Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 31246 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 31246 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Data Udienza: 10/09/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato in Nigeria il 14/07/1980, avverso l’ordinanza del 07/04/2025 del Tribunale di Milano.
Letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto annullarsi senza rinvio il provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
Il 16 novembre 2024 il pubblico ministero chiedeva revocarsi il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a NOME NOME COGNOME con la sentenza n. 4054 del 15 giugno 2020 del Tribunale di Milano, irrevocabile l’1 maggio 2022, non avendo il condannato adempiuto alla prestazione alla quale era stato subordinato il beneficio (versamento di € 500 in favore della costituita parte civile).
All’udienza camerale del 7 aprile 2025 il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Milano accoglieva la richiesta.
Avverso l’ordinanza in oggetto ha proposto tempestivo ricorso il difensore di fiducia dell’Ogu, Avv. NOME COGNOME foro di Como, deducendo inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità.
Si duole della omessa notifica al suo assistito dell’avviso di fissazione dell’udienza camerale: l’Ogu Ł stato dichiarato irreperibile all’esito delle ricerche disposte dal giudice dell’esecuzione ed eseguite il 13 gennaio 2025 dai Carabinieri della Stazione di Gorgonzola, ma il decreto (ed ogni altro atto ad esso conseguenziale) Ł affetto da nullità, poichØ i verbalizzanti hanno effettuato le ricerche esclusivamente presso l’ultimo indirizzo di residenza (Gorgonzola, INDIRIZZO, e non anche nel luogo ove l’Ogu aveva da ultimo dimorato, trascorrendovi altresì – così come risultava dagli atti – un periodo in detenzione domiciliare (Gorgonzola, INDIRIZZO.
Il ricorrente deduce, inoltre, che, dopo la dichiarazione di irreperibilità, tutti gli atti («decreto di fissazione e verbali di tutte le udienze in cui il condannato non era stato regolarmente citato») avrebbero dovuto essere notificati al difensore di fiducia: tanto non Ł accaduto, con conseguente nullità assoluta del provvedimento impugnato, insuscettibile di
essere sanata dalla presenza all’udienza del 7 aprile 2025 di un delegato del difensore di fiducia.
3. Il Sostituto Procuratore generale ha chiesto annullarsi senza rinvio il provvedimento impugnato, rilevando che «dalla lettura del certificato del DAP risulta che il condannato era stato scarcerato il 24.12.2022, sottoposto a detenzione domiciliare in Gorgonzola, INDIRIZZO dove avrebbe dovuto rimanere fino al 27.03.2023. Sicuramente, quindi, alla data delle ricerche lo stesso non era piø sottoposto alla detenzione domiciliare, ma non vi Ł dubbio che l’indirizzo corrispondesse al luogo dell’ultimo domicilio o dimora dove avrebbe dovuto essere cercato. E tali ricerche non sono state fatte. Nemmeno Ł comprensibile quanto affermato dal Tribunale con la dichiarazione di irreperibilità all’interno del verbale dell’11.03.2025, allorquando afferma ‘Rilevato altresì che dall’ispezione del DAP la detenzione domiciliare del condannato risulta non conclusa presso la residenza in Gorgonzola INDIRIZZO. Qualsiasi valenza abbia l’espressione, comunque non poteva esimere la polizia giudiziaria delegata dall’effettuare accesso anche in quel luogo».
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł fondato e deve, pertanto, essere accolto.
Ai sensi dell’art. 159 cod. proc. pen. il decreto di irreperibilità dell’indagato o dell’imputato può essere emesso qualora non abbiano dato esito positivo le nuove ricerche effettuate «particolarmente nel luogo di nascita, dell’ultima residenza anagrafica, dell’ultima dimora, in quello dove egli abitualmente esercita la sua attività lavorativa e presso l’amministrazione carceraria centrale».
L’irreperibilità non ha un valore assoluto ma relativo, riferendosi ad una situazione processuale che si verifica tutte le volte in cui, eseguite le ricerche imposte dall’art. 159 cod. proc. pen., l’autorità giudiziaria non sia pervenuta all’individuazione della residenza, del domicilio, del luogo di temporanea dimora o di abituale attività lavorativa del soggetto.
Secondo l’univoco orientamento di questa Corte, «Ai fini dell’emissione del decreto di irreperibilità, le ricerche vanno eseguite cumulativamente, e non alternativamente o parzialmente, in tutti i luoghi indicati dall’art. 159 cod. proc. pen.» (Sez. 1, n. 11341 del 27/11/2020, Pavlovic, Rv. 280976 – 01): l’inosservanza dell’art. 159 cod. proc. pen. comporta, ineludibilmente, la nullità assoluta del decreto di irreperibilità e degli atti ad esso conseguenziali.
Ai fini della validità del decreto d’irreperibilità, ciò che rileva Ł la completezza delle ricerche con riferimento agli elementi risultanti dagli atti al momento in cui vengono eseguite, sicchØ la legittimità della procedura deve essere verificata sulla base delle risultanze conosciute e conoscibili al momento dell’adempimento e non ex post sulla base delle eventuali notizie acquisite ovvero pervenute successivamente (Sez. 1, n. 44629 del 23/10/2007, COGNOME, Rv. 238481 – 01).
Come già evidenziato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 399 del 1998, l’elencazione dei luoghi contenuti nella norma Ł da considerarsi indicativa e non esaustiva: al fine di garantire la massima tutela del diritto del destinatario dell’atto di partecipare al procedimento o al processo e di esercitare il proprio diritto di difesa, le ricerche devono essere effettive, e devono utilizzare in modo efficace le notizie e le informazioni di cui si dispone, senza rigorosi formalismi, in considerazione del rilievo costituzionale degli interessi tutelati; ad esempio, in applicazione di tale generale principio, questa Corte ha riconosciuto l’illegittimità del decreto quando le ricerche siano state svolte senza utilizzare il numero di utenza mobile del destinatario dell’atto che sia conosciuto dall’autorità competente (cfr. Sez.
2, n. 37781 del 05/10/2021, Belo, Rv. 282197 – 01).
Il decreto di irreperibilità Ł un atto formale insostituibile anche nella fase esecutiva, perchØ presuppone la valutazione discrezionale della congruità, dell’adeguatezza e della validità delle indagini esperite per accertare la residenza del condannato e la conseguenziale constatazione che le indagini medesime sono risultate infruttuose: ed invero, come si Ł osservato in risalente ma ancora attuale statuizione, «PoichØ nel procedimento esecutivo penale devono considerarsi estese al soggetto interessato tutte le garanzie previste dall’ordinamento per l’imputato nel procedimento di cognizione, in quanto praticabili, anche il procedimento di notificazione – nell’ambito dell’esecuzione – deve compiersi con l’osservanza di tutte le disposizioni dettate con riguardo all’imputato; deve pertanto considerarsi nulla la notificazione dell’avviso prescritto dall’art. 666, comma terzo, cod. proc. pen., effettuata al difensore nominato d’ufficio dopo che erasi constatata l’impossibilità di notificazione personale ma senza che fossero state effettuate le ricerche ed emesso il decreto di irreperibilità previsto dall’art. 159 cod. proc. pen.» (Sez. 5, n. 273 del 19/01/1994, COGNOME, Rv. 196570 – 01).
Applicando al caso di specie questi consolidati principi, occorre rilevare che il certificato del DAP dell’11 marzo 2025 indicava in modo chiaro che l’ultimo domicilio noto era quello (GorgonzolaINDIRIZZO INDIRIZZO nel quale l’Ogu aveva trascorso un periodo in detenzione domiciliare (dal 24 dicembre 2022 al 27 marzo 2023).
Le ricerche dell’Ogu avrebbero, dunque dovuto essere condotte anche in quel luogo, mentre, così come risulta dal verbale di vane ricerche in atti, esse furono condotte solo in Gorgonzola, INDIRIZZO
Dalla denunciata, e sussistente, omissione deriva la nullità del decreto di irreperibilità e di ogni altro atto ad esso conseguenziale.
In forza di quanto sopra, l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al giudice dell’esecuzione del Tribunale di Milano.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Milano. Così Ł deciso, 10/09/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME