento deve essere disposto senza rinvio e gli atti devono essere trasmessi al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pavia per l’ ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata.
Dispone trasmettersi gli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pavia per l ‘ulteriore corso.
Così deciso in data 11/12/2023
liere , stensore il Il Consi n
Il Presidente