Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 35885 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 35885 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 15/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME nato a CAMPOBASSO il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 01/04/2025 del GIP TRIBUNALE di Campobasso Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME c he ha chiesto l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e la trasmissione degli atti al Tribunale di Campobasso per l’ulteriore corso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa all’udienza del l’1 aprile 2025 il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Campobasso ha revocato la sospensione del procedimento con messa alla prova ex art. 464 octies cod. proc. pen. disposta nei confronti di NOME COGNOME (a seguito di opposizione a decreto penale di condanna in relazione al reato di cui all’art. 186, comma 2 lett. c), d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285), per esito negativo della prova; ha dichiarato inammissibile, in quanto tardiva, la richiesta di giudizio abbreviato formulata dall’imputato e ha dichiarato esecutivo il decreto penale di condanna.
Avverso l ‘ordinanza l’ imputato ha proposto ricorso, per mezzo del difensore, formulando due motivi.
2.1.Con il primo motivo ha dedotto la violazione di legge ed in specie dell’art. 464 septies cod. proc. pen. in relazione al rigetto della richiesta di definizione del giudizio con il rito abbreviato.
L’art. 464 septies comma 2 cod. proc. pen. prevede che in caso di esito negativo della prova il giudice dispone con ordinanza che il processo riprenda il suo corso. L’art. 464 octies commi 1, 2 e 4 cod. proc. pen. stabilisce: che la revoca dell’ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova è disposta anche di ufficio dal giudice con ordinanza; che a tal fine il giudice fissa l’udienza ai sensi dell’art. 127 cod. proc. pen. per la valutazione dei presupposti della revoca; che quando la revoca è divenuta definitiva, il procedimento riprende il suo corso dal momento in cui è rimasto sospeso.
Il giudice, quindi, nel caso in esame, avrebbe dovuto disporre la prosecuzione del processo, che avrebbe dovuto riprendere dalla fase della opposizione al decreto penale di condanna. La Corte di legittimità ha già chiarito che nel caso di opposizione a decreto penale di condanna con contestuale richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, l’inammissibilità dell’istanza non influisce sull’opposizione stessa al decreto penale che rimane valida ed efficace (Sez. 4, n. 28136 del 16/09/2020, Rv. 280068), consentendo la definizione mediante un diverso rito alternativo.
2.2. Con il secondo motivo, ha dedotto la violazione di legge ed in specie degli artt. 464 septies cod. proc. pen,. e 464 opties cod. proc. pen. n relazione alla mancata emissione del decreto di giudizio immediato. Il difensore ricorda che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, in caso di esito negativo della messa alla prova disposta a seguito di pposizione, il giudice non può dichiarare esecutivo il decreto penale opposto, ma deve disporre la prosecuzione del processo nelle forme ordinarie mediante l’emissione del decreto di giudizio
immediato (Sez. 4 n. 22141/2023).
3.Il Procuratore Generale, nella persona del sostituto NOME COGNOME, ha concluso per l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, con la trasmissione degli atti al Tribunale di Campobasso per l’ulteriore corso.
4.Con memoria del 24 giugno 2025, il difensore dell’imputato ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere accolto con riferimento al secondo motivo.
Per una migliore comprensione delle questioni sollevate con il ricorso, appare opportuno ripercorrere l’ iter processuale che ha condotto alla ordinanza impugnata.
In data 8 febbraio 2023, su richiesta del PM, il Gip presso il Tribunale di Campobasso ha emesso il decreto penale di condanna di NOME COGNOME in ordine al reato di cui all’art. 186, comma 2 lett. c), d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285. Avverso tale decreto, l’imputato ha proposto opposizione con contestuale richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova; il Gip con ordinanza del 5 novembre 2024 ha disposto la sospensione del procedimento con messa alla prova. All’udienza dell’1 aprile 2025 il Gip, preso atto dell’esito negativo della messa alla prova, ha revocato l’ordinanza di sospensione del procedimento; indi ha rigettato l’ istanza di definizione del giudizio nelle forme del rito abbreviato formulata in quella sede dall’imputato e ha dichiarato esecutivo il decreto penale di condanna opposto.
Così riassunta la scansione processuale per le fasi di interesse, il primo motivo, con cui si censura il rigetto da parte del AVV_NOTAIO della richiesta del ricorrente di essere giudicato con le forme del rito abbreviato, deve ritenersi manifestamente infondato.
L ‘art. 461 comma 3 cod. proc. pen. stabilisce che con l’atto di opposizione l’imputato può chiedere al giudice che ha emesso il decreto di condanna il giudizio immediato, ovvero il giudizio abbreviato o all’applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. Tale previsione deve essere integrata con quella dettata dall’art. 464 bis comma 3 cod. proc. pen., in sede di disciplina dell’istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova, in forza della quale con
l’atto di pposizione a decreto penale l’imputato può anche formulare la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova.
L’art. 464 comma 3 cod. proc. pen. statuisce, inoltre, che nel giudizio conseguente all’ opposizione l’imputato non può più chiedere il giudizio abbreviato, l’applicazione ella pena su richiesta né presentare domanda di oblazione. Parallelamente l’art. 464 nonies cod. proc. pen. sancisce che in caso di esito negativo della messa alla prova, ovvero di revoca dell’ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova, l’istanza non può essere riproposta.
La facoltà di chiedere i riti alternativi, dunque, per espressa previsione normativa, può essere esercitata solo in sede di opposizione a decreto penale di condanna ed è preclusa nella fase successiva, ovvero nel giudizio conseguente all’opposizione .
Prima ancora, una volta che in sede di opposizione l’imputato abbia optato per un rito alternativo o per la richiesta di messa alla prova, decade dalla possibilità di avanzare ulteriore richiesta per un rito diverso. Tale principio, c.d. della alternatività dei riti, si ricava dalle norme che, regolando la facoltà dell’imputato di operare una scelta fra i possibili giudizi speciali, gli impongono un’esplicita opzione tra l’uno o l’altro procedimento (Sez. U, n. 12752 del 11/11/1994, Rv. 199397 -01) ed è stato affermato con riferimento alla richiesta di riti alternativi a seguito della notifica del decreto di citazione a giudizio (si veda ex plurimis Sez. 4, n. 42260 del 27/04/2017, Rv. 270881 01), con riferimento alla richiesta di riti alternativi a seguito della notifica del giudizio immediato (ex plurimis, Sez. 3, n. 21456 del 29/01/2015, Rv. 263747 -01) e anche con riferimento al caso che ci occupa della richiesta di riti alternativi a seguito della notifica del decreto penale (Sez. 3, n. 1920 del 10/11/1992 Rv. 192390 -01).
4.Il secondo motivo è fondato.
4.1. Ai sensi dell’art. 464septies , comma 2, cod. proc. pen. ‘in caso di esito negativo della prova, il giudice dispone con ordinanza che il processo riprenda il suo corso ‘. Il successivo art. 464octies , commi 1, 2, 3 e 4 cod. proc. pen. prevede che la revoca dell’ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova sia disposta anche d’ufficio dal giudice con ordinanza, previa fissazione dell’udienza ai sensi dell’art. 127 per la valutazione dei presupposti, con avviso alle parti e alla persona offesa almeno dieci giorni prima; l’ordinanza di revoca è ricorribile per cassazione per violazione di legge e quando l’ordinanza di revoca è divenuta definitiva, il procedimento riprende il suo corso dal momento in cui era rimasto sospeso.
Pertanto, all’esito della prova negativa, in conformità alla previsione di cui ai citati articoli, il giudice è tenuto a disporre, con ordinanza, la prosecuzione del processo che deve riprendere dal momento della disposta sospensione. Nell’ipotesi di richiesta di sospensione in sede di opposizione al decreto penale di condanna, il procedimento deve riprendere, dunque, dalla fase dell’opposizione che segna il passaggio dal rito per decreto a quello immediato (Sez. 4, n. 22141 del 09/05/2023, Rv. 284646 -01; Sez. 4, n.28136 del 16/09/2020, Rv. 280068; Sez. 4, n. 10080 del 14/02/2019, Rv. 27527301). Il decreto penale di condanna, una volta fatto oggetto di opposizione, perde la sua natura di condanna anticipata e produce unicamente l’effetto di costituire il presupposto per l’introduzione di un giudizio (immediato, abbreviato o di patteggiamento) del tutto autonomo e non più dipendente da esso che, in ogni caso, ai sensi dell’art. 464, comma terzo, cod. proc. pen., è revocato “ex nunc” dal giudice che procede dopo la verifica della rituale instaurazione del giudizio (Sez. 3, n. 20261 del 18/03/2014, Rv. 25964801). Il principio è stato ribadito nel caso di mancato accoglimento – per qualsiasi causa – della richiesta concordata di applicazione di pena proposta in sede di opposizione a decreto penale, che comporta l’emissione del decreto di giudizio immediato (Sez. 1, n. 40137 del 18/09/2009, Rv. 24535601; si veda anche Sez. 5, n. 6369 del 18/10/2013 -dep. 2014, Rv. 258866, ove il richiamato principio di diritto è stato espresso in riferimento al caso in cui, a seguito del mancato accoglimento della richiesta di applicazione di pena proposta in sede di opposizione a decreto penale di condanna, il Gip aveva dichiarato esecutivo il decreto penale in questione).
4.2 Ne consegue che, in caso di esito negativo della prova disposta a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, il Giudice per le indagini preliminari è tenuto ad emettere il decreto di giudizio immediato, siccome previsto dall’art. 464 cod. proc. pen.
Questa Corte ha già chiarito che è abnorme (ovvero caratterizzato dallo sviamento della funzione giurisdizionale, inteso non tanto quale vizio dell’atto, che si aggiunge a quelli tassativamente stabiliti dall’art. 606, comma 1, cod. proc. pen., quanto come esercizio di un potere in difformità dal modello descritto dalla legge: Sez. Un. n. 25957 del 26/03/2009, Rv. 243590; Sez. U,n. 37502 del 28/04/2022, Rv. 283552) il provvedimento con cui il Gip dichiari l’esecutività di un decreto penale di condanna rigettando l’opposizione tempestivamente e ritualmente proposta dall’imputato, in quanto in tale ipotesi il giudice è obbligato ad emettere il decreto che dispone il giudizio immediato (Sez.3, n.8713 del 23/01/2008, Rv.238998 con cui la Corte ha ulteriormente affermato che tale abnormità è rilevabile d’ufficio in sede di legittimità). Con particolare riferimento
ad opposizione a decreto penale di condanna con richiesta di rito abbreviato è stato altresì affermato che è abnorme il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari, rigettata la richiesta di giudizio abbreviato condizionato formulata in sede di opposizione, dichiari esecutivo il decreto penale di condanna (sez.5, n.53443 del 7/06/2018, Rv.275228). Così, in ipotesi di opposizione con richiesta di oblazione non accolta, la Corte ha precisato che, ai sensi dell’art. 464, comma 1, cod. proc. pen., il giudice deve emettere decreto di giudizio immediato anche nel caso in cui l’imputato, con l’atto di opposizione, non abbia chiesto il giudizio (Sez. 3, n.31231 del 13/01/2019, Rv.276554).
6.L’ordinanza con cui è stata disposta l’esecutività del decreto penale di condanna va pertanto annullata, in quanto affetta da abnormità, con conseguente restituzione degli atti al Tribunale di Campobasso per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Campobasso per il giudizio.
Deciso in Roma il 15 ottobre 2025.
Il AVV_NOTAIO est.
Il Presidente
NOME COGNOME NOME COGNOME