Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 2631 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 2631 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/12/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOMECOGNOME nato a Catania il 14/11/1981 NOME COGNOME nata a Catania il 22/08/1983
avverso la sentenza del 21/03/2024 del Tribunale di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME la quale ha concluso chiedendo che i ricorsi siano dichiarati inammissibili;
lette le conclusioni dell’Avv. COGNOME difensore della parte civile NOME COGNOME il quale, dopo avere brevemente argomentato in ordine all’infondatezza del motivo dei due ricorsi, ne ha chiesto il rigetto;
lette le conclusioni dell’Avv. NOME COGNOME quale difensore di COGNOME Salvatore, la quale, dopo avere replicato alle conclusioni del Pubblico Ministero, in quanto basate su un precedente della Corte di cassazione asseritamente non conferente rispetto al caso di specie, ha insistito per l’accoglimento del ricorso;
lette le conclusioni dell’Avv. NOME COGNOME quale difensore di NOME COGNOME il quale, dopo avere replicato alle conclusioni del Pubblico Ministero, in quanto basate su un precedente della Corte di cassazione asseritamente non conferente rispetto al caso di specie, ha insistito per l’accoglimento del ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 21/03/2024, il Tribunale di Catania, in parziale riforma della sentenza del 08/09/2023 del Giudice di pace di Catania: 1) confermava la condanna di NOME COGNOME e di NOME COGNOME per il reato di invasione in concorso di un edificio di proprietà di NOME COGNOME; 2) riconosceva ai due imputati le circostanze attenuanti generiche e, per l’effetto, rideterminava in € 400,00 di multa ciascuno la pena irrogata per il suddetto reato; 3) confermava le statuizioni civili della sentenza di primo grado, con la quale il COGNOME e la COGNOME erano stati genericamente condannati al risarcimento dei danni subiti dalla parte civile NOME COGNOME
Avverso la menzionata sentenza del 21/03/2024 del Tribunale di Catania, hanno proposto ricorsi per cassazione, con distinti atti, NOME COGNOME (ricorso a firma dell’avv. NOME COGNOME e NOME COGNOME (ricorso a firma dell’avv. NOME COGNOME).
Poiché i due ricorsi si fondano sul medesimo fatto processuale e sono argomentati in modo identico, il loro contenuto può essere esposto in modo unitario.
Con tali ricorsi, i ricorrenti deducono, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., l’inosservanza delle norme processuali, stabilite a pena di nullità, di cui al combinato disposto degli artt. 601, comma 3, e 429, comma 1, lett. f), e comma 2, cod. proc. pen., deducendo la «nullità della vocatio in ius dell’imputato» per il giudizio di appello.
I ricorrenti premettono che, a norma dell’invocato combinato disposto, il decreto di citazione per il giudizio di appello è nullo ««se manca o è insufficiente» «l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora dell’udienza».
Ciò premesso il COGNOME e la COGNOME lamentano che il «”decreto”» di citazione per il giudizio di appello che è stato loro notificato, «anche a voler assai benevolmente prescindere dalla forma» – la quale sarebbe consistita «in uno scambio di corrispondenza interna all’Ufficio della Prima Sezione penale del Tribunale di Catania, ove il Presidente di Sezione assegna il procedimento al Giudice designato, e ove quest’ultimo (verosimilmente, posto che vi è la sottoscrizione del solo Cancelliere, ma non del Giudice), in calce al provvedimento de quo, “fissa udienza per il 21/3/2024, ore 12.00″» – e «dall’assenza di sottoscrizione da parte del Giudice assegnatario», mancava completamente dell’indicazione del luogo della comparizione.
I ricorrenti deducono che tale vizio sarebbe rilevante: in primo luogo, perché la Prima sezione del Tribunale di Catania celebrerebbe udienza sia presso la sede centrale di tale Tribunale (che è ubicata in INDIRIZZO sia presso diverse aule degli uffici della ex Pretura (che sono ubicati in INDIRIZZO; in secondo luogo, perché gli imputati non sono mai comparsi «e tale mancata comparizione si affianca ad un “decreto” di citazione in cui la totale omissione del luogo di celebrazione del giudizio di seconde cure, effettivamente, non consente all’imputato di avere contezza del luogo esatto di svolgimento del processo e, quindi, di esercitare il proprio diritto di parteciparvi».
Il lamentato vizio equivarrebbe all’omessa citazione degli imputati, la quale comporterebbe, ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c), e 179, comma 1, cod. proc. pen., una nullità assoluta del decreto di citazione per il giudizio di appello, che, ai sensi dell’art. 185 cod. proc. pen., renderebbe invalidi gli atti consecutivi, compresa la sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Gli unici motivi dei due ricorsi – i quali, poiché, come si è detto, si fondano sul medesimo fatto processuale e sono argomentati in modo identico, possono essere esaminati congiuntamente – sono manifestamente infondati.
A norma del comma 6 dell’art. 601 cod. proc. pen., il decreto di citazione per il giudizio di appello è nullo, oltre che se l’imputato non è identificato in modo certo, se manca o è insufficiente l’indicazione di uno dei requisiti previsti dall’art. 429, comma 1, lett. f), cod. proc. pen., tra i quali vi è quello, che viene qui in rilievo, dell’indicazione del luogo dell’udienza.
La mancanza o l’insufficienza dell’indicazione del luogo dell’udienza dà quindi luogo alla nullità del decreto di citazione per il giudizio di appello.
Nel caso di specie, dall’esame degli atti (ai quali il Collegio può – e, anzi, deve – senz’altro accedere, essendo stato dedotto un error in procedendo), risulta che il decreto di citazione che è stato notificato ai due imputati appellanti conteneva l’indicazione non solo del Tribunale di Catania e della Sezione di tale Tribunale (la Prima sezione penale) ma anche del giudice persona fisica al quale era stato attribuito il processo (il dott. COGNOME).
Ad avviso del Collegio, il complesso di tali elementi consente di ritenere che agli imputati sia stato garantito il diritto di conoscere il luogo fisico dove l’autori giudiziaria, siccome esattamente individuata anche nella persona fisica del giudice investito del processo, teneva l’udienza dello stesso.
Che il diritto degli imputati a conoscere il luogo di svolgimento del processo non abbia nella specie subito alcuna effettiva lesione trova del resto conferma sia nel fatto che il loro difensore, presente all’udienza del 21/03/2024 (nella persona
dell’avv. NOME COGNOME anche in sostituzione dell’avv. NOME COGNOME, nul eccepì al riguardo, sia nel fatto che nessuno dei due imputati ha neppure alleg di essersi recato in alcuno dei due luoghi nei quali, asseritamente, la Prima sez penale del Tribunale di Catania teneva udienza.
Il complesso di tali elementi rende perciò palese, in modo ínequivoco, che g imputati erano stati messi a effettiva conoscenza del luogo di svolgimen dell’udienza, la quale si era svolta con l’attiva partecipazione del loro difens
Pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, co conseguente condanna dei ricorrenti, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. pro pen., al pagamento delle spese del procedimento, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagame della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende.
Poiché la parte civile NOME COGNOME non ha chiesto la liquidazione delle propr spese processuali, nulla deve essere disposto al riguardo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna í ricorrenti al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa del ammende. Nulla per la parte civile NOME Angelo in difetto di richiesta liquidazione delle spese processuali.
Annulla
Così deciso il 19/12/2024.