Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 46757 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 46757 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/06/2024
SENTENZA
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord sul ricorso proposto da nel procedimento nei confronti di: NOME COGNOME nato in Bangladesh il 05/04/1979
avverso l’ordinanza del 02/02/2024 del Tribunale di Napoli Nord visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale NOME COGNOME che ha concluso per l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa in data 2 febbraio 2024, e depositata il medesimo giorno, il Tribunale di Napoli Nord ha dichiarato la nullità del decreto di citazione a giudizio nei confronti di NOME COGNOME emesso dal Pubblico Ministero in seguito
411A
alla revoca del decreto penale di condanna per irreperibilità dell’imputato, in ragione dell’assenza della notifica dell’avviso di conclusione delle indagini.
Il Tribunale ha ritenuto che la revoca del decreto penale di condanna ex art. 460, comma 4, cod. proc. pen., abbia fatto venir meno le peculiarità ch. caratterizzano tale tipo di procedimento, con conseguente reviviscenza della disciplina applicabile in caso di esercizio dell’azione penale nelle forme ordinarie, compreso l’obbligo di far precedere l’avviso di conclusione delle indagini all’emissione del decreto di citazione diretta a giudizio.
Ha presentato ricorso per cassazione avverso l’ordinanza indicata in epigrafe il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord, articolando un unico motivo.
Con il motivo, si denuncia l’abnormità del provvedimento impugnato, perché determinativo di una indebita regressione del procedimento.
Si deduce che il Tribunale di Napoli Nord ha emesso un provvedimento abnorme, perché, dichiarando una nullità processuale in un caso non contemplato dall’ordinamento, ha determinato un’indebita regressione del procedimento penale (si cita Sez. U, n. 42603 del 13/07/2023). Si osserva, per evidenziare l’insussistenza della dichiarata nullità, che il diritto dell’indagato ad esse informato, tramite l’avviso di conclusione delle indagini, dei motivi dell’accusa, può essere variamente disciplinato dal legislatore in relazione ai diversi riti alternativ al fine di realizzare obiettivi di economia processuale, e che la revoca del decreto penale di condanna, per irreperibilità dell’imputato, non muta i presupposti relativi all’applicabilità dell’art. 415-bis cod. proc. pen., rendendo doverosa una attività non necessaria ai fini della definizione del procedimento nelle forme del rito semplificato di cui all’art. 459 e ss. cod. proc. pen. (si cita, per questa opinione Sez. fer., n. 39541 del 19/08/2004, COGNOME, Rv. 230733 – 01).
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito precisate.
La questione proposta è se sia abnorme l’ordinanza del giudice del dibattimento che dichiari erroneamente la nullità del decreto di citazione a giudizio.
Peraltro, questa questione è formulata sul presupposto, non condiviso nel provvedimento impugnato, che il decreto di citazione a giudizio emesso a seguito della revoca di decreto penale di condanna per irreperibilità dell’imputato non l richieda la previa notificazione al medesimo dell’avviso di conclusione dell e indagini preliminari.
La questione proposta nel ricorso è manifestamente infondata, in considerazione delle chiare indicazioni in argomento della giurisprudenza di legittimità, anche a Sezioni Unite.
3.1. Le Sezioni Unite hanno affermato espressamente che non è abnorme il provvedimento con cui il giudice del dibattimento – rilevata l’invalidità della notific dell’avviso di conclusione delle indagini di cui all’art. 415-bis cod. proc. pen., realtà ritualmente eseguita – dichiari erroneamente la nullità del decreto di citazione a giudizio, disponendo la trasmissione degli atti al P.M., trattandosi di provvedimento che, lungi dall’essere avulso dal sistema, costituisce espressione dei poteri riconosciuti al giudice dall’ordinamento e che non determina la stasi del procedimento, potendo il P.M. disporre la rinnovazione della notificazione del predetto avviso (Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv. 243590 – 01).
E la successiva giurisprudenza ha costantemente riproposto tale principio, in questa e in altre ipotesi di erronea dichiarazione di nullità del decreto di citazione a giudizio (cfr. tra le tante: Sez. 5, n. 1855 del 08/10/2021, dep. 2022, COGNOME, Rv. 282429 – 01; Sez. 23738 del 13/01/2015, COGNOME, Rv. 262374 – 01; Sez. 4, n. 14579 del 25/03/2010, COGNOME, Rv. 247030 – 01).
3.2. Né il principio indicato si pone in contrasto con la recente affermazione delle Sezioni Unite secondo cui è abnorme, perché avulso dal sistema processuale, il provvedimento con cui il giudice del dibattimento, dichiarata la nullità dell’at di citazione a giudizio per vizi relativi alla sua notificazione, disponga l trasmissione degli atti al pubblico minigtPro (qe7 ti. 42fiO3 del 13/07/2023, COGNOME, Rv. 285213 – 02).
Questo principio, infatti, riguarda l’ipotesi in cui è necessaria la rinnov della sola notificazione di un atto di citazione a giudizio valido, ossia il comp di un’attività espressamente rimessa al giudice del dibattimento dall’art. 143 disp. att. cod. proc. pen.
Quanto appena osservato risulta evidente ancor di più se si prende in esame l’intera formulazione del principio enunciato da Sez. U, El COGNOME, cit. Invero, le Sezioni Unite, nell’occasione, hanno distinto espressamente dalla ipotesi appena descritta, e ritenuta integrare abnormità, quella relativa al provvedimento di trasmissione degli atti al pubblico ministero in conseguenza della dichiarazione di una nullità dell’atto di citazione a giudizio per vizi intrinseci allo stesso: Sez. U, COGNOME, cit., ha infatti affermato che non è abnorme il provvedimento con cui il giudice di pace, ritenuta la nullità della notificazione della citazione a giudi nelle forme della presentazione immediata, dispone la trasmissione degli atti al pubblico ministero per la rinnovazione della notificazione stessa.
Dalla complessiva motivazione di Sez. U, COGNOME, cit., piuttosto, si può evincere una indicazione di carattere generale coerente con quella desumibile da Sez. U, Toni, cit.: si verte nell’ipotesi di atto abnorme quando il giudice, nel rilevar la nullità della notificazione della citazione a giudizio, dispone trasmettersi gli a al P.M. perché provveda a tale incombente, siccome in tal caso la legge riserva espressamente al giudice il potere di rinnovare l’adempimento; al contrario, del tutto fisiologico è il provvedimento con il quale il giudice, rilevata la nullità dell di instaurazione del giudizio, dispone la trasmissione del procedimento al P.M. quando l’attività da compiere rientra nelle esclusive attribuzioni di quest’ultimo.
3.3. Muovendo dalle coordinate interpretative precedentemente indicate, deve concludersi che, nella vicenda in esame, non si è verificata alcuna abnormità.
Invero, il Giudice ha disposto la restituzione degli atti al Pubblico Ministero perché provveda alla notificazione dell’avviso di conclusione delle indagini ex art. 415-bis cod. proc. pen., rilevando che tale attività è stata omessa e ritenendo che la stessa costituisce necessario presupposto per un corretto esercizio dell’azione penale e per una valida instaurazione del rapporto processuale anche nell’ipotesi di revoca del decreto penale per irreperibilità dell’imputato.
In questo modo, il Giudice, con l’ordinanza impugnata, nel dichiarare una nullità inficiante la validità dell’esercizio dell’azione penale e del rappor processuale, non solo ha esercitato un potere espressamente conferitogli dall’ordinamento, ma ha correttamente disposto, nel rispetto delle attribuzioni previste dalla legge, la restituzione degli atti al Pubblico Ministero, essendo questi l’unico soggetto legittimato a compiere quell’attività ritenuta necessaria per una corretta instaurazione di detto rapporto.
L’esclusione dell’abnormità dell’ordinanza del giudice del dibattimento che dichiari erroneamente la nullità del decreto di citazione a giudizio esime il Collegio dal dovere di esaminare specificamente la fondatezza del presupposto addotto dai Pubblico Ministero ricorrente, secondo cui il decreto di citazione a giudizio emesso a seguito della revoca di decreto penale di condanna per irreperibilità dell’imputato non richiede la previa notificazione al medesimo dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, rispondente ad un principio già enunciato (Sez. fer., n. 39541 del 19/08/2004, Cruz, Rv. 230733 – 01), ma passibile di rimeditazione.
Atteso quanto previsto dall’art. 616 cod. proc. pen., alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso non segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali o di pene pecuniarie a favore della cassa delle ammende, siccome l’atto di impugnazione è stato proposto dalla parte pubblica.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in data 07/06/2024.