Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 43619 Anno 2024
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
AVV_NOTAIOle Sent. Sez. 1 Num. 43619 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/10/2024
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AVV_NOTAIO NOME NOME (cui CODICE_FISCALE) nato in PERU’ il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 17/06/2024 del TRIBUNALE di Milano Sentita la relazione del AVV_NOTAIO;
Lette le conclusioni del AVV_NOTAIO COGNOME, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza emessa in data 17 giugno 2024 il Tribunale di Milano – quale giudice della esecuzione – ha respinto la domanda introdotta da AVV_NOTAIO NOME, tesa ad ottenere la revoca del provvedimento con cui il Pubblico Ministero aveva dato corso alla esecuzione.
1.1Giova precisare, in via preliminare, che:
in data 16 ottobre 2022 Ł divenuta irrevocabile la sentenza di condanna nei confronti del AVV_NOTAIO NOME, alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione;
il titolo Ł stato sospeso dal Pubblico Ministero con provvedimento del 12 gennaio 2024 , allo scopo di consentire la proposizione di domanda di misura alternativa;
in data 19 marzo 2024 Ł stata depositata la domanda di misura alternativa da parte del difensore;
in data 26 marzo 2024 il Pubblico Ministero, ritenendo tardiva la domanda di misura alternativa, ha revocato la sospensione dell’ordine di esecuzione.
1.2Ciò posto, il giudice dell’esecuzione afferma che in data 1 febbraio 2024 il provvedimento di sospensione era stato notificato al difensore e, in rapporto a tale notifica, la domanda di misura alternativa Ł effettivamente tardiva (depositata oltre il termine di giorni trenta di cui all’art. 656 comma 5 cod.proc.pen.) .
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME NOME COGNOME NOME COGNOME
Quanto alla notifica al condannato – preso atto dell’assenza di una formale notifica posteriore al verbale di vane ricerche – si afferma che l’avvenuta presentazione della domanda di misura alternativa (dal difensore) contiene l’elezione di domicilio e dunque ‘dimostra’ che anche il condannato era a conoscenza del provvedimento di sospensione dell’ordine di esecuzione.
1.3Secondo il giudice della esecuzione l’affermazione contenuta nella sentenza delle Sezioni Unite del 2021, per cui anche al procedimento esecutivo si applica la regola per cui in caso di obbligo di notifica dell’atto sia al difensore che al condannato il termine di decadenza si computa dall’ultima notifica va coniugata con il principio per cui in presenza di una domanda tardiva contenente l’elezione di domicilio non sarebbe necessaria la ‘doppia’ notifica.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – a mezzo del difensore AVV_NOTAIO NOME COGNOME. Il ricorso Ł affidato ad una unica deduzione di erronea applicazione della disciplina processuale e vizio di motivazione.
2.1 Secondo la difesa il Tribunale ha, in sostanza, mal interpretato il principio di diritto espresso, in motivazione dalle Sezioni Unite di questa Corte nella decisione numero 46387 del 2021( secondo cui la notificazione del provvedimento del pubblico ministero deve essere effettuata sia al condannato che al suo difensore, con conseguente decorrenza del termine per la presentazione dell’istanza di concessione di misure alternative dalla data della seconda notificazione) posto che il decreto di sospensione non Ł mai stato notificato al condannato. Non poteva, dunque ritenersi tardiva la domanda presentata dal difensore, pur se corredata dalla elezione di domicilio del condannato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso Ł fondato, per le ragioni che seguono.
2.La decorrenza di un termine, lì dove vi sono due soggetti legittimati a ricevere la notifica di un atto, si colloca «per entrambi» a partire dall’ultima notifica. Si tratta di un principio espresso, in via generale, nel settore delle impugnazioni ma applicabile – come precisato dalla decisione Sez. U n. 46387 del 2021 – anche al particolare istituto della sospensione dell’ordine di esecuzione delle pene brevi (sospensione funzionale alla presentazione della domanda di misura alternativa che, se accolta, comporta l’effetto di evitare l’ingresso in carcere della persona condannata).
3.Non può pertanto – in alcun modo – accedersi alla interpretazione sostenuta dal giudice della esecuzione, posto che in assenza di notifica al soggetto condannato (dato pacifico) il termine dei trenta giorni non ha avuto ancora un inizio di decorrenza e, pertanto, la domanda del difensore Ł da ritenersi tempestiva.
L’avvenuta elezione di domicilio (contenuta nella domanda di misura alternativa), anche in ipotesi di sua qualificazione come atto equipollente alla notifica, ha effetto con il suo deposito e, dunque, con la presentazione della domanda di misura alternativa, la cui pendenza determina ipso facto la illegittimità della esecuzione del titolo.
Va pertanto annullato senza rinvio il provvedimento impugnato, con ripristino della sospensione del titolo, in attesa di decisione sulla domanda di misura alternativa depositata dal difensore in data 19 marzo 2024
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone l’immediata scarcerazione del condannato, se non detenuto per altra causa. Manda alla cancelleria per l’immediata comunicazione al Procuratore Generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell’art.626 cod.proc.pen.
Così Ł deciso, 08/10/2024
Il AVV_NOTAIO estensore
COGNOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME