Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 34333 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 34333 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/10/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da NOME COGNOME, nato a Roma l’DATA_NASCITA avverso il decreto emesso il 07/05/2025 dal Presidente del Tribunale di sorveglianza di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento con rinvio del decreto impugnato.
RITENUTO IN FATTO
Con decreto del 17 maggio 2025 il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Roma dichiarava inammissibile l’istanza presentata da NOME COGNOME, finalizzata a ottenere la misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale, sull’assunto che, su analoga istanza, rispetto alla quale non erano intervenuti elementi di novità processuale, lo stesso Tribunale di sorveglianza si era già pronunciato il 26 novembre 2024.
Avverso questo decreto NOME COGNOME, a mezzo dell’AVV_NOTAIO e dell’AVV_NOTAIO, ricorreva per cassazione, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguente alla ritenuta insussistenza dei presupposti del beneficio penitenziario dell’affidamento in prova al servizio sociale, nel respingere il quale il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Roma non aveva tenuto conto degli elementi novità introdotti con l’istanza presupposta, rappresentati dai profili abitativi e lavorativi prospettati.
Le considerazioni esposte imponevano l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto da NOME COGNOME Ł fondato nei termini di seguito indicati.
Occorre premettere che il modello procedimentale prefigurato per il processo penale di esecuzione Ł delineato dall’art. 666 cod. proc. pen., che prevede la celebrazione di un’udienza in camera di consiglio con la partecipazione delle parti, per dare modo alle stesse di interloquire, in contraddittorio, davanti al giudice.
Tuttavia, Ł prevista una deroga alla regola AVV_NOTAIO, con la possibilità di un epilogo
decisorio anticipato dell’incidente di esecuzione, rilevante in termini d’inammissibilità, ai sensi dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., mediante l’emissione di un decreto reso con procedura de plano , in assenza di contraddittorio, quando l’istanza «costituisce mera riproposizione di una richiesta già rigettata » ovvero sia «manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge ».
Ne discende che il provvedimento adottato dal giudice dell’esecuzione de plano , senza fissazione dell’udienza in camera di consiglio, fuori dai casi espressamente previsti dall’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., Ł affetto da nullità di ordine AVV_NOTAIO e assoluta, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento, ai sensi degli artt. 178 e 179 cod. proc. pen.
Tanto premesso, deve osservarsi che costituisce un dato processuale incontroverso quello secondo cui la declaratoria di inammissibilità dell’istanza di affidamento in prova al servizio sociale presentata da NOME COGNOME veniva pronunciata dal Presidente del Tribunale di sorveglianza di Roma de plano , senza la fissazione dell’udienza in camera di consiglio, al di fuori delle ipotesi previste dall’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., non potendo ritenersi ictu oculi incontroversa la questione sollevata dal difensore del condannata, relativa agli elementi di novità, abitativi e lavorativi, introdotti al provvedimento adottato dallo stesso Tribunale il 26 novembre 2024, alla luce della giurisprudenza consolidata di questa Corte (tra le altre, Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005, COGNOME, Rv. 231799 – 01).
Il percorso processuale seguito dal Giudice dell’esecuzione, quindi, appare in contrasto con il modello procedimentale descritto nel paragrafo precedente, nel rispetto del quale il decreto di inammissibilità per manifesta infondatezza può essere emesso de plano , ai sensi dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., solo quando l’istanza manchi dei requisiti affermati dalla legge e la presa di atto di tale mancanza non richieda accertamenti di tipo cognitivo nØ valutazioni discrezionali, come affermato da questa Corte, in un illuminante arresto giurisprudenziale, secondo cui «il decreto di inammissibilità per manifesta infondatezza può essere emesso ‘de plano’, ai sensi dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., soltanto qualora l’istanza manchi dei requisiti posti direttamente dalla legge e la presa d’atto di tale mancanza non richieda accertamenti di tipo cognitivo nØ valutazioni discrezionali» (Sez. 1, n. 32279 del 29/03/2018, Focoso, Rv. 273714 – 01).
Ne Ł dubitabile che, nel caso di specie, per affermare l’insussistenza dei presupposti di legge, il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Roma ha compiuto una valutazione discrezionale, escludendo la esistenza di elementi nuovi o la loro rilevanza rispetto a quelli precedentemente addotti nell’interesse di NOME, essendo incontroverso che la nuova istanza non era sovrapponibile alla precedente con riferimento agli elementi di fatto, già solo in ragione del diverso domicilio e della diversa attività lavorativa indicata, che impedivano di ritenere le due istanze connotate da identità sotto il profilo della causa petendi (tra le altre, Sez. 3, n. 5195 del 05/12/2003, dep. 10/02/2004, COGNOME, Rv. 227329 – 01; Sez. 1, n. 3736 del 15/01/2009, Anello, Rv. 242533 – 01).
Pertanto, nel caso di specie, si Ł verificata una nullità assoluta, rilevante ai sensi degli artt. 178 e 179 cod. proc. pen., attinente all’instaurazione del contraddittorio tra le parti processuali, che determina la nullità del giudizio e del provvedimento oggetto d’impugnazione.
4.Per queste ragioni, il decreto impugnato deve essere annullata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Roma, affinchØ provveda a un nuovo giudizio, conformandosi ai principi di diritto che si sono enunciati.
P.Q.M.
Annulla il decreto impugnato con rinvio per nuovo giudizio al tribunale di sorveglianza di roma.
Così Ł deciso, 01/10/2025
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME