Decesso del ricorrente: quando il ricorso in Cassazione diventa inammissibile
Il decesso del ricorrente nel corso di un procedimento penale rappresenta un evento che incide direttamente sul destino del ricorso presentato. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione chiarisce le conseguenze giuridiche di tale evento, stabilendo l’inammissibilità dell’impugnazione per il venir meno dell’interesse ad agire. Questo articolo analizza la decisione, spiegando perché la Corte ha optato per questa soluzione processuale anziché per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
Il caso in esame
Un individuo, condannato, aveva presentato ricorso per cassazione contro un’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza. Quest’ultimo aveva respinto la sua richiesta di affidamento in prova ai servizi sociali, concedendogli invece la misura meno ampia della detenzione domiciliare. Il ricorso si basava sulla presunta violazione di legge e sul vizio di motivazione, contestando la scelta della misura meno favorevole.
Mentre il ricorso era pendente davanti alla Corte di Cassazione, il difensore ha comunicato l’avvenuto decesso del ricorrente, allegando la relativa documentazione. Questo evento ha posto la Corte di fronte a una questione procedurale cruciale: come procedere con un’impugnazione il cui proponente non è più in vita?
La questione giuridica: inammissibilità o annullamento?
La Corte si è trovata a dover scegliere tra due possibili esiti processuali:
1. Annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, come sostenuto da una parte della giurisprudenza.
2. Dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
La Suprema Corte, discostandosi da alcuni precedenti, ha optato per la seconda soluzione, fornendo una motivazione precisa e fondata sulle norme del codice di procedura penale.
Le motivazioni della Corte sul decesso del ricorrente
Secondo i giudici, la norma di riferimento in caso di decesso del ricorrente è l’articolo 591 del codice di procedura penale, che disciplina le cause di inammissibilità dell’impugnazione. La morte dell’imputato, infatti, fa venir meno in radice qualsiasi interesse a proseguire il giudizio. L’interesse ad agire è un presupposto fondamentale di qualsiasi impugnazione, e la sua assenza sopravvenuta rende il ricorso privo di scopo.
La Corte ha specificato che non è applicabile l’articolo 620 c.p.p., che elenca i casi di annullamento senza rinvio. Nessuna delle ipotesi previste da tale norma (come la morte del reo prima della condanna, l’estinzione del reato o l’illegalità della pena) può essere equiparata al decesso dell’imputato avvenuto dopo la presentazione del ricorso. In questa fase, l’evento morte non estingue il reato, ma semplicemente priva di oggetto la richiesta di una misura alternativa alla detenzione, che è personale e non trasmissibile.
Conclusioni
La decisione stabilisce un principio procedurale chiaro: il decesso del ricorrente, avvenuto nelle more del giudizio di cassazione, comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Questa scelta processuale impedisce l’esame nel merito dell’impugnazione e si distingue nettamente dall’annullamento senza rinvio, che presuppone la valutazione di specifiche cause di estinzione del reato o di illegalità della pena. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile senza ulteriori statuizioni, nemmeno sulle spese processuali, data la natura dell’evento che ha determinato la fine del procedimento.
Cosa succede se la persona che ha fatto ricorso in Cassazione muore prima della decisione?
Secondo l’ordinanza, il ricorso viene dichiarato inammissibile. La morte del ricorrente fa venir meno l’interesse a proseguire il giudizio, che è un requisito essenziale per qualsiasi impugnazione.
Perché la Corte non ha annullato il provvedimento impugnato?
La Corte ha ritenuto che il decesso del ricorrente dopo la presentazione del ricorso non rientri in nessuna delle cause di annullamento senza rinvio previste dall’art. 620 c.p.p. (come l’estinzione del reato o l’illegalità della pena). La morte, in questo contesto, causa solo una sopravvenuta carenza di interesse.
Qual è la differenza pratica tra inammissibilità e annullamento in questo caso?
La dichiarazione di inammissibilità è una pronuncia puramente processuale che blocca l’esame del ricorso perché manca un presupposto (l’interesse). L’annullamento senza rinvio, invece, è una decisione che entra, seppur indirettamente, nel merito della questione, eliminando gli effetti del provvedimento impugnato, ma ciò è possibile solo nei casi tassativamente previsti dalla legge, tra cui non rientra questa specifica fattispecie.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33446 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33446 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 25/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PACE DEL MELA il 07/11/1938
avverso l’ordinanza del 09/04/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di MESSINA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
v.A)
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il provvedimento impugnato, il ricorso e la memoria del difensore con allegato il certificato di morte del ricorrente.
Considerato che NOME COGNOME per mezzo del difensore di fiducia avv. NOME COGNOME proponeva ricorso per cassazione avverso l’ordinanza in epigrafe, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Messina aveva respinto la sua richiesta di affidamento in prova ammettendolo, invece, alla detenzione domiciliare;
Rilevato che, nell’unico motivo di ricorso deduceva la violazione di legge ed il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, nella parte in cui aveva respinto la sua richiesta di ammissione alla più ampia fra le misure alternative alla detenzione;
Considerato che, in esito al preliminare esame presidenziale il ricorso veniva rimesso a questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591, comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.;
Rilevato che nelle more del giudizio (in data 13 luglio 2025) interveniva il decesso del ricorrente, come da documentazione prodotta dal suddetto difensore; Considerato che a seguito del decesso di NOME COGNOME deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso (senza ulteriori statuizioni in tema d spese) e non già l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, come statuito in precedenti decisioni (Sez. 7 n.28464 del 19/04/2023, non massinnata; Sez. 7, n. 27794 del 26/05/2022, Rv. 283324; Sez. 7, n. 23516 del 26/11/2020, dep. 2021, non massimata) che questo Collegio non condivide;
Considerato, infatti, che la disposizione del codice di rito applicabile in via analogica alla presente fattispecie è l’art. 591 e non già l’art. 620, atteso che a seguito della morte del ricorrente, al quale sia stata negata una misura alternativa alla detenzione, viene meno qualsiasi interesse alla impugnazione, con conseguente inammissibilità della medesima, mentre a nessuna delle varie ipotesi previste dal citato art. 620 ai fini dell’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato può essere equiparato il caso di specie;
Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 5 settembre 2025.