Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 18149 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 18149 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME, nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza emessa il 14/04/2023 dal Tribunale di Teramo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha
chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 14 aprile 2023 il Tribunale di Teramo, quale Giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza di NOME COGNOME, finalizzata a ottenere la declaratoria di ineseguibilità della sentenza irrevocabile della Corte di appello dell’Aquila del 23 maggio 2013 e la contestuale istanza di restituzione nel termine, presentata ex art. 175 cod. proc. pen.
Il provvedimento di rigetto veniva adottato dal Tribunale di Teramo sull’assunto della completezza delle ricerche effettuate nei confronti del condannato, compiute dai Carabinieri della Stazione RAGIONE_SOCIALE Bellante e trasfuse nel verbale di vane ricerche del 28 agosto 2017, sulla base del quale veniva adottato il decreto di irreperibilità del 16 febbraio 2019, non essendo conosciuto il luogo dove il ricorrente era residente o domiciliato.
Avvero questa ordinanza AVV_NOTAIO, a mezzo dell’AVV_NOTAIO, ricorreva per cassazione, articolando un’unica doglianza, con cui deduceva la violazione di legge del provvedimento impugnato, in riferimento all’art. 159 cod. proc. pen., conseguente all’incompletezza delle ricerche effettuate dai Carabinieri della Stazione di Bellante, per effetto delle quali era stato emesso il decreto di irreperibilità del 16 febbraio 2019.
Si deduceva, in proposito, che la declaratoria di irreperibilità non teneva conto delle dichiarazioni rese dalla sorella del condannato, NOME COGNOME, che riferiva che il fratello era rientrato in Albania. Ne conseguiva che l’attivazione presso l’ambasciata albanese avrebbe consentito di acquisite le indicazioni anagrafiche necessarie per eseguire la notifica all’estero della sentenza irrevocabile della Corte di appello dell’Aquila del 23 maggio 2013.
Si deduceva, al contempo, che il Tribunale di Teramo aveva omesso di pronunciarsi sull’istanza di restituzione nel termine, pur avendo il ricorrente avanzata tale richiesta contestualmente alla declaratoria di ineseguibilità della sentenza irrevocabile presupposta, rendendo, anche sotto questo profilo, incongruo il percorso argomentativo posto a fondamento del provvedimento impugnato.
Le considerazioni esposte imponevano l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE è infondato.
Occorre premettere che il Tribunale di Teramo rigettava l’istanza presentata da RAGIONE_SOCIALE, finalizzata a ottenere la declaratoria di ineseguibilità della sentenza irrevocabile della Corte di appello dell’Aquila del 23 maggio 2013 e la contestuale istanza di restituzione nel termine, formulata ai sensi dell’art. 175 cod. proc. pen., sull’assunto della legittimità del decreto di irreperibilità emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Teramo il 16 febbraio 2019.
Occorre premettere ulteriormente che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Teramo emetteva il decreto di irreperibilità del 16 febbraio 2019 sulla base del verbale di vane ricerche redatto dai Carabinien della Stazione di Bellante il 28 agosto 2017, nel quale si evidenziava che la residenza o il domicilio del ricorrente, che era un cittadino di nazionalità albanese, non erano conosciuti o conoscibili.
Tanto premesso, deve rilevarsi che le dichiarazioni della sorella del ricorrente, NOME COGNOME, che riferiva ai Carabinieri della Stazione di Bellante, delegati dal Pubblico ministero, che il fratello era rientrato in Albania, erano connotate da genericità e non consentivano di individuare il luogo dove il congiunto era residente o domiciliato.
Ne discende che la mancata conoscenza del luogo dove il condannato era residente o domiciliato in Albania non derivava dalla condotta negligente o superficiale delle Forze dell’ordine delegate dal Pubblico ministero, alle quali la sorella del ricorrente non forniva indicazione idonee ad attivare le ricerche del congiunto, limitandosi ad affermare che era ritornato nel suo Paese, senza fornire ulteriori dati anagrafici.
Né era possibile, in assenza di indicazioni anagrafiche di sorta, individuare il luogo dove eseguire la notifica all’estero nei confronti di NOME COGNOME, dovendosi, in proposito, richiamare la giurisprudenza di legittimità consolidata, secondo cui «l’obbligo di effettuare nuove ricerche nei luoghi indicati dall’art. 159, comma primo, cod. proc. pen. al fine di emettere il decreto di irreperibilità, è condizionato all’oggettiva praticabilità degli accertamenti, che rappresenta il limite logico di ogni garanzia processuale» (Sez. 2, n. 39329 del 31/05/2016, Ciobataru, Rv. 268304 – 01).
Il Tribunale di Teramo, pertanto, riteneva legittimo il decreto di irreperibilità emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Teramo il 16 febbraio 2019, facendo corretta applicazione del seguente principio di diritto: «Ai fini della validità del decreto d’irreperibilità, la completezza delle ricerche va valutata con riferimento agli elementi, conosciuti o conoscibili, risultanti dagli atti al momento in cui vengono eseguite, senza che eventuali notizie successive
possano avere incidenza “ex post” sulla legittimità della procedura» (Sez. 3, n. 16708 del 16/02/2018, Aerts, Rv. 272634 – 01).
Appaiono, per altro verso, destituite di fondamento le doglianze relative all’omessa pronuncia sull’istanza di restituzione nel termine proposta da NOME COGNOME.
Le deduzioni difensive, invero, risultano smentite per tabulas, atteso che tanto nella parte motivazionale – a pagina 1 – quanto nella parte dispositiva – a pagina 2 – del provvedimento impugnato, il Tribunale cli Teramo faceva espressamente riferimento all’istanza proposta da RAGIONE_SOCIALE, ai sensi dell’art. 175 cod. proc. pen., il cui respingimento derivava dalla legittimità del decreto di irreperibilità del 16 febbraio 2019, di cui si è detto nel paragrafo precedente, cui si deve rinviare.
A tali considerazioni deve aggiungersi che l’assunto difensivo, secondo cui COGNOME non aveva avuto notizia della sentenza irrevocabile della Corte di appello dell’Aquila del 23 maggio 2013, è smentito dal fatto che tutti gli atti processuali, antecedenti e successivi al deposito del verbale di vane ricerche del 28 agosto 2017, venivano notificati al difensore di fiducia del ricorrente, l’AVV_NOTAIO, che è lo stesso professionista che presentava l’atto di impugnazione in esame, con cui il condannato aveva mantenuto un rapporto fiduciario persistente nel tempo.
A sostegno di queste conclusioni, non si può che richiamare la giurisprudenza di legittimità, consolidatasi a proposito della rilevanza sintomatica del rapporto fiduciario perdurante nel tempo, ai fini della conoscibilità degli atti, secondo cui: «Non ha diritto alla restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale l’imputato latitante assistito, nel corso del giudizio di primo grado e d’appello, da difensore fiduciario presso il quale abbia eletto domicilio, e che formuli l’istanza di cui all’art. 175, comma secondo, cod. proc. pen., solo dopo l’intervenuta irrevocabilità della sentenza di secondo grado, posto che la perdurante esistenza del rapporto di difesa fiduciaria costituisce fatto di per sé idoneo a provarne l’effettiva conoscenza della pendenza del procedimento e del provvedimento, salvo che non risulti una comunicazione al giudice della avvenuta interruzione di ogni rapporto fra il legale e l’assistito e della rinuncia del primo ad impugnare» (Sez. 3, n. 15760 del 16/03/2016, NOME, Rv. 266583 – 01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 6, n. 5169 del 16/01/2014, COGNOME, Rv. 258775 – 01; Sez. 6, n. 5332 del 21/01/2011, COGNOME, Rv. 249466 – 01).
Le considerazioni esposte impongono conclusivamente il rigetto del ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 27 febbraio 2024.