Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33446 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33446 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PACE DEL MELA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 09/04/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di MESSINA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
v.A)
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il provvedimento impugNOME, il ricorso e la memoria del difensore con allegato il certificato di morte del ricorrente.
Considerato che NOME COGNOME, per mezzo del difensore di fiducia AVV_NOTAIO, proponeva ricorso per cassazione avverso l’ordinanza in epigrafe, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Messina aveva respinto la sua richiesta di affidamento in prova ammettendolo, invece, alla detenzione domiciliare;
Rilevato che, nell’unico motivo di ricorso deduceva la violazione di legge ed il vizio di motivazione del provvedimento impugNOME, nella parte in cui aveva respinto la sua richiesta di ammissione alla più ampia fra le misure alternative alla detenzione;
Considerato che, in esito al preliminare esame presidenziale il ricorso veniva rimesso a questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591, comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.;
Rilevato che nelle more del giudizio (in data 13 luglio 2025) interveniva il decesso del ricorrente, come da documentazione prodotta dal suddetto difensore; Considerato che a seguito del decesso di NOME COGNOME deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso (senza ulteriori statuizioni in tema d spese) e non già l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugNOME, come statuito in precedenti decisioni (Sez. 7 n.28464 del 19/04/2023, non massinnata; Sez. 7, n. 27794 del 26/05/2022, Rv. 283324; Sez. 7, n. 23516 del 26/11/2020, dep. 2021, non massimata) che questo Collegio non condivide;
Considerato, infatti, che la disposizione del codice di rito applicabile in via analogica alla presente fattispecie è l’art. 591 e non già l’art. 620, atteso che a seguito della morte del ricorrente, al quale sia stata negata una misura alternativa alla detenzione, viene meno qualsiasi interesse alla impugnazione, con conseguente inammissibilità della medesima, mentre a nessuna delle varie ipotesi previste dal citato art. 620 ai fini dell’annullamento senza rinvio del provvedimento impugNOME può essere equiparato il caso di specie;
Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 5 settembre 2025.