Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 13809 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 13809 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 23/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI BARI nel procedimento a carico di:
NOME nato a GRAVINA DI PUGLIA il 26/03/1950
avverso la sentenza del 19/01/2024 del TRIBUNALE di BARI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
NOME COGNOME
che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio
RITENUTO IN FATTO
1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari ricorre per cassazione avve la sentenza in epigrafe indicata, con la quale il Tribunale ha assolto COGNOME NOME per i r di cui agli artt. 18, comma 1, lett. g, d.lgs. 81/2008, (capo d’imputazione n.1), 37, com DIgs.81/2008 (capo n.2), 96, comma 1, lett. g) d.lgs. 61/2008 (capo n.3), con i qual contestava all’imputato, nella qualità di datore di lavoro, di non aver sottoposto il lav COGNOME NOME alla sorveglianza sanitaria, per non avergli fornito un’adeguata formazione di non aver redatto il piano operativo di sicurezza.
2.1.11 ricorrente deduce, con unico motivo di ricorso, violazione dell’art. 299 D.Igs.81/2 posto che il giudice di merito è giunto all’assoluzione dell’imputato sulla base dell’a secondo il quale la cessazione della ditta di cui era titolare l’imputato impedisce di consid datore di lavoro dell’ operaio COGNOME che era stato rinvenuto all’interno di un cantier era stato contattato dall’Urgo per eseguire l’intonacatura di una parete. Evidenzia che la no in questione equipara il datore di lavoro di fatto a quello di diritto e che il giudice a quo non ha valutato l’assunzione di fatto degli obblighi di garanzia del datore di lavoro.
Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chie l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Bari.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
A norma dell’art. 299 d.lgs. 81/2008 (Esercizio di fatto di poteri direttivi), le pos garanzia relative ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e), gravan su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giur a ciascuno dei soggetti ivi definiti. Deriva dal disposto di tale norma che l’assunzione obblighi relativi alla posizione di garanzia prescinde da qualunque formalizzazione del rappo di lavoro, radicandosi sul mero espletamento in linea di fatto delle funzioni proprie del dat lavoro, indipendentemente dalla regolarità o meno, sotto il profilo civilistico, contributivo, e via discorrendo, di tale assetto fattuale. Si è pertanto affermato che, in base al princ effettività, assume la posizione di garante colui il quale di fatto si accolla e svolge i datore di lavoro, del dirigente o del preposto (Sez.4, n.22079 del 20/02/2019, Rv. 27626 Sez.4, n. 31863 del 10/04/2019, Rv. 27658).
Nel caso di specie, dalla motivazione della sentenza impugnata risulta che presso l’abitazione di Raguso Grazia erano in corso piccoli lavori di muratura e di creazione delle t per gli impianti, e che in cantiere veniva rinvenuto il lavoratore COGNOME NOME, inte intonacare una parete, munito di dispositivo di protezione individuale e abbigliato con indum da lavoro. Il lavoratore non era in grado di riferire chi fosse il committente ma asseriva di stato incaricato dall’Urgo per l’espletamento del lavoro, di essere al primo giorno di lavor
aver ricevuto dall’ Urgo il materiale necessario e le direttive per l’esecuzione delle opere.
accertato che la posizione del COGNOME non era regolarizzata.
Pertanto, è emerso che il lavoratore era stato incaricato dell’espletamento delle op dall’imputato, che gli aveva dato altresì delle istruzioni in ordine alle modalità di effet
del lavoro e che il lavoratore stava effettivamente eseguendo tali opere. Dall’accertamento tali elementi si inferisce che era in essere un rapporto di lavoro di fatto, con conseg
assunzione dal parte dell’imputato di tutti gli obblighi datoriali.
Nel tessuto argomentativo della pronuncia impugnata non è tuttavia dato rinvenire alcun a quo
riferimento alle ragioni per le quali il giudice abbia escluso l’assunzione di fatto degli
obblighi di garanzia da parte di COGNOME NOME, essendosi il giudice limitato ad affermare c la ditta di cui l’COGNOME era titolare
NOME operava perché cancellata da oltre 15 anni, che si trattava di lavori svolti in economia, e che il fatto che il lavoratore sia stato incaricato per l’esp
del lavoro dall’Urgo non comporta alcuna presunzione di sussistenza della posizione di garanzia pur avendo dato atto che l’imputato aveva fornito indicazioni e direttive al lavoratore e seb
sia emerso che la committente, signora COGNOME si fosse rivolta all’Urgo per l’esecuzione del opere in economia, senza ricorso ad un’impresa. Ne deriva che erroneamente il giudice
a quo ha ritenuto insussistente la posizione di garanzia, con un apparato argomentativo del tu collidente con il disposto dell’art. 299 d.lgs.81/2008.
Si impone, quindi, al riguardo, un pronunciamento rescindente.
La sentenza impugnata deve, dunque essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Bari
PQM
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Bari, in dive persona fisica.
Così deciso all’udienza del 23 gennaio 2025
Il Consigliere relatore