Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 10554 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 6 Num. 10554 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/03/2026
Tribunale di Firenze
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME chiede l’annullamento dell’ordinanza del 15 dicembre 2025 con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze ha rigettato la richiesta di rimessione in termini per la proposizione di opposizione avverso il decreto penale di condanna n. 359 del 6 maggio 2025, con il quale il predetto NOME COGNOME era stato condannato al pagamento della somma di euro 309,00 di multa, in relazione al reato di cui all’art. 335 cod. pen.
Il ricorrente denuncia violazione di legge (in relazione agli artt. 157 e 175 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione poiché, premesso di essere venuto a conoscenza del decreto penale solo a seguito della notifica a mani proprie
dell’ordine di esecuzione della pena pecuniaria, non risultava agli atti, la elezione di domicilio dell’imputato presso l’indirizzo di residenza e sul rilievo che la presunzione di conoscenza è fondata sul dato formale della legittimità della notifica per compiuta giacenza, a sua volta fondata su un dato incerto e, cioè, che quello di residenza costituisse il domicilio eletto dall’imputato nel procedimento a suo carico.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e l’ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio restituendo l’imputato nel termine per proporre opposizione al decreto penale di condanna indicato in dispositivo.
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze ha ritenuto che la procedura di notifica del decreto penale di condanna presso la residenza dell’imputato, non eseguita per temporanea assenza del destinatario e dove veniva recapitato anche l’avviso di compiuta giacenza, mai ritirato, integrava il perfezionamento dell’iter di notificazione, sicché era imputabile a inescusabile negligenza dell’imputato la mancata tempestiva opposizione tanto più che l’imputato non aveva dedotto l’esistenza di alcun impedimento incolpevole al ritiro del plico a lui diretto.
Premesso, in punto di fatto, che nel ricorso non è indicato quale potrebbe essere stato il domicilio dichiarato o eletto nel procedimento dall’imputato rispetto al luogo di residenza, in AVV_NOTAIO rileva il Collegio che anche nel vigente sistema di notifiche conserva efficacia la disposizione di cui all’art. 157 cod. proc. pen. che prevede la esecuzione della notifica all’imputato a mani proprie dell’interessato e, nel caso in cui non possa essere effettuata, la notifica nella casa di abitazione del suddetto, ovvero nel luogo nel quale costui esercita l’attività lavorativa.
In tal modo viene preferita la notificazione nel luogo nel quale normalmente si vive o si lavora, con prevalenza anche rispetto alla notifica nella residenza anagrafica, la quale rappresenta un mero dato formale, che non necessariamente coincide con quello reale: del resto, il ricorrente non contesta che il luogo di residenza anagrafica non fosse quello in cui vive abitualmente. Né è contestato che la notifica del decreto penale di condanna è stata eseguita per compiuta giacenza a seguito di invio in piego raccomandato presso l’abitazione del ricorrente del provvedimento mai ritirato.
La notifica per compiuta giacenza, come noto, è valida ed efficace ai fini della notifica degli atti penali ed è stata affermata in materia di notifica del decreto penale di condanna e in relazione alla eccezione difensiva di mancata
conoscenza dell’atto ai fini della tempestività dell’opposizione e richiesta di remissione in termini.
Non ignora il Collegio l’orientamento giurisprudenziale – richiamato anche dal AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO – secondo cui in tema di restituzione nel termine per proporre opposizione a decreto penale di condanna, ove l’istante non adempia all’onere di allegare le ragioni della mancata effettiva conoscenza del provvedimento ritualmente notificatogli, l’autorità giudiziaria può legittimamente rigettare l’istanza senza compiere alcuna verifica in proposito (Sez. 1, n. 12842 del 01/04/2025, Singh, Rv. 287788 – 01): si vuole, cioè, che, in presenza di notifica eseguita per compiuta giacenza, l’imputato alleghi e comprovi le ragioni della mancata effettiva conoscenza del provvedimento in quanto le modalità di notifica risultano rituali.
