Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 7884 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 7884 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a GURPINAR (TURCHIA) il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 09/12/2022 della CORTE APPELLO di TORINO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha concluso per l’annullamento del provvedimento impugnato
dato avviso al difensore;
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento impugnato, la Corte d’appello di Torino, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha dichiarato inammissibile de plano la richiesta avanzata nell’interesse di Senar NOME di declaratoria di non esecutività ex art. 670 cod. proc. pen. della sentenza della Corte d’appello di Torino in data 20 febbraio 1997 (parziale riforma della sentenza del Tribunale di Torino in data 10 marzo 1996), irrevocabile in data 8 luglio 1997, poiché la stessa deduceva, in modo non consentito, l’illegittimità del decreto di latitanza sulla base del quale l’imputato era stato tratto a giudizio, questione preclusa dal giudicato formatosi.
Ricorre Senar NOME, a mezzo del difensore AVV_NOTAIO, che chiede l’annullamento del provvedimento impugnato, denunciando la violazione di legge e il vizio della motivazione perché il giudice dell’esecuzione non ha tenuto conto della previsione normativa contenuta nell’art. 670, comma 1, cod. proc. pen., il quale prevede che debba essere valutata anche nel merito l’osservanza delle garanzie previste nel caso di irreperibilità del condannato, limitandosi ad affermare erroneamente che la questione della latitanza avrebbe dovuto essere posta nel giudizio di cognizione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
È utile premettere, per la comprensione della complessa vicenda processuale che riguarda Senar NOME, che:
il procedimento di cognizione si è svolto, a seguito di decreto di latitanza, con il rito contumaciale all’epoca vigente;
il condannato è stato tratto in arresto in data 28 gennaio 2014 e ha terminato di espiare la pena in data 20 aprile 2021.
2.1. Dall’esame dei precedenti giurisprudenziali di questa Corte, che riguardano Senar NOME, risulta che:
l’istanza di restituzione nel termine ex art. 175 cod. proc. pen. è stata rigettata con ordinanza della Corte d’appello di Torino in data 19 luglio 2006 (il ricorso per cassazione è stato rigettato con sentenza Sez. 4, n. 39530 del 30/09/2008);
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la richiesta di rescissione del giudicato a norma dell’articolo 625-ter cod. proc. pen. è stata dichiarata inammissibile con sentenza Sez. 6, n. 18490 del 24/02/2015;
la richiesta di revisione è stata definitivamente rigettata con sentenza della Corte d’appello di Milano in data 24 novembre 2015 (il ricorso per cassazione è stato rigettato con sentenza Sez. 4, n. 47034 del 27/06/2016).
Ciò premesso, è utile sottolineare che il ricorso contesta la decisione di dichiarare inammissibile in limine la richiesta di declaratoria di non esecutività della sentenza poiché il giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto verificare anche nel merito l’osservanza delle garanzie previste nel caso di irreperibilità, condizione del tutto sovrapponibile a quella dell’imputato latitante.
Orbene, seppure in modo non del tutto perspicuo, il ricorso denuncia fondatamente un error in procedendo che riguarda la mancata verifica, nel merito, delle garanzie poste a presidio dell’imputato nella formazione del giudicato, nel caso dell’abrogato rito contumaciale.
3.1. In effetti, il giudice dell’esecuzione è stato investito della questione della formazione del giudicato che, secondo l’abrogato rito contumaciale, prevedeva la preventiva notificazione dell’estratto della sentenza al condannato ex art. 548, comma 3, cod. proc. pen.
Entro tale ambito, quindi, è rilevante la questione dell’illegittimità del decreto di latitanza sulla base del quale è stata effettuata la notificazione del suddetto estratto; atto prodromico al passaggio in giudicato della sentenza.
L’incidente di esecuzione, del resto, formulava una specifica richiesta di disporre nuova notificazione dell’estratto contumaciale a causa dell’erronea notificazione del decreto di latitanza.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che «in sede di incidente di esecuzione può essere dedotta la questione della validità del decreto di latitanza all’esclusivo fine di contestare la validità della notifica dell’estratto contumaciale e, conseguentemente, l’avvenuta formazione del titolo esecutivo» (Sez. 1, n. 30384 del 13/06/2019, COGNOME, Rv. 276606; in precedenza: Sez. 1, n. 44988 del 10/06/2014, COGNOME, Rv. 261129).
4.1. Il giudice dell’esecuzione, dunque, non poteva dichiarare inammissibile de plano la richiesta ex art. 670 cod. proc. pen., ma doveva verificare la correttezza della notificazione dell’estratto contumaciale della sentenza e, in quanto atto presupposto, la legittimità del decreto di latitanza emesso nei confronti dell’imputato.
Per effettuare i richiamati accertamenti e verifiche, quindi, il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio al giudice dell’esecuzione (Sez. 1, n. 21826 del 17/07/2020, Mascolo, Rv. 279397 – 01).
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d’appello di Torino.
Così deciso il 19 gennaio 2024.