Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 6235 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 6235 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME, nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza emessa il 15/06/2023 dal Tribunale di Foggia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa il 15 giugno 2023 il Tribunale di Foggia, quale Giudice RAGIONE_SOCIALE‘esecuzione, rigettava l’istanza presentata da NOME COGNOME, finalizzata a ottenere la declaratoria di inammissibilità del decreto di irreperibilit adottato nei suoi confronti dallo stesso Tribunale il 25 maggio 2020. Il decreto di irreperibilità veniva adottato a seguito RAGIONE_SOCIALEe ricerche attivate in conseguenza RAGIONE_SOCIALEa sentenza emessa dal Tribunale di Foggia il 2 aprile 2020, per effetto RAGIONE_SOCIALEa quale veniva disposta la notifica RAGIONE_SOCIALE‘estratto contumaciale nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘imputato.
Il rigetto RAGIONE_SOCIALE‘istanza veniva pronunciato sull’assunto che le ricerche svolte nei confronti di COGNOME, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 159, comma 1, cod. proc. pen., dovevano ritenersi idonee, essendo stato accertato, all’esito RAGIONE_SOCIALEe verifiche eseguite dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, che l’imputato, che anni addietro era stato residente nello stesso centro, non era reperibile e attualmente dimorava in Calabria.
Avverso questa ordinanza NOME COGNOME, a mezzo RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, proponeva ricorso per cassazione, articolando due, correlate, censure difensive.
Con tali doglianze si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti all’illegittimità RAGIONE_SOCIALEa sequenza procedimentale all’esito RAGIONE_SOCIALEa quale il Tribunale di Foggia aveva emesso il decreto di irreperibilità presupposto, che era stato adottato senza il compimento di adeguate verifiche, che avrebbero consentito di individuare, presso gli archivi del RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, la località, ubicata a Gizzeria, in INDIRIZZO, dove l’imputato, da tempo, risiedeva.
Dall’illegittimità RAGIONE_SOCIALEa sequenza procedimentale derivava la nullità assoluta e insanabile del decreto di irreperibilità emesso dal Tribunale di Foggia il 26 maggio 2020 e di tutti gli atti processuali consequenziali relativi alla posizione di COGNOME .
Le considerazioni esposte imponevano l’annullamento RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto da NOME COGNOME è fondato nei termini di seguito indicati.
Occorre premettere che il decreto di irreperibilità emesso nei confronti di NOME COGNOME il 25 maggio 2020 veniva adottato a seguito RAGIONE_SOCIALEe ricerche eseguite in conseguenza RAGIONE_SOCIALEa sentenza emessa dal Tribunale di Foggia il 2 aprile 2020, con la quale l’imputato era stato condannato alla pena di tre anni e due mesi di reclusione.
Dopo il deposito RAGIONE_SOCIALEa sentenza veniva disposta la notifica RAGIONE_SOCIALE‘estratto contumaciale nei confronti di COGNOME, per l’esecuzione RAGIONE_SOCIALEa quale veniva delegato il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, che, effettuate le ricerche anagrafiche RAGIONE_SOCIALE‘imputato e compulsato il RAGIONE_SOCIALE, che rispondeva con nota del 18 maggio 2020, comunicava che il ricorrente, che alcuni anni addietro era stato residente nello stesso centro, non era reperibile e attualmente dimorava in Calabria.
Tanto premesso, deve rilevarsi che dagli atti processuali non si comprende sulla base di quali verifiche il Tribunale di Foggia aveva ritenuto irreperibile COGNOME e se tali verifiche, richiamate genericamente nel provvedimento impugnato, tenuto conto RAGIONE_SOCIALEe pregresse carcerazioni del ricorrente, potevano ritenersi idonee all’emissione del decreto di irreperibilità controverso, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 159, comma 1, cod. proc. pen.
Il Giudice RAGIONE_SOCIALE‘esecuzione, invero, non si confrontava con le allegazioni difensive, dalle quali si evinceva che COGNOME, in più occasioni, era stato detenuto in istituti penitenziari italiani. Non si teneva, in questo modo, conto del fatto che dalla documentazione giacente presso gli archivi del RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, emergeva la località dove l’imputato, da diversi anni, risultava residente; dato anagrafico, quest’ultimo, che appare incompatibile con la condizione di irreperibilità presupposta dal decreto emesso il 25 maggio 2020.
