Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 1288 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 1288 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: FILOCAMO COGNOME
Data Udienza: 27/06/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CORLEONE il 11/03/1977
avverso l’ordinanza del 12/01/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG, in persona di NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Paler rigettava le richieste, presentate da NOME COGNOME volte alla concessi dell’affidamento in prova al servizio sociale ai sensi dell’art. 47 I. 26 lugli n. 354 (Ord. pen.), alla detenzione domiciliare ai sensi dell’art. 47 -ter Ord. pen., alla semilibertà ai sensi degli artt. 48-50 Ord. pen.
Il rigetto è stato motivato sulla constatata irreperibilità del richiedente i con l’inidoneità del domicilio indicato poiché tale abitazione è risultata occ senza titolo, sprovvista di utenza elettrica, citofono e campanello.
Ci””biZwlunsalG. 2. Avverso tale provvedimento ricorre per cassazione riffianc4i· con i ministero dell’avvocato di fiducia, affidandosi ad un unico motivo.
2.1. Con tale motivo denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), proc. pen., la violazione di legge in relazione all’insussistenza della condi d’irreperibilità e alla mancata valutazione della relazione dell’UEPE da cui ri che l’abitazione, già ritenuta inidonea perché occupata senza titolo, era in cor assegnazione da parte del Comune.
Il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
La motivazione resa dal Tribunale di sorveglianza non è idonea a superare il vaglio di legittimità sulla dedotta violazione di legge. Il provvedimento impug appare viziato in relazione all’irreperibilità del condannato richiedente le m alternative alla detenzione poiché dichiarata con decreto illegittimamente assun
La stessa informativa di RAGIONE_SOCIALE del 21 aprile 2022, come richiamata nello stes provvedimento impugnato, riferisce sulla reperibilità del Russo indicandone anch il numero di telefono.
Appare opportuno, quindi, ricordare che questa Corte ha affermato il seguente principio di diritto così massimato: illegittimo il decreto di irreperibilità, ed ogni atto processuale ad esso connesso, preceduto da ricerche svolte senza utilizzare il numero di utenza mobile del destinatario della notifica, ove in possesso dell’autorità competente, in quanto, così operando, questa incorre in una negligente omissione, che si traduce nella incompletezza dell’attività di ricerca.” (Sez. 2, n. 37781 del 05/10/2021, Rv. 282197; nello stesso senso Sez. 5, 34993 del 9.10.2020, COGNOME, Rv. 279984; Sez 1, n. 5476 del 13.01.2010, COGNOME, Rv. 245914).
2.1. Non risulta considerata, peraltro, neanche la relazione UEPE che sollecitando l’applicazione di una misura alternativa per motivi familiari e di s
riportava anche il fatto che il Russo fosse in attesa dell’assegnazione dell’alloggio popolare ritenuto, invece, dal Tribunale come occupato senza titolo.
3 . Dalle considerazioni ora esposte deriva l’accoglimento del ricorso e l’annullamento dell’ordinanza con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Palermo.
P.Q.M.
annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Palermo.
Così deciso il 27/6/2023