Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 44168 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 44168 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 08/05/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di ROMA
udita la relazione svolta dal Presidente NOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con il provvedimento indicato in epigrafe, il GIP presso il Tribunale di Roma ha rigettato la richiesta, avanzata contestualmente all’opposizione a decreto penale di condanna da parte di NOME COGNOME, di applicazione della pena ai sensi dell’art.444 cod.proc.pen., sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità, disponendo contestualmente l’esecutività del decreto opposto e la trasmissione degli atti all’ufficio di esecuzione penale.
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, articolando un unitario motivo di impugnazione; nel quale ha dedotto – ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen. l’inosservanza o erronea applicazione degli artt. 461 e 464 cod.proc.pen., a seguito della mancata emissione del decreto di giudizio immediato conseguentemente al rigetto della richiesta di applicazione della pena proposta in sede di opposizione al decreto penale.
Ha dedotto che, all’esito del rigetto della richiesta formulata ai sensi dell’art.444 cod.proc.pen. (e giustificata dalla ritenuta non congruità della sanzione proposta), non poteva fare seguito la dichiarazione di esecutività del decreto ma che il giudice avrebbe dovuto disporre la prosecuzione del giudizio nelle forme del rito immediato, ai sensi dell’art.464, comma 1, cod.proc.pen..
Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta con la quale ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata.
Il ricorso è fondato; dovendosi ritenere che la valutazione di incongruità della pena di cui era stata richiesta l’applic:azione ai sensi dell’art.444 cod.proc.pen. non determini di per sé stessa anche la contestuale inammissibilità dell’opposizione a decreto penale di condanna.
A tale proposito, la giurisprudenza di questa Corte di legittimità ha ripetutamente affermato che il decreto penale di condanna’ una volta fatto oggetto di opposizione, perde la sua natura di condanna anticipata e produce unicamente l’effetto di costituire il presupposto per l’introduzione di un giudizio (nelle forme del rito immediato ovvero in quelle del giudizio abbreviato o del patteggiamento) del tutto autonomo e non più dipendente da esso, di modo che il decreto medesimo deve essere revocato dal giudice
procedente dopo la verifica della rituale instaurazione del giudizio (Sez.3, n.20261 del 18/3/2014, COGNOME, RV. 259648); in coerenza con tale ricostruzione, è stato quindi osservato che il mancato accoglimento – per qualsiasi causa – della richiesta di applicazione concordata della pena proposta in sede di opposizione a decreto penale, comporta l’emissione del decreto di giudizio immediato (Sez.1, n.40137 del 18/9/2009, n.40137, COGNOME, RV. 245356; Sez.5 del 18/10/201:3, n.6369/2014, COGNOME RAGIONE_SOCIALE, RV. 258866).
In base alle predette considerazioni, deve quindi ritenersi che sussista il lamentato vizio di violazione di legge, essendo erroneamente stata dichiarata l’integrale inammissibilità dell’opposizione – con conseguente dichiarazione di esecutività del decreto – sulla base del solo dato rappresentato dalla mancanza di richiesta – da parte del difensore e come dato atto in sede di verbale – di prosecuzione del giudizio secondo un ulteriore rito alternativo; dovendosi invece ritenere che lo stesso giudice procedente avrebbe dovuto disporre la prosecuzione del procedimento secondo le forme del rito immediato (in termini, Sez.4, n.10080 del 14/2/2019, COGNOME, RV. 275273; Sez.4 del 16/9/2020, COGNOME, RV. 280068; Sez.4, n.22689 del 06/04/2023, COGNOME, n.m.).
Consegue l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e la trasmissione degli atti all’Ufficio GIP del Tribunale di Latina per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Roma per l’ulteriore corso.
Così deciso il 3 ottobre 2023
IL PRESIDENTE ESTENSORE