Occorre, in proposito, precisare che la posizione giuridica di NOME COGNOME, così come registrata presso gli archivi del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, riguarda tre distinti periodi di carcerazione, compresi tra il 2010 e il 2017, che venivano scontati presso le Case circondariali di Lucera e Vibo Valentia, In relazione a ciascuna di tali frazioni detentive, il ricorrente, al momento RAGIONE_SOCIALE‘ingresso in carcere, risultava residente a Gizzeria, in INDIRIZZO.
Ne discende che la nota del 18 maggio 2020, sopra citata, pur provenendo dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non sembra soddisfare i parametri normativi di cui art. 159, comma 1, cod. proc. pen., atteso che negli archivi RAGIONE_SOCIALEa medesima RAGIONE_SOCIALE erano presenti dati anagrafici che avrebbero consentito di individuare il luogo dove COGNOME attualmente
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risiedeva, smentendo l’assunto processuale posto a fondamento del provvedimento censurato.
3. Ricostruite in questi termini, le ricerche compiute dalle Forze RAGIONE_SOCIALE‘ordine delegate dal Tribunale di Foggia sembrano concretizzare la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 159, comma 1, cod. proc. pen. – a tenore del quale: «Se non è possibile eseguire le notificazioni nei modi previsti dall’articolo 157, l’autori giudiziaria dispone nuove ricerche RAGIONE_SOCIALE‘imputato, particolarmente nel luogo di nascita, RAGIONE_SOCIALE‘ultima residenza anagrafica, RAGIONE_SOCIALE‘ultima dimora, in quello dove egli abitualmente esercita la sua attività lavorativa e presso l’amministrazione carceraria centrale. Qualora le ricerche non diano esito positivo, l’autorità giudiziaria emette decreto di irreperibilità con il quale, dopo avere designato un difensore all’imputato che ne sia privo, ordina che la notificazione sia eseguita mediante consegna di copia al difensore» -, da cui discenderebbe la nullità assoluta e insanabile, rilevante ai sensi degli artt. 178 e 179 cod. proc. pen., del decreto di irreperibilità emesso il 25 maggio 2020 dal Tribunale di Foggia nei confronti di COGNOME.
Occorre, pertanto, che il Giudice RAGIONE_SOCIALE‘esecuzione si confronti ulteriormente con la documentazione prodotta dalla difesa del ricorrente, allo scopo di verificare se le ricerche svolte dal RAGIONE_SOCIALE nei confronti di NOME COGNOME potevano ritenersi complete e legittimavano l’adozione del decreto di irreperibilità controverso, a proposito del quale occorre ribadire che, in tema di notificazioni di atti all’imputato, l’obbligo effettuare adeguate ricerche nei luoghi indicati dall’art. 159 cod. proc. pen. impone di tenere conto RAGIONE_SOCIALEe emergenze anagrafiche e lavorative del soggetto ricercato, RAGIONE_SOCIALEe quali nel caso in esame non sembra essersi tenuto conto, concretizzando una violazione del diritto di difesa del ricorrente, rilevante ex artt. 178, comma 1, lett. c) e 179 cod. proc. pen. Sul punto, non si può che ribadire la giurisprudenza di legittimità consolidata secondo cui: «Le ricerche necessarie ai fini RAGIONE_SOCIALE‘emissione del decreto di irreperibilità devono essere eseguite cumulativamente, e non alternativamente, in tutti i luoghi indicati dall’art. 159 cod. proc. pen., derivando, diversamente, la nullità assoluta del decreto di irreperibilità e RAGIONE_SOCIALEe conseguenti notificazioni, se attinenti alla citazi RAGIONE_SOCIALE‘imputato» (Sez. 5, n. 44374 del 20/06/2014, COGNOME, Rv. 262112 – 01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 1, n. 11341 del 27/11/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 280976 – 01; Sez. 2, n. 15674 del 02/03/2016, COGNOME, Rv. 266442 – 01).
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Le considerazioni esposte impongono conclusivamente di annullare l’ordinanza impugnata, con il conseguente rinvio per nuovo giudizio al Tribu di Foggia, che dovrà essere eseguito nel rispetto dei principi di diritto che richiamati. 4
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale Foggia.
Così deciso il 5 dicembre 2023.