Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 18148 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 18148 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto dal AVV_NOTAIO della Repubblica presso il Tribunale di Alessandria nel procedimento a carico di NOME, nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza emessa il 10/10/2023 dal Tribunale di Alessandria visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 10 ottobre 2023 il Tribunale di Alessandria, quale Giudice dell’esecuzione, in accoglimento dell’incidente di esecuzione proposto da NOME COGNOME, dichiarava la nullità del decreto di irreperibilità emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Alessandria il 18 maggio 2021 nei confronti del condannato, dichiarando contestualmente l’ineffic:acia dell’ordine di carcerazione n. 132/2019 SIEP adottato dallo stesso Ufficio requirente.
Conseguiva a tali statuizioni processuali, l’immediata scarcerazione di NOME COGNOME e la sua rimessione in termini per la presentazione della richiesta di concessione dell’affidamento in prova al servizio sociale, ex art. 47 legge 26 giugno 1975, n. 354 (Ord. pen.), riguardante la pena di tre anni, cinque mesi e venti giorni di reclusione, che gli era stata irrogata con la sentenza pronunciata dal Tribunale di Alessandria il 27 ottobre 2017, divenuta irrevocabile il 25 dicembre 2018.
Avvero questa ordinanza la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Alessandria ricorreva per cassazione, articolando un unico motivo di ricorso.
Con tale doglianza si deduceva la violazione di legge del provvedimento impugnato, per non avere il Tribunale di Alessandria fatto corretta applicazione dell’art. 159 cod. proc. pen., non tenendo conto del fatto che la notifica all’estero della sentenza irrevocabile pronunciata dallo stesso Tribunale il 27 ottobre 2014 era stata effettuata presso il luogo di residenza indicato dal ricorrente al momento del fermo di polizia giudiziaria eseguito I’l febbraio 2016, ubicato in Spagna, a Mynaya, in INDIRIZZO Estudio n. 77.
Tuttavia, nell’indirizzo indicato la raccomandata non veniva consegnata, atteso che NOME risultava cancellato dalla lista dei residenti, con la conseguenza che il Pubblico ministero effettuava ulteriori ricerche sul territorio italiano e presso l’autorità carceraria nazionale, che davano esito negativo, per effetto delle quali il 18 maggio 2021 dichiarava l’irreperibilità del condannato, ai sensi dell’art. 159 cod. proc. pen.
Le considerazioni esposte imponevano l’annullamentp dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Alessandria è infondato.
Occorre premettere che NOME COGNOME veniva sottoposto a fermo di polizia giudiziaria ritualmente convalidato dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Alessandria, per il reato di cui all’art. 648 cod. pen., oggetto di esecuzione, I’l febbraio 2016, dichiarando, quale luogo di residenza, quello ubicato in Spagna, a Mynaya, in INDIRIZZO.
Successivamente, il 5 febbraio 2016, NOME veniva scarcerato e, nel verbale di scarcerazione, dichiarava un diverso luogo di residenza, ubicato in Spagna, a Fuente Alamo, in INDIRIZZO. ln tale località, il ricorrente è tuttora residente, come attestato dal certificato di residenza e dal contratto di lavoro prodotti dal suo difensore nell’incidente di esecuzione proposto davanti al Tribunale di Alessandria.
Tanto premesso, deve rilevarsi che l’indirizzo indicato da NOME COGNOME dopo la sua scarcerazione consentiva al Pubblico ministero di individuare il luogo nel quale il condannato, attualmente, risiede.
Ne discende che l’indirizzo indicato da COGNOME in sede di scarcerazione avrebbe dovuto essere preso in considerazione nell’ambito delle ricerche, disposte dal Pubblico ministero, prodromiche all’adozione del decreto di irreperibilità del 18 maggio 2021.
Ne discende ulteriormente che la mancata conoscenza del luogo di residenza di NOME non conseguiva alla sua condotta oppositiva o negligente, derivando da un’inadeguata valutazione degli atti processuali, effettuata senza tenere conto del verbale di scarcerazione del 5 febbraio 2016, nel quale veniva indicato un dato anagrafico pretermesso in sede di adozione del decreto di irreperibilità. Senza considerare che l’inclusione della Spagna nell’Unione Europea e l’esistenza di rapporti di mutua assistenza tra gli organi di polizia spagnoli e italiani consentiva l’espletamento delle verifiche anagrafiche necessarie a individuare il luogo di residenza del ricorrente.
In questa cornice, il Tribunale di Alessandria, nell’accogliere l’incidente di esecuzione proposto nell’interesse di NOME COGNOME, faceva corretta applicazione della giurisprudenza di legittimità consolidata secondo cui: «Ai fini della validità del decreto d’irreperibilità, la completezza delle ricerche va valutata con riferimento agli elementi, conosciuti o conoscibili, risultanti dagli atti al momento in cui vengono eseguite, senza che eventuali notizie successive possano avere incidenza “ex post” sulla legittimità della procedura» (Sez. 3, n. 16708 del 16/02/2018, Aerts, Rv. 272634 – 01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 3, n. 12838 del 16/01/2013, NOME, Rv. 257165 – 01).
Occorre, pertanto, ribadire conclusivamente che le ricerche effettuate prima dell’emissione del decreto di irreperibilità dei 18 maggio 2021 non potevano
ritenersi complete, perché il luogo di residenza di NOME era conoscibile attraverso i dati anagrafici indicati nel verbale di scarcerazione del condannato redatto il 5 febbraio 2016, relativo al titolo di reato posto in esecuzione dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Alessandria.
Le considerazioni esposte impongono il rigetto del ricorso proposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Alessandria.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso il 27 febbraio 2024.