Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 27736 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 27736 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/05/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
COGNOME NOME NOME a Rimini il DATA_NASCITA
avverso la sentenza resa il 10 ottobre 2023 dalla Corte di appello di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e di quella di primo grado per nullità del decreto di irreperibilità, con trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pesaro per l’ulteriore corso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza resa il 14 settembre 2021 dal Tribunale di Pesaro che ha dichiarato la responsabilità di NOME COGNOME in ordine al reato di truffa aggravata.
Si addebita all’imputato di avere con artifizi e raggiri, consistiti nel consegnare in pagamento un assegno circolare falso, indotto il proprietario di un camper a cedergli il mezzo.
2.Avverso detta sentenza propone ricorso l’imputato, deducendo:
2.1.violazione di legge per nullità del decreto di irreperibilità e di tutti gli atti succes per assenza del decreto stesso nel fascicolo delle indagini preliminari e per carenza della motivazione.
Il Tribunale ha respinto l’eccezione di nullità della sentenza di primo grado e la Corte ha confermato tale ordinanza ritenendo adeguatamente motivato il decreto di irreperibilità emesso durante le indagini preliminari, ma nel corso del processo non è stato possibile rinvenire detto provvedimento emesso dal pubblico ministero, con evidente pregiudizio per le ragioni della difesa, anche in considerazione del fatto che l’imputato nel periodo 2015-2019 è stato detenuto in un istituto di pena statunitense.
I giudici di merito hanno concordemente ritenuto che la dichiarazione di assenza dell’imputato intervenuta dopo la notifica a mani proprie dell’imputato del decreto di citazione a giudizio sana ogni eventuale nullità verificatasi nel corso delle indagini preliminari, in ordine alla mancata conoscenza della pendenza del processo, ma tale assunto non è condivisibile poiché la difesa ha subito un pregiudizio.
2.2.Violazione di legge per nullità del decreto di irreperibilità e di tutti gli atti succes per assenza del decreto stesso e per carenza di motivazione, poiché la Corte territoriale, avendo respinto l’eccezione di nullità fondata sul rilievo dell’assenza di ricerche sull’utenza telefonica mobile in possesso della Polizia, avrebbe erroneamente ritenuto tale circostanza idonea a far ritenere incomplete le ricerche effettuate, alla luce dell’esaustività e della completezza delle altre indagini svolte .
Inoltre la Corte ha sostenuto che non era certa la riconducibilità dell’utenza telefonica all’imputato essendo più di uno gli autori della truffa e non risultando specificato in sede di querela a quale di essi facesse riferimento l’utenza.
In conseguenza della nullità dell’ordinanza che aveva respinto l’eccezione, la difesa aveva chiesto in appello la declaratoria di nullità della sentenza di primo grado.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato e reiterativo delle eccezioni già formulate in primo grado e con i motivi di appello, che sono state adeguatamente respinte dalla Corte di merito con motivazione immune dai vizi dedotti.
Ed infatti all’udienza del 3 Marzo 2020 l’eccezione difensiva è stata respinta dal Collegio che ha ritenuto di escludere la sussistenza di qualsiasi profilo di nullità, sul rilievo che primo giudice aveva provveduto a sospendere il processo in ragione della ritenuta irreperibilità dell’imputato e, successivamente, aveva revocato l’ordinanza di sospensione del processo, a seguito del rintraccio e della notifica all’imputato a mani proprie del decreto di citazione a giudizio.
Deve convenirsi con la Corte che da quel momento l’imputato ha avuto completa conoscenza del giudizio e certamente il suo rintraccio non poteva comportare una regressione del giudizio alla fase delle indagini preliminari, essendo già stato emesso il
decreto di citazione. La difesa non ha, peraltro, neppure chiesto termine all’epoca per svolgere eventuali e non meglio -indicate attività processuali che le fossero, in ipotesi, state precluse, palesando nei fatti la carenza di interesse a formulare l’eccezione di nullità e l’assenza di eventuali violazioni delle prerogative della difesa.
Sotto altro profilo, la difesa lamenta la mancanza in atti e l’illegittimità del decreto irreperibilità ma non espone alcun concreto pregiudizio che abbia potuto subire in ragione della sospensione del procedimento e della pronunzia del decreto di irreperibilità, che va ribadito, è stato emesso nella fase del giudizio; né indica le concrete ricadute sul diritto di partecipazione dell’imputato che peraltro, come esposto in ricorso, era all’epoca del decreto di irreperibilità effettivamente detenuto in un paese straniero. Ed infatti la sospensione del giudizio ha proprio la funzione di garantire la effettiva partecipazione dell’imputato al processo nei suoi confronti e la citazione a mani proprie ha consentito al COGNOME di avere contezza non solo della vocatio in iudicium ,ma anche dell’accusa e degli elementi di giudizio a suo carico
2.11 secondo motivo di ricorso è inconducente, alla stregua delle argomentazioni relative alla vocatio in iudicium , ma risulta oltretutto contraddittorio, poiché per un verso si lamenta che il decreto di irreperibilità non è in atti e, per altro, si sostiene che det provvedimento sarebbe stato emesso ma irregolarmente, in quanto non sarebbero stati espletati tutti i mezzi di ricerca dell’imputato, omettendo tuttavia di indicare quali attivi non sarebbero in ipotesi effettuate.
Va in ogni caso ribadito che l’emissione del decreto di irreperibilità ha comportato la sospensione del giudizio sino al rintraccio dell’imputato, il quale, pertanto, non ha subito alcun pregiudizio da tale provvedimento, anche qualora in ipotesi lo stesso fosse stato irrituale.
3.Per le ragioni sin qui esposte , si impone la dichiarazione di inammissibilità del ricorso con le conseguenti statuizioni di condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione che si ritiene congruo liquidare in euro tremila in ragione del grado di colpa nella presentazione del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende
Roma 23 MAGGIO 2024 Il Consigliere estensore NOME COGNOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME