Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 24797 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 24797 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza emessa il 08/11/2023 dal Tribunale di Pesaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza RAGIONE_SOCIALE‘8 novembre 2023 il Tribunale di Pesaro, quale Giudice RAGIONE_SOCIALE‘esecuzione, previa dichiarazione di irreperibilità, disponeva la revoca del beneficio RAGIONE_SOCIALEa sospensione condizionale RAGIONE_SOCIALEa pena concesso a NOME COGNOME con la sentenza emessa dal Giudice RAGIONE_SOCIALEe indagini del Tribunale di Bologna il 19 dicembre 2019, divenuta irrevocabile 24 gennaio 2020. Con tale pronuncia l’imputato era stato condannato alla pena di due anni di reclusione e 800,00 euro di multa, per i reati di cui agli artt. 628, secondo e terzo comma, 337 e 582 cod. pen., commessi a Bologna il 18 agosto 2019.
La revoca del beneficio sospensivo, disposta ex art. 168 cod. pen., conseguiva alla condanna alla pena di tre anni di reclusione e 206,00 euro di multa, irrogata a NOME COGNOME dal Tribunale di Pesaro il 25 febbraio 2019, per il reato di cui agli artt. 624-bis e 625, primo comma, n. 2, commesso a Pesaro il 5 gennaio 2013.
Avverso questa ordinanza NOME COGNOME, a mezzo RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, ricorreva per cassazione, articolando promiscuamente due censure difensive, con cui si deduceva la violazione di legge del provvedimento impugnato, in riferimento all’art. 159 cod. proc. pen.
Si deduceva, innanzitutto, la nullità del decreto irreperibilità emesso dal Tribunale di Pesaro 1’8 novembre 2023, conseguente all’inattualità RAGIONE_SOCIALEe verifiche trasfuse nel verbale di vane ricerche del 6 ottobre 2022, che risultavano notevolmente risalenti, essendo state eseguite dal RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE a distanza di oltre un anno RAGIONE_SOCIALEa declaratoria censurata.
Si deduceva, al contempo, la nullità RAGIONE_SOCIALEo stesso decreto per l’incompletezza RAGIONE_SOCIALEe ricerche eseguite dalle Forze RAGIONE_SOCIALE‘ordine delegate, derivante dall’erronea indicazione RAGIONE_SOCIALEo Stato nel quale il ricorrente era nato – che era la Romania e non l’Albania – e dalla presso i luoghi dove il agevolmente individuati. mancanza di notificazione del decreto di irreperibilità ricorrente risiedeva o lavorava, che potevano essere
Le considerazioni impugnata. esposte imponevano l’annullamento RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto da NOME COGNOME è infondato.
Occorre premettere che il decreto irreperibilità emesso l’8 novembre 2023 nei confronti di NOME COGNOME, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 159, comma 1, cod. proc. pen., veniva adottato dal Tribunale di Pesaro sulla base del verbale di vane ricerche redatto il 6 ottobre 2022.
Tanto premesso, deve rilevarsi che l’assunto difensivo, relativo all’inattualità degli accertamenti posti a fondamento del verbale di vane ricerche del 6 ottobre 2022, è smentito dalla formulazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 159, comma 1, cod. proc. pen., che non indica un termine perentorio per lo svolgimento RAGIONE_SOCIALEe ricerche, con la conseguenza che l’eventuale espletamento di verifiche inattuali non comporta, di per sé solo, l’illegittimità del decreto di irreperibilità. Basti in proposi richiamare il principio di diritto, che occorre ulteriormente ribadire, secondo cui: «Ai fini RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione di latitanza, l’art. 295, comma 1, cod. proc. pen. stabilisce che il verbale di vane ricerche deve essere trasmesso senza ritardo al giudice che ha emesso l’ordinanza da eseguire, al fine di consentirgli di valutare la sussistenza RAGIONE_SOCIALEe condizioni per emettere il relativo decreto, ma non contempla un termine perentorio per tale adempimento, sicché, in linea di principio, è esente da vizi il decreto di latitanza emesso sulla base RAGIONE_SOCIALEe risultanze di ricerche effettuate anche anni prima RAGIONE_SOCIALEa sua emissione» (Sez. 1, n. 6537 del 13/11/2019, dep. 2020, Celhaka, Rv. 277970 – 01).
