Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 5152 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 5152 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/12/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
SENTENZA
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, il quale ha chiesto
Sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale Rovigo nel procedimento a carico di: COGNOME NOME nato in Ucraina il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 04/07/2025 del Tribunale di Rovigo udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; dichiararsi l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 4 luglio 2025, il Tribunale collegiale di Rovigo, in funzione di giudice dell’esecuzione, dichiarava la nullità del decreto di irreperibilità pronunciato dal Pubblico Ministero in data 27 febbraio 2025 e, conseguentemente, dell’ordine di esecuzione per la carcerazionecon contestuale decreto di sospensione e del successivo provvedimento di revoca del decreto di sospensione dell’ordine di esecuzione, disponendo, conseguentemente, l’immediata liberazione dell’interessato, e la rinnovazione della notifica dell’ordine di esecuzione con contestuale decreto di sospensione.
Il Tribunale riteneva che le ricerche effettuate ai sensi dell’art. 159 cod. proc. pen. fossero incomplete in quanto: non venivano chiarite le modalità e i tempi con i quali erano state eseguitele ricerche presso il noto luogo di dimora; l’interessato, all’epoca, aveva una regolare attività lavorativa; una volta revocata la sospensione, era stato immediatamente rintracciato e condotto in carcere; non era stato effettuato alcun tentativo di rintraccio telefonico nonostante dal titolo in esecuzione risultasse l’utenza telefonica;non era state acquisite informazioni, ai sensi dell’art. 656 comma 8bis cod. proc. pen., presso il difensore.
2.Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica di Rovigo per violazione di legge e vizio di motivazione osservando che: Ł pacifico che COGNOME fosse irreperibile nel luogo di residenza e nel luogo di dimora, come riportato nel verbale di vane ricerche della Polizia Giudiziaria, facente prova fino a querela di falso; che il luogo di lavoro, pacificamente, non era noto nØ poteva esserlo non evincendosi dal sito RAGIONE_SOCIALE e da quello dell’RAGIONE_SOCIALE, circostanza attestata nel verbale di vane ricerche; che irrilevante e, comunque, non idoneo a superare quanto attestato dalla Polizia
Giudiziaria, era la dichiarazione della convivente dell’interessato;che, comunque, gli elementi probatori addotti dalla difesa non erano idonei; che il rintraccio telefonico non era esigibile, non potendosi richiedere alla Polizia Giudiziaria di andare a ricercare, in documenti di cui non dispone, l’utenza telefonica che, peraltro, deve essere con certezza riferibile all’interessato e nella sua disponibilità; che comunque le ricerche vanno effettuate sulla base degli elementi conosciuti o conoscibili e devono essere, in concreto, praticabili; che le informazioni presso il difensore ex art. 656 comma 8bis c.p.p. non erano dovute essendo il condannato irreperibile; che la notifica era stata effettuata correttamente al difensore della fase di cognizione ex art. 656 comma 5 cod. proc. pen.
Il Procuratore Generale chiedeva dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. Osservava che la valutazione del Tribunale era stata effettuata sulla base di una motivazione logica e che i motivi di ricorso erano inammissibili in quanto volti a confutare il giudizio di merito sulla base di una differente chiave di lettura degli elementi valorizzati dal giudice, operazione preclusa al giudice di legittimità a fronte di un apparato motivazionale della decisione immune da vizi censurabili in questa sede.
Con memoria depositata il 20.11.2025, la difesa confutava le argomentazioni del pubblico ministero ricorrente e deduceva la sopravvenuta carenza di interesse, essendo stato, nel frattempo, emesso nuovo ordine di esecuzione sospeso, regolarmente notificato, ed essendo stata accolta la richiesta di continuazione, con conseguente riduzione della pena, espiabile, ora, presso il domicilio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso Ł infondato e deve essere rigettato.
Deve preliminarmente osservarsi che la nuova notifica dell’ordine di esecuzione per la carcerazione ed il contestuale ordine di sospensione Ł stata disposta dal pubblico ministero in ottemperanza alla decisione del giudice dell’esecuzione e non per acquiescenza al suo disposto. Deve, quindi, ritenersi che egli mantenga l’interesse ad una pronuncia sulla nullità dichiarata dal giudice dell’esecuzione.
Nel merito, si osserva che l’art. 159 cod. proc. pen. costituisce una norma di chiusura del sistema RAGIONE_SOCIALE notificazioni penali, la quale interviene, quale extrema ratio , qualora non sia possibile ricorrere alle modalità di notifica di cui all’art. 157 cod. proc. pen., essendo ignoti i luoghi ivi indicati (Sez. 1, n. 1534 del 13/4/1996, Rv 204389) e qualora siano stati esperiti tutti i mezzi ritenuti idonei ad assicurare che l’interessato sia reso edotto del procedimento avviato. PoichØ tale modalità di notifica, potenzialmente, pregiudica il diritto di difesa dell’imputato, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 399 del 12 dicembre 1998, nel respingere l’eccezione di illegittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 3, 11 e 24 della Costituzione, ha evidenziato che la scelta del legislatore Ł incentrata sul duplice criterio del massimo impegno preventivo per assicurare la conoscenza del processo e dell’adozione degli strumenti riparatori e reintegrativi nei casi estremi in cui l’obiettivo non si sia potuto raggiungere preventivamente. La Corte ha affermato che <>
Il tenore della motivazione rende manifesto che le ricerche dell’interessato finalizzate alla notifica debbano essere effettive e, per questo, sono affidate alla Polizia Giudiziaria, la quale dispone degli strumenti necessari ad eseguire le capillari ricerche richieste dalla norma processuale, con la conseguenza che devono essere eseguite in tutti i luoghi in cui sussista la possibilità di rintracciare il destinatario della notifica, senza lasciare nulla di intentato (Sez. 5, sent. n. 33070 del 20/4/2005, Rv 232328-01).
¨ in applicazione del principio di effettività, d’altro canto, che questa Corte ha affermato che <>(Sez. 5, Sentenza n. 34993 del 09/10/2020, Rv. 279984 – 01).
Pertanto, pur rispondendo al vero che l’utenza cellulare, in quanto utenza mobile, non assicura il collegamento certo alla persona, tuttavia, ove l’autorità inquirente disponga di un recapito cellulare, esigenze di effettività RAGIONE_SOCIALE ricerche impongono comunque di effettuare un tentativo di ricerca su tale utenza, in ragione dell’immediatezza e di facilità di contatto che Ł in grado di consentire.
3.Nel caso in esame, il Tribunale ha fatto corretta applicazione dei principi enunciati da questa Corte, avendo osservato che l’obbligo di procedere alle ricerche per l’Autorità Giudiziaria procedente trova il proprio limite nella sola impraticabilità oggettiva RAGIONE_SOCIALE ricerche medesime; che l’art. 656 comma 8bis cod. proc. pen. va letto in stretta correlazione con l’art. 159 cod. proc. pen.; che tra le possibili modalità di contatto sono previste anche quelle telefoniche; che il verbale di vane ricerche manifestava una certa superficialità nell’accertamento, tenuto conto del radicamento sul territorio del ricorrente, evincibile dalla documentazione prodotta dalla difesa; che a conferma, si poneva la circostanza che, allorquando si era dovuto eseguire l’ordine di carcerazione, il ricorrente era stato rintracciato e condotto in carcere il giorno successivo e che, pertanto, il decreto di irreperibilità doveva
ritenersi nullo in quanto effettuato sulla base di ricerche incomplete.
4.E, in effetti, la documentazione allegato agli atti, che può essere visionata da questa Corte in ragione del tipo di censura sollevata, evidenzia che la Polizia Giudiziaria incaricata del rintraccio ai fini della notifica dell’ordine di esecuzione, redigeva verbale di vane ricerche riferendo che non erano state effettuate le ricerche nel luogo di nascita (Ucraina) in quanto non richieste e che quelle effettuate nel luogo di residenza, sito in Adria (RO), INDIRIZZO, nel luogo di dimora sito in INDIRIZZO, e presso gli istituti penitenziari non avevano consentito di rinvenire l’odierno ricorrente del quale non si conosceva il luogo dell’attività lavorativa, non risultando dalla banca dai dell’RAGIONE_SOCIALE e dell’RAGIONE_SOCIALE.
Tuttavia, dalla documentazione prodotta dalla difesa costituita dalla comunicazione obbligatoria RAGIONE_SOCIALE LAV dell’assunzione del 13.8.2024 con contratto a tempo determinato e con scadenza 13.2.2025 (precedente, quindi, il verbale di vane ricerche del gennaio 2025) e dal certificato di residenza, si evince che il ricorrente era radicato sul territorio, e che, all’epoca, espletava attività lavorativa regolarmente denunciata agli istituti previdenziali, il che induce a ritenere che le ricerche per individuare il luogo di lavoro non siano state svolte in modo corretto o esaustivo.
Si ignora, peraltro, con quali modalità e in quali orari siano state eseguite le ricerche nel luogo di residenza. Il verbale di vane ricerche, infatti, non fornisce gli elementi dai quali desumere gli orari di accesso, se il tentativo sia stato unico o ripetuto, se siano state assunte informazioni dai vicini etc. Si aggiunga, infine, che non risulta effettuato alcun tentativo di contatto al recapito telefonico evincibile dalla sentenza (non noto alla P.G. secondo quanto dedotto dal ricorrente, ma noto all’Autorità procedente), il che conferma che le ricerche non sono state complete.
5.Alla luce di quanto esposto, ritiene il Collegio che le ricerche del ricorrente, non eseguite con il grado di effettività necessario, siano state poste in essere in violazione del disposto dell’art. 159 cod. proc. pen., come interpretato dalla giurisprudenza di questa Corte e, quindi, che corretta sia stata la valutazione del giudice dell’esecuzione di Rovigo. Ne consegue che le censure sollevate dal pubblico ministero ricorrente sono infondate e che il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Così Ł deciso, 09/12/2025
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME