Decesso del ricorrente: quando il processo si ferma
Il decesso del ricorrente durante un procedimento giudiziario è un evento che, sebbene tragico, ha precise e ineludibili conseguenze processuali. Una recente sentenza della Corte di Cassazione, la n. 26239 del 2024, ribadisce un principio fondamentale del nostro ordinamento: la morte di chi ha proposto un ricorso ne determina l’improcedibilità, estinguendo il rapporto processuale e impedendo al giudice di pronunciarsi nel merito. Analizziamo insieme i dettagli di questa decisione per comprenderne la portata.
I Fatti del Caso
Un uomo, condannato a una pena di un anno e sei mesi di reclusione, aveva presentato tramite i suoi legali un’istanza al Tribunale di Sorveglianza. La richiesta mirava a ottenere il differimento dell’esecuzione della pena e l’applicazione della misura alternativa della detenzione domiciliare.
Il Tribunale di Sorveglianza aveva rigettato la domanda. Contro questa decisione, la difesa aveva proposto ricorso per Cassazione, lamentando un’errata applicazione della legge penale e vizi di motivazione, in particolare riguardo alla valutazione sulla persistente pericolosità sociale del condannato.
La Questione Giuridica e il Decesso del Ricorrente
Il nodo centrale del procedimento dinanzi alla Suprema Corte non ha riguardato, tuttavia, le ragioni del ricorso. Un evento sopravvenuto ha infatti cambiato radicalmente lo scenario: nelle more della fissazione dell’udienza, il ricorrente è deceduto. Questo fatto ha imposto alla Corte di valutare le conseguenze giuridiche di tale evento sul processo in corso.
La questione, quindi, si è spostata dal merito dell’impugnazione (le ragioni per cui si contestava la decisione del Tribunale di Sorveglianza) a un piano puramente processuale: può un ricorso proseguire e giungere a una decisione se la persona che lo ha promosso non è più in vita?
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso improcedibile. La pronuncia non è entrata nel merito dei motivi sollevati dalla difesa, ma si è fermata a una constatazione preliminare e assorbente: il procedimento non poteva più continuare.
Questa decisione si basa su un principio consolidato secondo cui il decesso di una delle parti essenziali del rapporto processuale, in questo caso il ricorrente, determina il venir meno dell’oggetto stesso del giudizio.
Le Motivazioni
A sostegno della propria decisione, la Corte ha spiegato che l’intervenuto decesso del ricorrente determina l’estinzione di uno dei soggetti del rapporto processuale. Qualsiasi pronuncia sui motivi dell’impugnazione presuppone, logicamente e giuridicamente, l’esistenza del soggetto che ha manifestato la volontà di impugnare.
Venendo a mancare tale soggetto, viene meno anche l’interesse a una decisione. Il processo, in sostanza, perde la sua funzione. La Corte ha richiamato precedenti giurisprudenziali conformi, anche delle Sezioni Unite, che hanno applicato lo stesso principio in contesti diversi, come quello delle misure cautelari, a dimostrazione della sua valenza generale all’interno del sistema processuale.
Conclusioni
La sentenza in esame riafferma con chiarezza che la morte dell’imputato o del ricorrente è una causa di estinzione del rapporto processuale che impedisce al giudice di pronunciarsi nel merito dell’impugnazione. Si tratta di una regola che garantisce la coerenza del sistema, evitando che i processi proseguano senza che vi sia più un soggetto titolare dell’interesse che li ha originati. Per gli operatori del diritto, è un’ulteriore conferma di come eventi esterni al processo possano avere un impatto decisivo e definitivo sul suo esito.
Cosa succede se una persona che ha presentato un ricorso in Cassazione muore prima della decisione?
La Corte di Cassazione dichiara il ricorso ‘improcedibile’. Ciò significa che il procedimento si interrompe e non può proseguire, perché è venuto a mancare uno dei soggetti principali del rapporto processuale.
Perché la morte del ricorrente impedisce alla Corte di decidere nel merito del ricorso?
La decisione sul ricorso presuppone l’esistenza della persona che lo ha proposto. Con il suo decesso, viene meno l’interesse a una pronuncia e la possibilità stessa di giudicare la fondatezza dei motivi di impugnazione, rendendo impossibile una decisione nel merito.
Questo principio si applica solo nei procedimenti davanti al Tribunale di Sorveglianza?
No, la sentenza chiarisce, citando precedenti giurisprudenziali, che si tratta di un principio di portata generale. Si applica a diverse tipologie di procedimenti, inclusi quelli in materia di misure cautelari, ogni volta che viene a mancare il soggetto che ha avviato l’impugnazione.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 26239 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 26239 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 11/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a BARI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 26/09/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG, NOME COGNOMENOME COGNOME, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
/uP
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Bari ha rigettato GLYPH la domanda proposta nell’interesse di NOME COGNOME volta ad ottenere il differimento dell’esecuzione della pena della reclusione di anni uno e mesi sei, con applicazione della misura alternativa della detenzione domiciliare ex art. 47 ter ord. pen.
Ricorre NOME COGNOME, a mezzo dei difensori AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, che deduce inosservanza ed erronea applicazione di legge penale, ex art. 606, comma 1 lett. b) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 146 e 147 c.p. nonché all’art. 47 ter, comma 1-ter, legge 26/07/1975 n. 354; nonché vizio motivazionale con riferimento al giudizio operato dal Tribunale di persistente pericolosità sociale del condanNOME.
Il sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOMENOME COGNOME, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale chiede declaratoria di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è improcedibile per la sopravvenuta morte del ricorrente avvenuta in data 8 febbraio 2024.
Nelle more della fissazione dell’udienza di discussione del ricorso proposto dai difensori di fiducia il 09/10/2023, il ricorrente è deceduto (è stato acquisito agli atti, prodotto dalla Difesa, il relativo certificato).
L’intervenuto decesso del ricorrente determina il venir meno di uno dei soggetti del rapporto processuale sottostante al procedimento di sorveglianza instaurato, ed, in tale ipotesi, resta interdetta qualsiasi pronuncia sui motivi dell’impugnazione, presupponendo la relativa decisione l’esistenza del soggetto che ha proposto il ricorso, del quale pertanto deve essere dichiarata l’improcedibilità (nello stesso senso, in caso di procedimenti in materia di misure cautelari, Sezioni unite n. 30 del 25/10/2000, COGNOME, Rv. 217245 , e più recentemente a Sez. 3, n. 8989 del 09/02/2011, COGNOME, Rv. 249612; Sez. 5, n. 27005 del 10/09/2020, COGNOME, Rv. 279472).
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto decesso del ricorrente.
P.Q. M.
Dichiara improcedibile il ricorso per sopravvenuto decesso del ricorrente.
Così deciso, il 11 aprile 2024
[)Consigliere estensore
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Il Preside te