A queste, pur dirimenti, considerazioni, deve aggiungersi che il tempo trascorso tra la redazione del verbale di vane ricerche e l’emissione del decreto di irreperibilità, compreso tra il 6 ottobre 2022 e 1’8 novembre 2023, non è di tale consistenza da indurre a ritenere che le verifiche compiute dal RAGIONE_SOCIALE siano prive di attualità, risultando, al contrario, rispettose RAGIONE_SOCIALEe indicazioni fornite dall’art. 159, comma 1, cod. proc. pen.
Considerazioni analoghe valgono per la correlata censura difensiva, relativa all’incompletezza RAGIONE_SOCIALEe ricerche di COGNOME, dipendente dall’erronea indicazione RAGIONE_SOCIALEo Stato nel quale il ricorrente era nato – che era la Romania e non l’Albania – e dalla mancanza di notificazione del decreto di irreperibilità presso il luogo dove il ricorrente risiedeva o lavorava, che potevano essere agevolmente individuati.
Osserva il Collegio che l’assunto difensivo è smentito dalle emergenze probatorie, atteso che il RAGIONE_SOCIALE eseguiva le verifiche delegategli nel rispetto RAGIONE_SOCIALE‘art. 159, comma 1, cod. proc. pen., avendo ricercato il ricorrente nel luogo RAGIONE_SOCIALE‘ultima dimora e presso il Dipartimento RAGIONE_SOCIALE penitenziaria. Né era possibile eseguire le ricerche presso il luogo dove COGNOME svolgeva la propria attività lavorativa, indicato nella Via
Fiesso n. 18 di Castenaso, atteso che tale località non emergeva dagli atti processuali e non era altrimenti conoscibile dalle Forze RAGIONE_SOCIALE‘ordine delegate.
In questa cornice, l’erronea indicazione RAGIONE_SOCIALEo Stato nel quale NOME COGNOME era nato, che era la Romania e non l’Albania, pur incontroversa, non assume un rilievo decisivo, a fronte RAGIONE_SOCIALEa corretta individuazione RAGIONE_SOCIALEe generalità del condannato e RAGIONE_SOCIALE‘esaustività RAGIONE_SOCIALEe ricerche svolte dal RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, che appaiono rispettose RAGIONE_SOCIALEe indicazioni fornite dall’art. 159, comma 1, cod. proc. pen.
Tali conclusioni, del resto, si impongono alla luce RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza di legittimità consolidata, che individua, quale limite logico allo svolgimento RAGIONE_SOCIALEe attività di ricerca funzionali alla declaratoria di irreperibilità, quello de oggettiva praticabilità degli accertamenti, certamente rispettato nel caso di specie. Sul punto, non si può che richiamare la giurisprudenza di legittimità consolidata, secondo cui: «L’obbligo di effettuare nuove ricerche nei luoghi indicati dall’art. 159, comma primo, cod. proc. pen. al fine di emettere il decreto di irreperibilità è condizionato all’oggettiva praticabilità degli accertamenti (ossia alla conoscenza del luogo di nascita, di ultima residenza e di abituale esercizio RAGIONE_SOCIALE‘attività lavorativa RAGIONE_SOCIALE‘imputato), che rappresenta il limite logico di ogni garanzia processuale» (Sez. 3, n. 17458 del 19/04/2012, Domollaku, Rv. 252626 – 01).
Le considerazioni esposte impongono conclusivamente il rigetto del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali.
Così deciso il 14 marzo 2024.