Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 45700 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 45700 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 03/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Cinquefrondi il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 3/08/2023 del Tribunale di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
udito il pubblico ministero in persona del AVV_NOTAIO che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
udito I’AVV_NOTAIO, difensore di fiducia di NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento in epigrafe indicato, il Tribunale per il riesame di Milano ha dichiarato l’inammissibilità della richiesta di riesame avanzata nell’interesse di NOME COGNOME avverso l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa in data 6 giugno 2023 perchè proposta dopo la scadenza del
termine di impugnazione previsto dall’art. 309, comma 3, cod. proc. pen. decorrente per il difensore dall’avviso di deposito dell’ordinanza.
Con atto a firma del difensore di fiducia, COGNOME chiede l’annullamento del provvedimento, deducendo vizio di violazione di legge in relazione all’art. 293 cod. proc. pen. perché l’avviso di deposito risulta essere stato notificato all’AVV_NOTAIO in data 19 luglio 2023 e l’istanza di riesame è stata depositata nel termine di legge di dieci giorni, ovvero in data 26 luglio 2023.
Si rappresenta che il Tribunale ha ritenuto non dovuta detta notifica all’AVV_NOTAIO, in quanto nominato successivamente all’avviso di deposito comunicato all’unico difensore (AVV_NOTAIO) che risultava designato alla data del 27 giugno 2023.
Il Tribunale, richiamando precedenti di legittimità afferenti questioni del tutto diverse, ha ritenuto giuridicamente inesistente l’avviso di deposito comunicato all’AVV_NOTAIO ai fini della decorrenza del termine di impugnazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
1.1. La interpretazione del combinato disposto degli artt. 293, comma 3, e 309, comma 3, cod. proc. pen., che regola la decorrenza del termine per proporre la richiesta di riesame da parte del difensore e che il Tribunale ha adottato per dichiarare la tardività del predetto mezzo di impugnazione, appare del tutto corretta e non presta il fianco alle censure articolate dal ricorrente.
Si deve premettere che l’art. 309 cod. proc. pen., nel disciplinare la decorrenza del termine per la proposizione della richiesta di riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva, distingue tra imputato e difensore e prevede per ciascuno il termine di dieci giorni per la richiesta di riesame, ma fa decorrere il termine per l’imputato dall’esecuzione o notifica del provvedimento (al comma 1), e per il difensore dalla notifica dell’avviso di deposito del provvedimento (al comma 2), prescindendo da quanto previsto (al comma 3) per l’imputato latitante.
Per il difensore il termine comincia, quindi, a decorrere solo dal momento della notifica dell’avviso di deposito dell’ordinanza che dispone la misura, atteso che con tale adempimento di cancelleria, come disciplinato dall’art. 293, comma 3, cod. proc. pen., il difensore viene messo a conoscenza dell’accessibilità oltre che all’ordinanza cautelare anche alla richiesta del pubblico ministero e agli atti con essa presentati al giudice, in tal modo assicurando la certezza legale che è stato
consentito al difensore di conseguire tutti gli elementi necessari per instaurare il contraddittorio intorno al provvedimento che applica la misura.
Ferma restando, quindi, l’autonoma e differenziata decorrenza dei termini per impugnare per l’imputato e per il difensore, fatta salva l’operatività del termine ultimo in caso di diversa decorrenza per l’imputato e per il suo difensore (Sez. 6, de/ 18/01/2000, Tuliozzi, Rv. 215654), ed escluso che possa farsi decorrere il termine per il difensore dalla partecipazione del difensore ad altri atti da cui possa desumersi la conoscenza del provvedimento (come affermato con riguardo alla partecipazione all’interrogatorio previsto dall’art. 294 cod. proc. pen. nella sentenza delle Sez. U. n. 18751 del 26/02/2003, NOME e altri, Rv. 224183), è però del tutto evidente che il termine per impugnare deve essere rapportato con l’adempimento della cancelleria del giudice che ha emesso la misura coercitiva e che si perfeziona con la notifica eseguita al difensore di fiducia, o in mancanza al difensore di ufficio designato a ricevere detto avviso.
La nomina di altro difensore successiva a tale adempimento non può certamente determinare la riapertura del termine di impugnazione previsto dall’art. 309, comma 3, cod. proc. pen. dato che altrimenti la decorrenza del termine non verrebbe ancorata ad un momento processuale preciso, ma finirebbe con dipendere dalle successive nomine/revoche del difensore, certamente legittime ma non idonee ad incidere sulla decorrenza iniziale del termine, che rimane cristallizzata con il perfezionamento dell’adempimento di cancelleria, non rinnovabile rispetto alla nomina fiduciaria sopravvenuta di altro difensore.
La correlazione tra la decorrenza iniziale del termine e l’avviso di cancelleria previsto dall’art. 293, comma 3, cod. proc. pen. non è neppure modificabile per effetto di una indebita ripetizione del predetto adempimento da parte della cancelleria, trattandosi di una comunicazione non dovuta e che se eseguita per errore – come avvenuto nel caso di specie – non può certamente determinare una riapertura del termine eventualmente già decorso, o la fissazione di un diverso dies a quo per il suo computo.
Con il rituale perfezionamento dell’avviso di deposito eseguito nei confronti del difensore che risulta nominato al momento di dare corso all’adempimento previsto dall’art. 293, comma 3, cod. proc. pen. si cristallizza il dies a quo da cui decorre il termine di giorni dieci previsto per la proposizione del riesame da parte del difensore.
Si tratta di una regola processuale di portata generale 1 che è stata già affermata dalla giurisprudenza di legittimità in altri casi in cui la legge processuale fa dipendere dal perfezionamento dell’adempimento di cancelleria la individuazione del difensore cui spetta la notificazione di un determinato atto processuale.
Le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263600, in tema di avviso di fissazione dell’udienza, hanno già affermato che detto avviso deve essere effettuato al difensore di fiducia dell’imputato che rivestiva tale qualità all’atto della fissazione dell’udienza e non anche all’avvAVV_NOTAIO che acquisti solo successivamente tale veste, in quanto con l’emissione dell’avviso si cristallizza la situazione processuale relativa agli adempimenti di cancelleria (v. Sez. U, n. 8 del 06/07/1990, COGNOME, Rv. 185438; e, tra le altre, Sez. 6, n. 18360 del 24/02/2003, COGNOME, Rv. 225895; Sez. 5, n. 48088 del 08/11/2004, COGNOME, Rv. 230511; Sez. 1, n. 19442 del 23/04/2008, COGNOME, Rv. 240289 in tema di procedimento di sorveglianza).
È stato al riguardo chiarito che, in caso di nomina formalizzata successivamente alla notificazione dell’avviso di udienza, il difensore scelto dall’imputato ha il diritto di intervenire alla stessa, ma non di essere avvisato, spettando al suo assistito informarlo della relativa data (Sez. 6, n. 27059 del 27/05/2008, COGNOME, Rv. 240582 in tema di udienza di convalida; Sez. 1, n. 20788 del 03/03/2009, COGNOME, Rv. 243676).
1.2. Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente non si tratta di una regola valida solo per l’avviso di fissazione dell’udienza, ma di un principio di portata molto più ampia e generalmente valido in tutti i casi in cui la legge processuale fa dipendere dal perfezionamento dell’adempimento di cancelleria la individuazione del difensore cui spetta la notificazione di un determinato atto processuale, senza alcun obbligo di rinnovazione in favore del difensore successivamente nominato.
È infondata, quindi, la tesi difensiva secondo cui, una volta che l’avviso sia stato rinnovato, il termine di impugnazione andrebbe rimodulato, ricominciando a decorrere ex novo senza che possa valere come dies a quo il precedente avviso eseguito all’unico difensore che risultava designato al momento in cui l’adempimento è stato eseguito per la prima volta.
La ratio della decorrenza del termine dalla notificazione dell’avviso di deposito previsto dall’art. 293, comma 3 cod. proc. pen. è quella di dare certezza legale alla previsione del termine di impugnazione, tanto da escludersi la rilevanza della partecipazione ad attività processuali che possano fare presupporre la conoscenza del provvedimento, prima di tale adempimento (cfr. sul punto la già citata sentenza delle Sez. U. n. 18751 del 26/02/2003, NOME e altri, Rv. 224183).
Occorre altresì considerare che, ricollegare il termine di impugnazione ad eventi incerti ed imprevedibili, correlati all’esercizio della facoltà di nominare un secondo difensore in un momento successivo all’adempimento già perfezionato da parte della cancelleria, avrebbe conseguenze inaccettabili sul piano dell’ordinato svolgimento processuale.
Differenti conseguenze, di contro, avrebbe avuto la nomina del secondo difensore di fiducia ove avvenuta in epoca antecedente al compimento dell’adempimento di cancelleria, essendo solo in tal caso l’avviso dovuto ad entrambi difensori, con la conseguente decorrenza del termine per il riesame, necessariamente unico per il difensore, dall’ultima notificazione.
Nel caso in esame è, invece, incontestato che l’avviso ex art. 293, comma 3, cod. proc. pen. era stato già notificato all’unico difensore (avvAVV_NOTAIO NOME COGNOME) che risultava nominato alla data del 27 giugno 2023, e non rileva che la nomina del nuovo difensore fosse – in ipotesi come dedotto dal ricorrente intervenuta prima dell’effettuazione dell’interrogatorio di garanzia, trattandosi di un atto che non assume rilevanza ai fini della decorrenza del termine per proporre riesame, ed essendo nel caso di specie l’interrogatorio intervenuto comunque dopo la notificazione dell’avviso di deposito dell’ordinanza.
Al rigetto del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così decisa il 3 ttobre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME