Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 49041 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 49041 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: PAZIENZA VITTORIO
Data Udienza: 20/10/2023
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Messina il DATA_NASCITA avverso la sentenza emessa il 18/10/2022 dal Tribunale di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione del AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 18/10/2022, il Tribunale di Messina ha condannato COGNOME NOME alla pena di giustizia in relazione ad una pluralità di violazioni del d.lgs. n. 81 del 2008, a lui contestate nella qualità di sindaco del comune di Torregrossa e conseguentemente di datore di lavoro del personale dipendente: violazioni concernenti la mancata redazione del documento di valutazione dei rischi (capo a), la mancata nomina del soggetto responsabile del servizio di prevenzione e protezione (capo b), la mancata nomina del medico competente per la
sorveglianza sanitaria (capo c) e la mancata informazione dei lavoratori circa i rischi per la salute e sicurezza sul lavoro (capo d).
L’impugnazione proposta nell’interesse dello COGNOME – qualificato dalla Corte d’Appello di Catania come ricorso per cassazione, con conseguente trasmissione a questa Suprema Corte – deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento a tutti i capi di accusa, per avere il Tribunale erroneamente individuato nel sindaco il “datore di lavoro” in materia di sicurezza.
Il difensore censura, in particolare, il mancato apprezzamento della documentazione prodotta in giudizio, ritenuta dimostrativa del fatto che, già prima dell’accesso degli operanti, era stato ritualmente nominato, quale datore di lavoro, l’ing. COGNOME NOME, responsabile dell’area territorio e ambiente (essendo egli responsabile di tale articolazione comunale deputata, tra l’altro, agli adempimenti per la sicurezza dei luoghi di lavoro di competenza del datore di lavoro, nonché le funzioni di supporto al medico competente e al responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui al d.lgs. 81 del 2008). Il difensore evidenzia poi, da un lato, l’attribuzione all’COGNOME di poteri di spesa per il settore che qui rileva; d’altro lato, sottolinea l’errore di diritto in cui era caduto il Tribunal richiamare la disposizione sui poteri non delegabili, in quanto si trattava non già di una delega ex art. 16 del d.lgs. (con la conseguente coesistenza di due figure, il delegante e il delegato), ma di una designazione del datore di lavoro nell’ambito di una pubblica amministrazione, con la conseguente sussistenza di un’autonoma posizione datoriale, cui dovevano ritenersi inapplicabili i limiti di delega di c all’art. 17.
Con requisitoria ritualmente trasmessa, il AVV_NOTAIO Generale sollecita il rigetto del ricorso, evidenziando che – nella fattispecie – difettava l’espressa attribuzione all’COGNOME della qualifica di datore di lavoro, con la conseguente persistenza sul sindaco degli obblighi datoriali.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La non manifesta infondatezza delle doglianze prospettate con il ricorso impone l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere i reati contravvenzionali ascritti allo COGNOME ormai estinti per intervenuta prescrizione, essendo ormai ampiamente decorso il termine massimo quinquennale.
Il percorso argomentativo della sentenza impugnata, volto ad affermare l’identificazione del “datore di lavoro” per i dipendenti del comune di Torregrossa nel sindaco COGNOME, con ogni conseguenza in ordine alla sua responsabilità penale per le violazioni riscontrate dagli operanti, risulta imperniato sulla inesistenza d
valide deleghe ad altri soggetti, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 81 del 2008 (cfr. pagg. 4, 6, 7 della sentenza impugnata).
In tale prospettiva, il Tribunale ha ritenuto irrilevante la documentaz offerta in giudizio dalla difesa, volta a comprovare che in realtà la pos datoriale era stata attribuita all’ing. COGNOMECOGNOME si è anzi conclusivame precisato che “ammessa e non concessa l’eventualità di una valida delega funzioni dal sindaco COGNOME al dirigente COGNOME” la prospettazione difensiva non sarebbe stata comunque accoglibile, sia per l’impossibilità di estender delega agli adempimenti di cui alle lettere a) e b), sia comunque perché la de non avrebbe comunque comportato ai sensi dell’art. 16 comma 3 d.lvo 81/08, l’esonero del garante originario da ogni incombenza (determinandosi piuttosto trasformazione di un obbligo di garanzia in un obbligo di vigilanza: cfr. pag. 7
Come già accennato nell’esposizione dei motivi di ricorso, la difesa censurato l’impianto motivazionale della sentenza, per un verso lamentando un difetto di effettivo apprezzamento dei documenti prodotti, ritenuti dimostra dell’attribuzione all’RAGIONE_SOCIALE della qualifica di datore di lavoro per i dipend del comune di Torregrossa (cfr. pag. 4 segg. del ricorso), con specifico rigu alla delibera comunale relativa al riassetto dell’organizzazione comunale, l’attribuzione, ad una delle articolazioni dell’area “Territorio e Ambiente” adempimenti relativi al d.lvo 81 del 2008 di competenza del datore di lav (anche quanto alle funzioni di supporto al medico competente e al responsabi del servizio prevenzione e protezione, ecc.); alla determinazione sindacale con era stata attribuita all’RAGIONE_SOCIALE la responsabilità della predetta area “Territ Ambiente”; alla delibera comunale di approvazione del bilancio, con la previsio di risorse per la tutela della sicurezza e dell’igiene sui luoghi di lavoro (rico alla predetta area diretta dall’RAGIONE_SOCIALE).
Per altro verso, la difesa ha censurato la sentenza per aver ricondot fattispecie all’istituto della delega, disciplinato dall’art. 16 del d.lvo infatti prospettata la configurabilità di una autonoma posizione datoriale in all’RAGIONE_SOCIALE, scaturita dalla rituale designazione da parte del sindaco e connota dall’autonomia di poteri di gestione e di spesa. Doveva ritenersi perciò err ad avviso del ricorrente, il richiamo all’art. 16 e ai limiti ivi previsti per del potere di delega, ecc.
La prospettazione difensiva fa evidentemente riferimento all’indiriz interpretativo di questa Suprema Corte secondo cui «il Sindaco, ove abb provveduto all’individuazione dei soggetti cui attribuire la qualità di da lavoro, risponde per l’infortunio occorso al lavoratore solo nel caso in cui risu egli, essendo a conoscenza della situazione antigiuridica inerente alla sicurez locali e degli edifici in uso all’ente territoriale, abbia omesso di interven propri autonomi poteri, atteso che con l’atto di individuazione, emanato ai dell’art. 2, comma primo, lett. b) D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, vengono trasfe dirigente pubblico tutte le funzioni datoriali, ivi comprese quelle non delegab
che rende non assimilabile detto atto alla delega di funzioni disciplinata da 16 del medesimo decreto legislativo» (Sez. 4, n. 22415 del 12/05/2015, Borghi Rv. 263873 – 01).
La mancanza di un effettivo confronto, da parte del Tribunale, con plausibilità di tale specifica ipotesi ricostruttiva, avuto anche riguar documentazione di supporto, impone di ritenere il ricorso immune da profili manifesta infondatezza: da ciò consegue, come già accennato, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere i reati ascritti allo XIMO estinti per intervenuta prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere i reati estinti prescrizione.
Così deciso il 20 ottobre 2023
Il Consigli GLYPH estensore
GLYPH
Il Presidente