Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 8774 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 8774 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TIVOLI nel procedimento a carico di:
SCURTU NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 17/05/2023 del TRIBUNALE di TIVOLI
udita la relazione svolta dal dott. NOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG
Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa NOME COGNOME, Sostituta Procuratrice generale presso questa Corte, la quale ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 12 novembre 2019, divenuta irrevocabile il 16 settembre 2020, il Tribunale di Tivoli condannava NOME alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione.
Con provvedimento notificato il 22 settembre 2021 ai professionisti che avevano difeso COGNOME nel giudizio, il Pubblico Ministero ordinava la carcerazione di costui, disponendo contestualmente, ai sensi dell’art. 656 cod. proc. pen., la sospensione dell’ordine; la notifica del provvedimento al condannato; in caso di impossibilità, le ricerche del predetto nei luoghi indicati dall’art. 159 cod. proc pen.
A seguito di infruttuose ricerche del condannato, il Pubblico Ministero emetteva decreto di irreperibilità del 10 marzo 2022, notificato ai predetti difensori il 14 marzo 2022.
Decorsi trenta giorni senza che fosse stata presentata alcuna istanza per la concessione di misure alternative alla detenzione, il 24 giugno 2022 il Pubblico Ministero disponeva la revoca della sospensione dell’ordine di esecuzione per la carcerazione e il ripristino dell’ordine stesso.
Il 28 marzo 2023 COGNOME veniva fermato e l’ordine di esecuzione veniva eseguito.
Nell’interesse di COGNOME veniva proposto incidente di esecuzione eccependo l’inefficacia della revoca della sospensione dell’ordine di esecuzione per la carcerazione e del rispristino dell’ordine stesso.
Con provvedimento del 17 maggio 2023, il Tribunale di Tivoli, giudice dell’esecuzione, dichiarava l’inefficacia della revoca della sospensione dell’ordine di esecuzione per la carcerazione e del rispristino dell’ordine stesso, sospendeva l’esecuzione e ordinava la liberazione di COGNOME, sulla base del rilievo che il decreto di irreperibilità del 10 marzo 2022 era nullo, con la conseguente inefficacia temporanea dell’ordine di carcerazione, perché le ricerche finalizzate al rintraccio
del condannato non erano state complete, in quanto il Pubblico Ministero non aveva disposto che venissero compiute anche mediante l’utilizzo dei numeri di telefonia mobile disponibili.
8. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui censura la citata ordinanza del giudice dell’esecuzione in data 17 maggio 2023 e ne chiede l’annullamento. Lamenta violazioni degli artt. 159 e 656, comma 5, cod. proc. pen., sostenendo che il Tribunale ha errato nel ritenere che le ricerche del condannato, ai fini della dichiarazione di irreperibilità, non siano state effettive. Il ricorrente osserva che principio affermato dalla giurisprudenza, circa la necessità del contatto del condannato sull’utenza telefonica a detti fini, è quello dell’effettività delle ricerc ed è stato affermato in un caso in cui il condannato si era presentato in udienza subito dopo essere stato avvisato da un curatore fallimentare mediante un’utenza cellulare che era nota anche agli inquirenti perché comunicata dal soggetto pochi mesi prima. Nel caso ora in esame, invece, era solo annotato, nel sistema SDI delle Forze dell’ordine, un numero di telefono del condannato, ma esso, risalente a dieci o dodici anni prima, non consentiva il rintraccio. La mancanza di utilizzo di quel numero di telefono, quindi, non poteva essere considerata sufficiente a fondare un giudizio di incompletezza delle ricerche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che è illegittimo il decreto di irreperibilità, così come ogni atto processuale ad esso connesso, preceduto da ricerche svolte senza utilizzazione del numero di utenza mobile del destinatario della notifica, ove in possesso dell’autorità competente, incorrendo questa in una negligente omissione, che si traduce nella incompletezza dell’attività di ricerca. (Sez. 5, n. 34993 del 09/10/2020, Rv. 279984 – 01; in motivazione, è stato precisato che la formula dell’art. 159 cod. proc. pen., che indica i luoghi ove, prioritariamente, ma non in termini esclusivi e limitativi, devono essere eseguite le nuove ricerche del destinatario dell’atto, lasciando salva la possibilità di svolgerle altrove e diversamente, concretizza il principio della effettività della ricerca, mediante l’uso nei modi più efficaci delle notizie e delle informazioni di cui dispone l’autorità, senza rigorosi formalismi, in considerazione del rilievo costituzionale degli interessi tutelati; nello stesso senso, Sez. 2, n. 37781 del 05/10/2021, Rv. 282197 – 01).
Alla luce del principio richiamato, pienamente condivisibile, la doglianza proposta risulta fondata.
Il giudice dell’esecuzione, infatti, tenendo conto del principio di effettività dell ricerche ai fini della dichiarazione di irreperibilità, avrebbe dovuto esprimere, nell’ordinanza impugnata, un adeguato ragionamento circa la concreta operatività del numero di utenza mobile telefonica di NOME in possesso dell’Autorità giudiziaria e circa l’idoneità di esso a consentire di contattare l’interessato. I mancanza di indicazioni in tal senso nel provvedimento, non è possibile stabilire se il principio sia stato rispettato.
Per le ragioni esposte, il provvedimento impugnato deve essere annullato, con rinvio al Tribunale di Tivoli che svolgerà nuovo giudizio attenendosi al principio sopra richiamato.
P.Q.M.
Tivoli. Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Così deciso in Roma, 3 ottobre 2023.