Si tratta, tuttavia, di una esegesi non condivisibile tenuto conto della formulazione letterale della disposizione di cui all’art. 175, comma 2, cod. proc. pen. – secondo cui «l’imputato condannato con decreto penale, che non ha avuto tempestivamente effettiva conoscenza del provvedimento, è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre opposizione, salvo che vi abbia volontariamente rinunciato» – e della evoluzione della giurisprudenza in materia di restituzione nel termine correlata alla impugnazione dei provvedimenti con i quali venga irrogata all’imputato una condanna.
Appare, infatti, preferibile quella impostazione che, in linea con la previsione di cui all’art. 6 CEDU, impone al giudice l’obbligo di verificare se l’accusato abbia avuto la possibilità di conoscere il procedimento a suo carico quando sia sorta su tale punto una contestazione che non appaia immediatamente e manifestamente infondata e che, nel caso in cui si sia accertato che la condanna è stata pronunciata malgrado l’esistenza di un vulnus al diritto dell’imputato di partecipare al suo processo, impone di rinnovare il processo ovvero di riaprire la procedura in tempo utile.
Già in passato si era convincentemente precisato che, in materia non viene in rilievo la regolarità formale della notificazione del decreto medesimo, ma il dato che, se non effettuata – come nel caso in esame – a mani del condannato, tale forma di notificazione non può essere di per sé prova dell’effettiva conoscenza dell’atto da parte del destinatario, quando quest’ultimo abbia negato di averla mai ricevuta ed abbia dedotto motivi a sostegno che, seppure rivelatisi infondati in punto di diritto, devono essere esaminati per stabilire se l’atto sia stato effettivamente conosciuto dal destinatario (Sez. 3, n. 4654 del 19/01/2016, COGNOME, Rv. 266281 – 01; Sez. 1, n. 16523 del 16/03/2011, Rv. 250438).
E’ ragionevole, infatti, ritenere che la natura speciale del procedimento per decreto, che realizza una forma di condanna in esito ad un procedimento
estremamente semplificato e che frequentemente è anche il primo atto del procedimento, nel senso che non è preceduto dalla notifica di atti preliminari ma da meri atti di accertamento di autorità amministrative, non consente di applicare, ai fini della rimessione in termini, i criteri presuntivi di conoscenza del procedimento indicati dall’art. 420bis, comma 2, cod. proc. pen., in materia di assenza.
Sotto altro aspetto, poiché, a norma dell’art. 461, comma 2, cod. proc. pen., la dichiarazione di opposizione deve indicare a pena d’inammissibilità gli estremi del decreto di condanna, la data del medesimo ed il giudice che lo ha emesso, è esclusa la possibilità di equiparare alla conoscenza del provvedimento, la conoscenza di uno qualsiasi degli atti compiuti durante l’iter procedimentale che ha preceduto l’emissione del decreto di condanna (Sez. 4, n. 43478 del 30/9/2014, Tessitore, Rv. 260312) e che spesso, come si è detto, consta di un mero accertamento amministrativo.
Deve, pertanto, essere ribadito il principio di diritto secondo cui in tema di restituzione nel termine per proporre opposizione a decreto penale di condanna, ove l’istante abbia adempiuto al proprio onere di mera allegazione delle ragioni sottese alla mancata conoscenza del provvedimento regolarmente notificato e non sia raggiunta la prova positiva, anche indiziaria, della tempestiva conoscenza dello stesso, il giudice è tenuto a disporre la restituzione nel termine per l’opposizione. (Sez. 4, n. 6900 del 02/02/2021, Serio, Rv. 280936 – 01).
Applicando l’indicata regula iuris al caso di specie, va rilevato che la prova anche indiziaria della conoscenza della tempestiva conoscenza da parte dell’imputato del decreto penale emesso nei suoi riguardi, è insussistente, dal che consegue l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata e la restituzione nel termine per proporre opposizione al decreto penale di condanna emesso il 6 maggio 2025 dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Firenze.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e restituisce NOME COGNOME nel termine per proporre opposizione al decreto penale di condanna emesso il 6 maggio 2025 dal giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Firenze.
Così deciso il 10 marzo 2026
La Consigliera relatrice NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME