Decreto di Espulsione: Validità anche senza Traduzione e con Notifica Tardiva
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha affrontato due questioni procedurali cruciali relative al decreto di espulsione: la necessità della traduzione dell’atto e i termini per la notifica della convalida. La decisione chiarisce che la validità del provvedimento non è automaticamente compromessa da vizi formali, ponendo l’accento sulla sostanza e sulla valutazione del giudice di merito. Analizziamo nel dettaglio la pronuncia per comprendere le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso
Un cittadino di nazionalità albanese proponeva ricorso in Cassazione avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma che aveva confermato il suo allontanamento dal territorio nazionale. Il ricorrente lamentava principalmente due vizi procedurali. In primo luogo, sosteneva la nullità del decreto per mancata traduzione in lingua albanese, essendo stato redatto solo in italiano e inglese. In secondo luogo, eccepiva l’inefficacia del provvedimento a causa della mancata notifica della convalida dell’espulsione entro il termine di 48 ore.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, pertanto, inammissibile. I giudici hanno respinto entrambi gli argomenti sollevati dalla difesa, confermando la piena validità ed efficacia del provvedimento impugnato. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende, sottolineando la palese infondatezza delle censure mosse.
Le Motivazioni: Validità del Decreto di Espulsione
La Corte di Cassazione ha basato la propria decisione su un’attenta analisi delle norme procedurali e dei precedenti giurisprudenziali, offrendo chiarimenti fondamentali su due aspetti chiave.
La Questione della Lingua e della Traduzione
Sul primo punto, relativo alla mancata traduzione in lingua albanese, la Corte ha ribadito un principio consolidato: spetta al giudice di merito accertare in concreto se la persona destinataria del provvedimento conosca la lingua in cui l’atto è stato redatto o tradotto. Nel caso specifico, il giudice di pace aveva accertato che il ricorrente possedeva una conoscenza della lingua italiana sufficiente a comprendere il contenuto del decreto. Questa valutazione di fatto, se adeguatamente motivata, è insindacabile in sede di legittimità. Di conseguenza, la traduzione in lingua inglese, unita alla comprovata conoscenza dell’italiano, è stata ritenuta sufficiente a garantire il diritto di difesa, rendendo non necessaria un’ulteriore traduzione nella lingua madre del soggetto.
Il Termine per la Notifica della Convalida
Per quanto riguarda il secondo motivo di ricorso, la Corte ha smontato l’argomentazione della difesa chiarendo la portata dell’art. 14, comma 4, del d.lgs. 286/1998. La norma stabilisce che il provvedimento di espulsione cessa di avere ogni effetto “qualora non sia convalidato nelle quarantotto ore successive”. I giudici hanno precisato che questo termine perentorio si riferisce all’atto di convalida da parte dell’autorità giudiziaria, non alla sua successiva notifica all’interessato. Pertanto, l’eventuale ritardo nella notifica della convalida già emessa non incide in alcun modo sulla validità e sull’efficacia del decreto di espulsione. L’argomento del ricorrente è stato quindi giudicato del tutto inconferente.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame rafforza due principi di notevole importanza pratica nella gestione dei procedimenti di espulsione.
1. Valutazione Discrezionale della Comprensione Linguistica: La decisione conferma che la necessità di tradurre un atto non è un obbligo assoluto, ma dipende da una valutazione concreta, affidata al giudice, sulla capacità del destinatario di comprendere il contenuto del provvedimento. Ciò significa che la sola appartenenza a una nazionalità straniera non implica automaticamente il diritto a ricevere l’atto tradotto nella propria lingua madre, se vi sono elementi che dimostrano la conoscenza della lingua italiana.
2. Distinzione tra Convalida e Notifica: Viene tracciata una linea netta tra il momento della convalida giurisdizionale, il cui rispetto del termine di 48 ore è essenziale per la validità del decreto, e il momento della sua notifica, che assume un ruolo meramente comunicativo e non inficia l’efficacia del provvedimento. Questa precisazione evita che cavilli procedurali legati alla tempistica della comunicazione possano vanificare l’azione amministrativa.
Un decreto di espulsione è nullo se non viene tradotto nella lingua madre del destinatario?
No, non necessariamente. La sua validità dipende dall’accertamento, da parte del giudice di merito, che la persona abbia comunque compreso il contenuto del provvedimento, ad esempio perché conosce la lingua italiana o un’altra lingua in cui l’atto è stato tradotto.
Cosa succede se la convalida del decreto di espulsione viene notificata dopo 48 ore?
Assolutamente nulla. Secondo la Corte, il termine di 48 ore previsto dalla legge si applica all’emissione del provvedimento di convalida da parte del giudice, non alla sua successiva notifica all’interessato. Un ritardo nella notifica non rende inefficace l’espulsione.
Chi ha il compito di valutare se uno straniero conosce la lingua italiana in un procedimento di espulsione?
Questo compito spetta al giudice di merito (in questo caso, il Giudice di Pace), il quale deve valutare, sulla base degli elementi probatori acquisiti nel processo, se la persona ha una conoscenza effettiva della lingua in cui il provvedimento è stato redatto.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5646 Anno 2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Data Udienza: 30/01/2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5646 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Composta da
– Presidente –
COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME (cui02OMQCO) nato in ALBANIA il 02/10/1980 avverso la sentenza del 18/09/2024 del GIUDICE DI COGNOME di Roma dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Rilevato che NOME COGNOME ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Letta la memoria con cui il difensore del ricorrente, avv. NOME COGNOME ha insistito per l’assegnazione ad altra sezione ed evidenziato le ragioni per l’accoglimento del ricorso; Ritenuto che gli argomenti dedotti in ricorso sono manifestamente infondati, in quanto:
l’argomento sulla mancata traduzione in lingua albanese del decreto di espulsione Ł manifestamente infondato, in quanto l’accertamento ‘in concreto se la persona conosca la lingua nella quale il provvedimento espulsivo sia stato tradotto compete al giudice di merito, il quale, a tal fine, deve valutare gli elementi probatori acquisiti al processo’ (Sez. 3, Ordinanza n. 24015 del 30/10/2020, Rv. 659526 – 02), come ha fatto nel caso in esame, la sentenza impugnata che ha osservato che dagli risulta la conoscenza della lingua italiana, il che rendeva non necessario provvedere alla traduzione del provvedimento, avvenuta in lingua inglese;
l’argomento sulla mancata notifica entro il termine di 48 ore del provvedimento di convalida dell’espulsione Ł manifestamente infondato, in quanto del tutto inconferente ai fini della decisione, atteso che l’art. 14, comma 4, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, dispone, in ordine al decreto di espulsione, che ‘il provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora non sia convalidato nelle quarantotto ore successive’, non qualora la notifica della convalida non avvenga entro lo stesso termine;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonchØ al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 30/01/2025
Il Consigliere estensore COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME