Decreto di Rinvio a Giudizio: Quando e Perché Non è Possibile Impugnarlo
Nel complesso panorama della procedura penale, capire quali atti del giudice siano contestabili e quali no è fondamentale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio cardine relativo al decreto di rinvio a giudizio, ovvero l’atto con cui un giudice, al termine dell’udienza preliminare, decide che le prove raccolte sono sufficienti per sostenere un’accusa in tribunale. La Suprema Corte ha confermato la sua non impugnabilità, delineando chiaramente i confini dei mezzi di ricorso a disposizione dell’imputato in questa fase del procedimento.
I Fatti del Caso in Analisi
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un individuo avverso il decreto del Giudice dell’Udienza Preliminare di un tribunale siciliano. Tale decreto disponeva il suo rinvio a giudizio per un reato di natura fiscale, specificamente previsto dall’articolo 5 del D.Lgs. n. 74 del 2000. L’imputato, ritenendo illegittimo il provvedimento, ha tentato di bloccare l’avvio del processo ricorrendo direttamente in Cassazione.
La Decisione sul Decreto di Rinvio a Giudizio
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha emesso una decisione netta e in linea con il suo consolidato orientamento: il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha spiegato che il decreto di rinvio a giudizio non rientra nella categoria dei provvedimenti per i quali la legge prevede la possibilità di un ricorso. Di conseguenza, l’imputato è stato condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, una sanzione prevista proprio per scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o non consentiti.
Le Motivazioni: Il Principio di Tassatività delle Impugnazioni
La motivazione alla base della decisione risiede in un principio fondamentale del nostro ordinamento processuale: il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione. Questo significa che un provvedimento giurisdizionale può essere contestato solo se la legge lo prevede espressamente e solo con gli strumenti (appello, ricorso per cassazione, etc.) specificamente indicati.
Nel caso del decreto di rinvio a giudizio, il legislatore non ha previsto alcuna forma di impugnazione diretta. La logica è quella di evitare che la fase processuale venga rallentata da continui ricorsi su atti interlocutori. La sede naturale per far valere le proprie ragioni e contestare l’accusa è il dibattimento, ovvero il processo vero e proprio. Sarà in quella fase che la difesa potrà presentare prove, controinterrogare i testimoni e, solo all’esito di una eventuale sentenza di condanna, impugnare la decisione finale.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
L’ordinanza in esame ha importanti implicazioni pratiche. In primo luogo, essa conferma che non è possibile utilizzare il ricorso per cassazione come strumento per impedire o ritardare l’inizio di un processo. L’imputato che riceve un decreto di rinvio a giudizio deve prepararsi ad affrontare il dibattimento, concentrando lì le proprie energie difensive.
In secondo luogo, la pronuncia funge da monito: presentare un ricorso inammissibile non è un’azione priva di conseguenze. Oltre all’inevitabile rigetto, si incorre in una condanna economica che va a sommarsi alle spese legali. Questa decisione, quindi, rafforza la necessità per gli operatori del diritto di valutare con estrema attenzione i presupposti di ammissibilità di ogni impugnazione, evitando iniziative processuali destinate all’insuccesso.
È possibile fare ricorso contro il decreto che dispone il rinvio a giudizio?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che questo provvedimento non è impugnabile perché non esiste una specifica previsione normativa che lo consenta.
Qual è il principio legale alla base di questa decisione?
La decisione si fonda sul principio di tassatività delle impugnazioni, secondo cui un atto del giudice può essere contestato solo nei casi e con i mezzi espressamente previsti dalla legge.
Cosa succede se si presenta ugualmente un ricorso dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie con una condanna a tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27541 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27541 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 05/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a REGALBUTO il DATA_NASCITA
avverso il decreto del 23/11/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di CATANIA
dato-avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso decreto che dispone il giudizio emesso dal Gip Tribunale di Catania, in ordine al reato di cui all’art.5 Divo n.74 del 2000.
Il ricorso per cassazione avverso il decreto che dispone il giudizio è inammissibile, tratta di un provvedimento che, in mancanza di una espressa previsione normativa, non è impugnabile.
Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con c:ondanna del ricorrente pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 05/04/2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente