Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 11553 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 11553 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 19/07/2023 del TRIBUNALE di MACERATA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOMECOGNOME lette/serptibia le conclusioni del PG
Il Procuratore generale, NOME COGNOME, chiede dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME ricorre avverso l’ordinanza del 19 luglio 2023 del Tribunale di Macerata che, quale giudice dell’esecuzione, ha dichiarato l’inammissibilità ex art. 666, comma 2, cod. proc. pen. dell’istanza con la quale era stato chiesto dichiararsi la nullità del decreto di irreperibilità emesso dal pubblico ministero 1’11 maggio 2021 e di tutte le successive notifiche effettuate presso il difensore.
A seguito del sopra indicato decreto di irreperibilità, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Macerata aveva notificato al difensore di ufficio di NOME l’ordine di esecuzione della pena con contestuale sospensione dello stesso e, vista la mancata presentazione di istanze nei termini di legge, la relativa revoca del decreto di sospensione.
Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all’art. 160 cod. proc. pen., perché il giudice dell’esecuzione avrebbe omesso di considerare che gli accertamenti esperiti per la pronuncia di irreperibilità risultavano lacunosi ed errati.
In particolare, nel ricorso si evidenzia che, come si evince dal certificato storico di residenza agli atti, il condannato risultava domiciliato sin dal 14 ottobre 2016 in INDIRIZZO, avendo in tale luogo dichiarato il domicilio.
COGNOMEa lettura degli atti, inoltre, non emergerebbe il rispetto, dei criteri pe l’espletamento delle ricerche dettate dall’art. 159 cod. proc. pen., in particolare se il condannato fosse stato ricercato anche nel luogo di nascita
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Giova in diritto evidenziare che il decreto di irreperibilità è un atto formale insostituibile anche nella fase esecutiva, perché presuppone la valutazione discrezionale della congruità, adeguatezza e validità delle indagini esperite per accertare la residenza del condannato e la conseguenziale constatazione che le indagini medesime sono risultate infruttuose.
Nel caso di specie, era emerso che NOME aveva dichiarato domicilio in INDIRIZZO, e che lo stesso era nato in Pakistan.
Sul punto, la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che, ai fini della emissione del decreto di irreperibilità, l’obbligo di disporre le ricerche all’estero sorge quando quelle svolte nel territorio dello Stato non consentono di individu la località ove l’imputato dimora o esercita abitualmente la sua attività ed in cui, quindi, può utilmente effettuarsi la ricerca per l’accertamento di un esatto indirizzo (Sez. 6, n. 29147 del 03/06/2015, COGNOME, Rv. 264104).
Il giudice dell’esecuzione, quindi, avrebbe dovuto verificare se erano state ampliate le ricerche dell’imputato a Corridonia (MC) in Moresco (INDIRIZZO) INDIRIZZO, che risulta dal certificato storico di residenza di NOME, e in INDIRIZZO, luogo che era stato indicato come ultimo domicilio eletto all”ingresso nella Casa circondariale di Civitavecchia in data 26.6.2023.
Alla luce dei principi sopra indicati, la Corte deve annullare con rinvio l’ordinanza impugnata.
P.Q.M.
Annulla la ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Macerata.
Così deciso il 17/01/2024