Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 41249 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 41249 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME nato a Genova il DATA_NASCITA, avverso l’ordinanza del 13.05.2024 dal Giudice per le indagini preliminari pres il Tribunale di Genova; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere COGNOME NOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procura AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’annullamento dell’ordinanz ed il rinvio degli atti per l’ulteriore corso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 13.05.2024, il Giudice per le Indagini Preliminar presso il Tribunale di Genova respingeva l’istanza di sostituzione della p pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità presentata nell’interesse dell’o ricorrente e dichiarava esecutivo il decreto penale di condanna (al pagamento del
pena pecuniaria di euro 7.750,00 di ammenda per il reato p. e p. dall’art. 2 D.L. 4763/1993 conv. in L. 638/1983).
Avverso la suindicata ordinanza, il ricorrente, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolando un unico motivo di ricorso.
2.1. Lamenta vizi ex art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in relazione all’art. 459 comma 1 ter cod. proc. pen. – nella formulazione in vigore al momento della presentazione della richiesta di sostituzione della pena (05.03.2024), dunque, nel testo antecedente alle modifiche apportate dal D.Lvo 19 marzo 2024, n. 31 – per non aver il G.I.P. emesso il decreto di giudizio immediato, a seguito del rigetto dell’istanza difensiva. Argomenta come il provvedimento giudiziale dichiarativo dell’esecutività del decreto penale di condanna, emesso in luogo del decreto di giudizio immediato, violando in maniera significativa la legalità della sequela procedimentale, ne avrebbe alterato lo svolgimento, così incidendo anche sulle istanze di difesa dell’odierno ricorrente.
Deduce, quindi, l’abnormità del provvedimento impugnato e conclude per il suo annullamento, con le conseguenti statuizioni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
1.1. In via preliminare, deve rilevarsi come, nell’ambito del diritto intertemporale, il conflitto tra norme sia ricondotto al principio di irretroattiv della legge fissato dall’art. 11, comma 1, disp. prel. c.c., che testualmente recita: “la legge non dispone che per l’avvenire; essa non ha effetto retroattivo”, così da enuclearsi, con specifico riferimento al diritto processuale, il principio di cui a brocardo tempus regit actum. Come autorevolmente chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte, “la corretta applicazione di tale parametro intertemporale impone la esatta individuazione dell’actus, che va focalizzato ed isolato, sì da cristallizzare la disciplina giuridica ad esso riferibile. Per actus non può intendersi l’intero processo, che è concatenazione di atti – e di fasi – tutti tra loro legati dal perseguimento del fine ultimo di accertamento definitivo dei fatti; una tale identificazione comporterebbe la conseguenza che il processo “continuerebbe ad essere regolato sempre e soltanto dalle norme vigenti al momento della sua instaurazione”, il che contrasterebbe con l’immediata operatività del novum prescritta dall’art. 11, comma 1, delle preleggi. Il concetto di atto deve essere rapportato piuttosto “allo stesso grado di atomizzazione che presentano le concrete e specifiche vicende
disciplinate dalla norma processuale coinvolta nella successione”. L’atto cioè va considerato nel suo porsi in termini di “autonomia” rispetto agli altri atti dello stesso processo.
Non può, inoltre, avallarsi, ai fini che qui interessano, una nozione indifferenziata di “atto” processuale, poiché deve aversi riguardo anche alle “dimensioni temporali” del medesimo, per modulare correttamente il parametro intertemporale e stabilire se sia applicabile il vecchio o il nuovo regime. E’ necessario distinguere tra varie specie di atti: quello con effetti istantanei “che si esaurisce senza residui nel suo puntuale compimento” e ha, per così dire, una funzione “autoreferenziale”; quello che, pur essendo di esecuzione istantanea, presuppone una fase di preparazione e di deliberazione più o meno lunga ed è strettamente ancorato ad altro atto che lo legittima e che finisce con l’assumere rilievo centrale; quello che ha “carattere strumentale e preparatorio” rispetto ad una successiva attività del procedimento, con la quale va a integrarsi e completarsi in uno spazio temporale anch’esso più o meno ampio, dando luogo ad una fattispecie processuale complessa.
La regola espressa dal brocardo tempus regit actum non può non tenere conto della variegata tipologia degli atti processuali e va modulata in relazione alla differente situazione sulla quale questi incidono e che occorre di volta in volta governare” (così Sez. U, Sentenza n. 27614 del 29/03/2007 (dep. 12/07/2007), Rv. 236537 – 01).
Certamente appartiene alla prima specie, se considerata isolatamente e nel suo aspetto formale, la richiesta di sostituzione della pena, cui – in ossequio al principio tempus regit actum e in assenza di una contraria disciplina transitoria si applica la normativa vigente al momento della sua presentazione.
Al momento della presentazione della richiesta di sostituzione della pena avanzata a mezzo EMAIL in data 05.03.2024, invero, come dedotto dal ricorrente e condiviso anche dal AVV_NOTAIO Procuratore Generale, l’art. 459, comma 1 ter, cod. proc. pen. – nella formulazione allora in vigore – prevedeva che il Giudice, nel respingere l’istanza difensiva, disponesse la prosecuzione del procedimento penale a carico dell’imputato nelle forme del giudizio immediato e non già l’esecutività del decreto penale (come, invece, previsto dall’art. 459, comma 1 ter, cod. proc. pen. nella formulazione attualmente in vigore, a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lvo 19 marzo 2024, n. 31, “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale nonché’ in materia di giustizia riparati va e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari”).
Tanto precisato, occorre verificare allora, preliminarmente, se l’ordinanza in contestazione – dichiarativa dell’esecutività del decreto penale di condanna possa qualificarsi come non autonomamente e validamente impugnabile.
Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 648, comma 3, e 650, comma 1, cod. proc. pen., in via AVV_NOTAIO, il decreto penale di condanna acquista forza esecutiva allorquando sia divenuto irrevocabile e, dunque, quando sia inutilmente decorso il termine per proporre opposizione ovvero quello per impugnare l’ordinanza che la dichiari inammissibile.
Diversamente dal sistema introdotto dal D.Lvo 19 marzo 2024, n. 31 – a norma del quale, il giudice, respingendo la richiesta di sostituzione della pena, dichiara esecutivo il decreto di condanna allorquando non sia proposta congiuntamente o successivamente, tempestiva opposizione – la formulazione antecedente dell’art. 459, comma 1 ter, cod. proc. pen., permetteva all’imputato di chiedere la sostituzione della pena detentiva senza formulare l’atto di opposizione: nel sistema previgente, infatti, l’imputato poteva spendere le proprie argomentazioni difensive nell’ambito del giudizio immediato che, necessariamente, seguiva al provvedimento giudiziale di rigetto della summenzionata richiesta. Dunque, l’ordinamento non approntava un mezzo di impugnazione specifico avverso l’ordinanza di rigetto della richiesta di sostituzione della pena.
È, pertanto, abnorme – sotto il profilo funzionale – (e, dunque, ricorribile per cassazione) il provvedimento, emesso in evidente violazione di legge, per tramite del quale il G.I.P. presso il Tribunale di Genova ha dichiarato l’esecutività del decreto penale di condanna. L’impugnata ordinanza, infatti, ha sviato la funzione giurisdizionale, la quale non rispondendo più al modello previsto dalla legge e collocandosi al di là del perimetro entro il quale è riconosciuta dall’ordinamento, determina un decisivo e verosimilmente non rimediabile nocumento al diritto di difesa, in quanto il G.I.P., dichiarando esecutivo il decreto di condanna, ha, di fatto, impedito la prosecuzione del giudizio nella forma del dibattimento (Cass., Sez. Un., n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv. 243590). Il provvedimento abnorme – cioè caratterizzato da vizi in procedendo o in iudicando, imprevedibili per il legislatore, sì da dover essere considerato completamente avulso dall’ordinamento giuridico – per evidenti esigenze di giustizia è immediatamente ricorribile in cassazione, sotto il profilo della violazione di legge, allorquando, per la sopraddetta caratteristica, non sia esperibile diverso mezzo di gravame (Cass., Sez. III, n. 3010 dell’08/08/1996; da ultimo, Sez. III, n. 42146 del 05/06/2018).
GLYPH
Dalle ragioni sin qui esposte deriva l’accoglimento del ricorso.
t
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al del tribunale di Genova per l’ulteriore corso. Così deciso il 01/10/2024