Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 2424 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 2424 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/12/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME NOME ALBANIA il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 18/07/2025 del TRIBUNALE di Ivrea Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento con rinvio
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 18 luglio 2025 il Tribunale di Ivrea, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza ex art. 670 cod. proc. pen. presentata nell’interesse di NOME COGNOME avente ad oggetto l’accertamento del mancato passaggio in giudicato della sentenza emessa dal Tribunale de L’Aquila il 27 marzo 2009, irrevocabile il 28 ottobre 2010.
La richiesta era stata giustificata con l’asserita illegittimità del decreto di irreperibilità del condanNOME, per essere stato emesso in assenza delle ricerche nei luoghi e con le modalità previste dalla legge.
Avverso il provvedimento ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, in persona del difensore fiduciario, articolando due motivi.
2.1. Con il primo ha eccepito mancanza, apparenza e manifesta illogicità della motivazione in ordine al rilievo difensivo della non completezza delle ricerche ai fini della dichiarazione di irreperibilità, non essendo stati utilizzati i recapiti telefonici risultanti agli atti del procedimento penale conclusosi con la sentenza oggetto della richiesta di declaratoria di non esecutività.
Nonostante nel corso delle indagini relative al predetto procedimento penale fossero risultati in uso all’imputato piø utenze telefoniche, era stata omessa l’utilizzazione di quelle stesse utenze al fine di tentare di rintracciare COGNOME, prima dell’emissione del decreto di irreperibilità.
Il rilievo formulato sul punto dal ricorrente Ł rimasto senza alcuna risposta da parte del giudice dell’esecuzione.
2.2. Con il secondo motivo sono stati eccepiti violazione di legge e vizi di motivazione in relazione alla parte dell’ordinanza relativa alle ricerche all’estero.
Contrariamente a quanto ritenuto nell’ordinanza impugnata, alla luce della circostanza
che risultava essere stata disposta nei confronti del condanNOME l’espulsione ai sensi della legge n. 189 del 2002, giusta sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma del 29 agosto 2006, sarebbe stato necessario eseguire le ricerche anche all’estero, ovvero nel Paese di origine del condanNOME.
Sul punto, Ł stata espressamente censurata l’interpretazione offerta, in merito agli artt. 160, comma 4, 159 e 169, comma 4, cod. proc. pen., dal giudice dell’esecuzione che ha ritenuto limitata la necessità di quelle ricerche al caso in cui emergano elementi tali da fare ritenere che il destinatario delle stesse si trovi, effettivamente, all’estero.
Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł fondato nei termini di seguito illustrati.
Il primo motivo di ricorso Ł fondato.
Risulta che il ricorrente, in sede di proposizione dell’istanza ai sensi dell’art. 670 cod. proc. pen. ha eccepito la mancata effettuazione, fra l’altro, di ricerche telefoniche dell’imputato precedentemente all’emissione del decreto di irreperibilità del 20 luglio 2010, sebbene risultasse dagli atti del procedimento la disponibilità di piø utenze telefoniche in uso al ricorrente, siccome emergente dalle indagini di polizia giudiziaria.
Si tratta di profilo che non Ł stato affrontato nel provvedimento impugNOME che ha motivato esclusivamente sull’altro rilievo difensivo relativo alla mancanza di complete ricerche all’estero.
Sul punto delle ricerche telefoniche, va data continuità all’orientamento in base al quale «Ø illegittimo il decreto di irreperibilità, ed ogni atto processuale ad esso connesso, preceduto da ricerche svolte senza utilizzazione del numero di utenza mobile del destinatario della notifica, ove in possesso dell’autorità competente, incorrendo questa in una negligente omissione, che si traduce nella incompletezza dell’attività di ricerca. (In motivazione la Corte ha precisato che la formula dell’art. 159 cod. proc. pen., che indica i luoghi ove, prioritariamente, ma non in termini esclusivi e limitativi, devono essere eseguite le nuove ricerche del destinatario dell’atto, lasciando salva la possibilità di svolgerle altrove e diversamente, concretizza il principio della effettività della ricerca, mediante l’uso nei modi piø efficaci delle notizie ed informazioni di cui dispone l’autorità, senza rigorosi formalismi, in considerazione del rilievo costituzionale degli interessi tutelati). (Sez. 5, n. 34993 del 09/10/2020, COGNOME, Rv. 279984 – 01; Sez. 2, n. 37781 del 05/10/2021, Belo, Rv. 282197 – 01; Sez. 4, n. 47746 del 24/09/2015, COGNOME, Rv. 265327 – 01; Sez. 1, n. 5476 del 13/01/2010, COGNOME, Rv. 245914 – 01).
Si tratta di orientamento ripreso e ribadito, piø recentemente da Sez. 5, n. 13308 del 4/03/2025, Gallo, n.m. e da Sez. 1, n. 42162 del 16/05/2023, Omoruyi che ha dato ampiamente conto dello stato della giurisprudenza di questa Corte sul punto segnalando il superamento del contrasto con l’orientamento contrario espresso, fra le altre, da Sez. 2, n. 2886 del 16/01/2015, COGNOME, Rv. 262287 – 01 e Sez. 2, n. 32331 del 29/04/2011, COGNOME, Rv. 250764 – 01.
Nel caso di specie, il tema delle ricerche telefoniche, pure sottoposto al giudice dell’esecuzione mediante l’allegazione anche della effettiva disponibilità delle utenze indicate, per come risultante dalle indagini di polizia giudiziaria svolte nel procedimento esitato nella sentenza definitiva nel 2010, Ł stato totalmente pretermesso integrandosi, così, il lamentato vizio della mancanza di motivazione su un punto potenzialmente decisivo.
Il giudice dell’esecuzione non si Ł conformato ai predetti principi omettendo di fornire
adeguata e completa motivazione sulla questione sollevata nell’istanza.
E’ manifestamente infondato il secondo motivo di ricorso avendo il Tribunale di Ivrea, invece, sul punto delle ricerche all’estero, motivato evidenziando la mancanza di elementi concreti dai quali il giudice avrebbe potuto desumere che COGNOME fosse effettivamente residente all’estero sulla sola base dell’adozione del provvedimento di espulsione del 20 settembre 2006.
In merito va assicurata continuità all’orientamento per il quale «ai fini dell’emissione del decreto di irreperibilità, l’obbligo di disporre le ricerche all’estero, sorge soltanto se quelle svolte nel territorio dello Stato consentono di in individuare la località ove l’imputato dimora o esercita abitualmente la sua attività ed in cui, quindi, può utilmente effettuarsi la ricerca per l’accertamento di un esatto indirizzo» (Sez. 6, Sentenza n. 29147 del 03/06/2015, COGNOME, Rv.264104).
La valutazione sulla completezza o meno delle ricerche va effettuata «con riferimento agli elementi, conosciuti o conoscibili, risultanti dagli atti al momento in cui vengono eseguite, senza che eventuali notizie successive possano avere incidenza “ex post” sulla legittimità della procedura. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto immune da vizi l’ordinanza con cui Ł stato valutato irrilevante, ai fini della richiesta di rimessione in termini per impugnare l’ordinanza di carcerazione, il fatto, successivamente emerso, che il condanNOME, dopo due anni dalle ricerche, fosse divenuto reperibile e che, al momento dell’emissione del decreto di irreperibilità, fosse verosimilmente detenuto all’estero)» (Sez. 3, Sentenza n. 16708 del 16/02/2018, COGNOME, Rv. 272634; Sez. 3, n. 12838 del 16/01/2013, NOME, Rv. 257165 – 01; Sez. 2, n. 45541 del 16/10/2009, COGNOME, Rv. 245599 – 01; Sez. 1, n. 44629 del 23/10/2007, COGNOME, Rv. 238481 – 01).
Agli atti non risulta, nØ Ł stato allegato, che alla data in cui Ł stato emesso il decreto di irreperibilità fosse noto l’indirizzo del condanNOME in territorio estero.
Da quanto esposto, discende l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Ivrea per nuovo giudizio in punto di motivazione sulle allegazioni difensive circa la concreta operatività delle utenze telefoniche e della loro idoneità a consentire di contattare l’interessato ai fini dell’emissione del decreto di irreperibilità.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Ivrea.
Così Ł deciso, 02/12/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME