Decesso del Condannato: Quando il Ricorso del Pubblico Ministero Diventa Inammissibile
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione affronta una questione procedurale cruciale: quali sono le conseguenze del decesso del condannato su un ricorso pendente in fase esecutiva? La risposta della Suprema Corte è netta e si fonda su principi fondamentali del diritto penale, portando a una declaratoria di inammissibilità che scavalca l’analisi del merito della controversia.
I Fatti del Caso
La vicenda ha origine da una decisione del Giudice di Pace di Forlì, il quale aveva dichiarato estinta una pena pecuniaria precedentemente inflitta a un individuo da un altro Giudice di Pace. Contro questa decisione, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Forlì aveva proposto ricorso per Cassazione.
Il Pubblico Ministero lamentava una violazione di legge e un vizio di motivazione, sostenendo che il giudice non avesse correttamente considerato l’avvenuta interruzione dei termini di prescrizione. Secondo la Procura, quindi, la pena pecuniaria non si era affatto estinta e doveva essere ancora eseguita.
La Rivelazione Decisiva e l’impatto del decesso del condannato
Mentre la Corte di Cassazione si preparava a valutare le ragioni del ricorso, è emerso un fatto nuovo e determinante dagli atti processuali: il soggetto condannato, destinatario della pena pecuniaria in questione, era deceduto quasi due anni prima della pronuncia impugnata. Questo evento, apparentemente slegato dalle argomentazioni giuridiche del ricorso, ne ha in realtà determinato l’esito.
Le Motivazioni
La Corte di Cassazione, nel dichiarare inammissibile il ricorso, ha applicato un principio cardine del nostro ordinamento giuridico: la responsabilità penale è personale. La morte del reo estingue il reato e, nel caso di una condanna già passata in giudicato, estingue la pena. Di conseguenza, anche il procedimento finalizzato a far eseguire quella pena (il procedimento esecutivo) cessa di avere una ragione d’essere.
Il decesso dell’interessato, avvenuto durante il procedimento esecutivo, ha determinato la cessazione della materia del contendere. Non esistendo più un soggetto su cui la pena potesse essere eseguita, qualsiasi discussione sulla sua presunta estinzione per prescrizione è diventata irrilevante. Il ricorso del Pubblico Ministero, pertanto, è stato ritenuto inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché mirava a ottenere un risultato (la ripresa dell’esecuzione della pena) ormai giuridicamente impossibile da realizzare.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un concetto fondamentale: eventi naturali come la morte di una delle parti possono avere un impatto dirimente sull’esito di un procedimento giudiziario. Nello specifico, il decesso del condannato blocca irrevocabilmente l’esecuzione di una pena personale, come quella pecuniaria. La decisione della Cassazione insegna che, prima di entrare nel merito di una questione giuridica, è necessario verificare la sussistenza delle condizioni processuali fondamentali, tra cui l’esistenza stessa del soggetto su cui il provvedimento dovrebbe incidere. Un ricorso, per quanto fondato nel merito, non può sopravvivere alla scomparsa del suo presupposto logico e giuridico.
Cosa succede a un ricorso del Pubblico Ministero se il condannato muore durante il procedimento?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. La morte del condannato estingue la pena e fa cessare il procedimento esecutivo, rendendo priva di oggetto qualsiasi discussione sulla validità o sull’esecuzione della sanzione.
Per quale motivo il Pubblico Ministero aveva presentato ricorso?
Il Pubblico Ministero contestava la decisione di un Giudice di Pace che aveva dichiarato estinta una pena pecuniaria. Sosteneva che il giudice avesse commesso un errore di diritto non considerando che i termini di prescrizione erano stati interrotti.
Qual è stata la decisione finale della Corte di Cassazione?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Non ha esaminato se la tesi del Pubblico Ministero fosse corretta o meno, perché ha rilevato che il decesso del condannato aveva già risolto la questione, estinguendo la pena e rendendo impossibile qualsiasi ulteriore azione esecutiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5432 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5432 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI FORLI’
nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME nato a AGRIGENTO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 30/06/2023 del GIUDICE DI PACE di FORLI’
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che il Giudice di Pace di Forlì ha dichiarato estinta la pena pecuniaria applicata con la sentenza del Giudice di Pace di Cesena a COGNOME NOME;
Rilevato che il Procuratore della Repubblica di Forlì con il ricorso deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in quanto il giudice non avrebbe tenuto conto che il termine era stato interrotto e che la pena pecuniaria non era estinta;
Rilevato che dagli atti risulta che il condannato è deceduto in data 19 giugno 2021;
Ritenuto che il decesso dell’interessato al procedimento esecutivo determina l’inammissibilità del ricorso
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso Così deciso il 25/1/2024