Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 33172 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 33172 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 25/06/2025
In nome del Popolo Italiano
PRIMA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
CC – 25/06/2025
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da:
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’impugnata ordinanza.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Trieste, in qualità di giudice dell’esecuzione, in esito all’udienza in camera di consiglio fissata ai sensi dell’art. 666 cod. proc. pen., revocava il beneficio della sospensione condizionale concesso ad NOME COGNOME dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Udine con la sentenza n. 92/2022 per essere stato il predetto condannato, nei cinque anni dal passaggio in giudicato di tale sentenza, per un fatto anteriormente commesso, a pena che, cumulata con quella sospesa, superava i limiti dell’art. 163 cod. pen.
Avverso detto provvedimento proponeva ricorso il condannato, tramite il difensore di fiducia, lamentando con unico motivo la violazione degli artt. 666, 127, 171 e 159 cod. proc. pen.
Il condannato, infatti, veniva ritenuto irrintracciabile e quindi la notifica veniva effettuata a mani del difensore.
Ma il ricorrente eccepiva l’incompletezza e la scarsa accuratezza delle ricerche dell’interessato che era sottoposto alla misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale presso il domicilio in Milano, circostanza che non poteva non essere conosciuta alle Forze dell’ordine preposte ai controlli.
L’avviso di fissazione dell’udienza veniva del tutto irritualmente notificato al difensore
senza che venisse emesso il decreto di irreperibilità, sul mero presupposto fattuale della irrintracciabilità dell’interessato.
Pur essendo meramente indicativo l’elenco dei luoghi – ove effettuare le ricerche, al fine della emissione del decreto di irreperibilità – indicati dall’art. 159 cod. proc. pen., nel caso concreto le ricerche non erano state condotte nØ presso la residenza, nØ presso il luogo di lavoro e, dunque, di fatto, si era prodotta una nullità di ordine generale, di cui il ricorrente chiedeva l’emenda.
Il sostituto Procuratore generale NOME COGNOME ha depositato conclusioni scritte, chiedendo l’annullamento con rinvio dell’impugnata ordinanza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso Ł fondato.
Ai fini dell’emissione del decreto di irreperibilità, le ricerche vanno eseguite cumulativamente, e non alternativamente o parzialmente, in tutti i luoghi indicati dall’art. 159 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 11341 del 27/11/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 280976 – 01)
In motivazione si Ł affermato che il decreto di irreperibilità Ł un atto formale insostituibile anche nella fase esecutiva, perchØ presuppone la valutazione discrezionale della congruità, adeguatezza e validità delle indagini esperite per accertare la residenza del condannato e la conseguenziale constatazione che le indagini medesime sono risultate infruttuose.
Il giudice procedente, infatti, lungi dal disporre le ricerche al fine di emettere il decreto di irreperibilità e procedere, dunque, alla notifica degli atti al difensore ex art. 159, comma 1, cod. proc. pen., ha dichiarato, senza disporre ricerca alcuna, appunto, a verbale, la ‘irrintracciabilità’ del condannato e ha, di conseguenza, disposto la notifica degli atti al difensore.
Il Tribunale di Trieste ha, dunque, emesso un provvedimento non previsto dall’ordinamento e ha omesso gli adempimenti prodromici e necessari per la rituale notifica dell’atto introduttivo del giudizio di esecuzione al condannato, così violando il contraddittorio e cagionando una nullità assoluta di ordine generale ex art. 178, lett. c), cod. proc. pen.
In tema di ricorso per cassazione, nei casi in cui il provvedimento impugnato sia affetto da nullità assoluta per violazione del contraddittorio, deve disporsi l’annullamento con rinvio, dovendosi applicare la regola generale di cui al combinato disposto degli artt. 623, comma 1, lett. b), e 604, comma 4, cod. proc. pen. che prevede l’adozione di tale provvedimento qualora venga accertata una causa di nullità ex art. 179 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 6117 del 01/12/2020, Selis, Rv. 280524 – 01).
Per le ragioni sopra esposte l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Trieste.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Trieste.
Così deciso il 25/06/2025
Il Consigliere estensore
NOME COGNOME
Il Presidente
NOME Casa