Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 22584 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 3 Num. 22584 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 08/05/2025
TERZA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME
Presidente –
Sent. n. sez. 772/2025
NOME VERGINE
UP – 08/05/2025
NOME
Relatore –
R.G.N. 1115/2025
NOME COGNOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di SAVONA nel procedimento a carico di: COGNOME NOME nato a SAVONA il 07/03/1971
avverso la sentenza del 18/07/2024 del TRIBUNALE di Savona Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza. udito il difensore avv. NOME COGNOME che si riporta alla memoria chiedendo il rigetto o l’inammissibilitˆ del ricorso.
Il Tribunale di Savona, con sentenza in data 18/07/2024, ha assolto COGNOME NOME dalle violazioni di cui agli artt. 29, comma 1, 55 comma 1, lett. a) del d.Lvo n. 81/2008 in combinato disposto con gli artt. 2 comma 1, lett. b), 16 comma 1, 17 comma 1, lett. a) e b), 28 comma 2 e 299 del medesimo decreto (capi 1 e 2) per non aver effettuato, pur ricoprendo la qualifica di datore di lavoro, come definito dall’articolo 2, comma 1, lett. b), la valutazione dei rischi professionali e la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi riguardanti le unitˆ locali della Divisione
RAGIONE_SOCIALE e della Divisione RAGIONE_SOCIALE della RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, impropriamente fatta da soggetti aziendali diversi dal datore di lavoro ex lege, perchŽ il fatto non sussiste.
1.1. Il Tribunale è pervenuto allÕepilogo assolutorio escludendo lÕindividuazione del COGNOME quale datore di lavoro in senso prevenzionistico, che ha riconosciuto, invece, in capo ai due distinti soggetti (Fasce e Deliperi) preposti al vertice delle due distinte unitˆ produttive (RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, muniti dei relativi autonomi poteri decisionali e di spesa, in forza di procura speciale rilasciata a costoro dal COGNOME, quale presidente del Consiglio di amministrazione e, dunque, datore di lavoro di vertice. In particolare, in base alle risultanze delle prove documentali e testimoniali, il Tribunale ha ritenuto accertato che la struttura organizzativa della Coop Liguria era ripartita in due divisioni distinte sui piani contabile, amministrativo, gestionale rispettivamente RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE; che l’organo amministrativo della societˆ era il consiglio di amministrazione, di cui l’imputato COGNOME era presidente dal 2020 e legale rappresentante della societˆ; che, con delibera del 22 novembre 2021, il consiglio di amministrazione aveva delegato al presidente alcune proprie attribuzioni, avvalendosi dello strumento della delega gestoria di cui all’articolo 2381 comma 2, cod. civ. escludendo, tuttavia, ogni aspetto relativo alla materia della prevenzione degli infortuni sul lavoro nonchŽ alla tutela della sicurezza e alla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro nei cantieri.
Sulla scorta di tali dati di fatto e segnatamente del contenuto delle due procure speciali conferite dal datore di lavoro di vertice, ha ritenuto la natura giuridica di atti organizzativi privati con funzione meramente ricognitiva dell’investitura ex lege ai sensi dell’art. 2 comma uno lett. b) di due datori di lavoro decentrati (Fasce e Deliperi) i quali rivestivano la posizione di garanti originari in relazione alle singole unitˆ produttive di competenza. Escludeva, di conseguenza, la riconducibilitˆ di dette procure all’istituto della delega gestoria, tenuto conto dell’estraneitˆ dei soggetti dall’organo amministrativo, nondimeno, considerata l’assenza di una norma giuridica ostativa l’individuazione del datore di lavoro prevenzionistico in seno a soggetti esterni alla compagine societaria e tenuto conto della concezione datoriale anche sostanziale mutata dal testo unico, riteneva in capo ai predetti Fasce e Deliperi la qualifica di datore di lavoro decentrato ex lege delle rispettive unitˆ produttive e dunque riteneva, ex lege, costoro tenuti alla designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezioni e alla redazione dei documenti di valutazione dei rischi afferenti alle singole unita organizzative di cui erano responsabili, cosa che era avvenuta in ottemperanza e non giˆ in violazione dell’articolo 17 del testo unico.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Pubblico Ministero deducendo i seguenti motivi.
– Inosservanza e/o erronea applicazione di legge in relazione agli artt. 2 comma 1, lett. b), 16 comma 1, 17 comma 1, lett. a) e b), 28 comma 2 e 299 del medesimo decreto, errata identificazione del datore di lavoro prevenzionistico a titolo originario sul quale ricade l’obbligo intrasferibile dellÕeffettuazione della valutazione dei rischi e della conseguente elaborazione del relativo documento di valutazione dei rischi previsto dall’articolo 28 stesso decreto, nonchŽ della designazione del responsabile del servizio prevenzione e protezione dei rischi professionali, attribuzione non conforme alla legge, della qualifica di unitˆ produttiva a due macro settori organizzativi in cui è stata strutturata l’impresa.
L’errore in cui sarebbe incorso il tribunale attiene all’interpretazione dell’art. 2 comma 1, lett. b) che individua il datore di lavoro Òquale soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o comunque il soggetto che secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la sua attivitˆ alla responsabilitˆ dell’organizzazione stessa o dell’unitˆ produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesaÓ.
Secondo il giudicante le procure speciali rilasciate dal Presidente del Consiglio di amministrazione ai dirigenti della societˆ sarebbero idonee a qualificare costoro quali datori di lavoro. Tale conclusione sarebbe dimostrata ulteriormente oltre che dall’atto costituito dalle procure notarili altres’ dalla situazione di fatto in cui predetti operavano nel senso che in concreto costoro operavano effettivamente quali datori di lavoro anche in assenza di un’investitura formale non avendo i mezzi e i poteri connessi.
Argomenta il ricorrente che il Tribunale avrebbe errato, in primo luogo, nel ritenere che la qualifica di datore di lavoro possa essere attribuita con procura speciale a soggetto estraneo al consiglio di amministrazione. La costante giurisprudenza della Corte di Cassazione ha chiarito che nelle societˆ di capitali gli obblighi inerenti alla prevenzione degli infortuni posti dalla legge a carico del datore di lavoro gravano indistintamente su tutti i componenti del consiglio di amministrazione salvo il caso di delega validamente conferita della posizione di garanzia. Nel caso di specie, il consiglio di amministrazione datore di lavoro a titolo originario di vertice ha concentrato i poteri di decisione e spesa relativi all’esercizio dell’impresa nella persona del suo presidente attribuendogli, con delega gestoria, i necessari poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Il trasferimento dei poteri datoriali del consiglio di amministrazione all’esterno dello stesso cioè a soggetti non facenti parte del consiglio stesso, e come tali non datori di lavoro a titolo originario, non sarebbe previsto e non produrrebbe alcun effetto le procure speciali rilasciate ai dirigenti Fasce e Deliperi. Lungi dal potersi considerare deleghe gestorie dovrebbero essere qualificate quali deleghe di funzioni, ex art. 16, con la conseguenza che trattandosi di deleghe di funzioni costoro sarebbero garanti a titolo derivativo, da cui l’ulteriore conseguenza della violazione dellÕart. 17, norma che non consente che la
delega possa operare per la valutazione dei rischi e per la designazione del responsabile per la sicurezza, obblighi questi che residuerebbe in capo all’imputato COGNOME
-Violazione di legge in relazione alla qualifica delle unitˆ produttive.
Il tribunale avrebbe erroneamente ritenuto la distinzione all’interno dell’organizzazione aziendale dei settori RAGIONE_SOCIALE come distinte unitˆ produttive, ai sensi dell’art. 2 comma 1, lett. t) del decreto legislativo 81 del 2008, che definisce l’unitˆ produttiva come lo stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all’erogazione di servizi dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale.
Secondo ricorrente le due divisioni in cui è strutturata l’azienda non sarebbero per nulla rispondenti alla nozione di unitˆ produttiva datane dall’articolo citato siccome i due macro settori, in cui era stata strutturata l’azienda, rispettivamente la divisione ipermercati e la divisione supermercati, non rientrerebbero neppure lontanamente nella definizione di stabilimento o struttura finalizzata alla produzione di beni e alle erogazioni di servizi dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale essendo piuttosto delle mere ripartizioni organizzative eventualmente dipartimentali peraltro neppure munite, ad avviso del ricorrente, del necessario grado di autonomia finanziaria e tecnico funzionale richiesta dalla legge. Per questi motivi chiede l’annullamento della sentenza.
Il Procuratore generale ha chiesto lÕannullamento con rinvio.
Il difensore ha depositato memoria scritta con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.
1.Il ricorso è infondato.
Occorre in primo luogo sgombrare il campo da un possibile equivoco, qui non viene in rilievo il tema dellÕindividuazione della figura di datore di lavoro nelle strutture complesse, che spetta a tutti i componenti del consiglio di amministrazione su cui gravano indistintamente gli obblighi in materia di prevenzione in materia antinfortunistica, e i rapporti tra delega gestoria ex art. 2381 cod. civ. e delega di funzioni, ma il diverso tema dellÕindividuazione del datore di lavoro ex lege, o a titolo originario, tenuto alla redazione del DVR e allÕindividuazione del responsabile della sicurezza che ai sensi dellÕart. 17 del Testi unico non possono essere oggetto di delega di funzioni ai sensi dellÕart. 16, a soggetti che vengono a rivestire una posizione di garanzia a titolo derivato.
Come è noto, il sistema prevenzionistico è tradizionalmente fondato su diverse figure di garanti che incarnano distinte funzioni e diversi livelli di responsabilitˆ organizzativa e gestionale. La prima e fondamentale figura è quella del datore di lavoro. Si tratta del soggetto che ha la responsabilitˆ dell’organizzazione dell’azienda o dell’unitˆ produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.
La definizione contenuta nellÕart. 2 comma 1 lett. b) del d.Lvo n. 81 del 2008, riprende il d.lgs n. 626 del 1994, art. 2, lett. b), 1 periodo, cos’ come modificato dal D.Lgs. n. 242 del 1996, che considerava datore di lavoro “il soggetto titolare del rapporto
di lavoro con il lavoratore” o comunque “il soggetto che, secondo il tipo e l’organizzazione dell’impresa, ha la responsabilitˆ dell’impresa stessa ovvero dell’unitˆ produttiva, quale definita dalla lett. i) in quanto titolare dei poteri decisionali di spesa”.
Con l’avverbio “comunque” il legislatore ha inteso dare netta preminenza al criterio sostanziale che deve essere in ogni caso rispettato e che prevale quando vi è discordanza tra la situazione formale e quella reale. Quindi, in virtù della modifica operata dal D.Lgs. n. 242 del 1996, nelle aziende di grandi dimensioni è frequente il caso in cui il soggetto dotato della legale rappresentanza non coincide con quello in grado di esercitare l’effettivo potere di organizzazione dell’azienda e del lavoro dei dipendenti ed è a quest’ultimo che dovranno attribuirsi le connesse responsabilitˆ prevenzionali.
Secondo la univoca giurisprudenza di questa Corte, a partire da Cass., Sez. 4, n. 49819 del 5.12.2003, il dato normativo consente di distinguere un datore di lavoro in senso giuslavoristico da uno o più datori di lavoro (sussistendo distinte unitˆ produttive) in senso prevenzionale. é evidente che la responsabilitˆ del soggetto preposto alla direzione dell’unitˆ produttiva è condizionata alla congruitˆ dei suoi poteri decisionali e di spesa rispetto alle concrete esigenze prevenzionali. Egli pertanto sarˆ qualificabile come datore di lavoro ai fini della sicurezza solo se gli saranno attribuiti poteri e disponibilitˆ finanziarie adeguate ad effettuare gli adempimenti prescritti dalla legge e solo entro quei limiti, mentre, per tutti gli altri adempimenti per i quali non dispone dei mezzi e dei poteri per realizzarli, le eventuali violazioni (e relative conseguenze) non saranno a lui ascrivibili.
L’interpretazione dell’art. 2, citato, nei termini ora esposti, trova conferma in plurime decisioni di questa Corte, e, per quanto qui di rilievo a partire dalla sentenza n.18200/2016, COGNOME e altro, che affronta il tema di chi debba essere considerato “datore di lavoro” in relazione ai poteri di gestione dell’intera unitˆ organizzativa.
Una ancor più chiara lettura del dato normativo riferita a organizzazioni complesse e articolate su più unitˆ organizzative si rinviene nella sentenza Sez.4, n. 32899 dell’8/1/2021, PG/COGNOME. In particolare, alle pagine 481 e 482 si legge: “La previsione normativa che prefigura la possibilitˆ di avere nell’ambito di una medesima impresa una pluralitˆ di datori di lavoro non permette di proiettare gli effetti del singolo ruolo datoriale sull’intera organizzazione. La costituzione di un datore di lavoro all’interno di una più ampia organizzazione per effetto dell’articolazione di questa in più unitˆ produttive presuppone che sia individuabile ed individuata siffatta unitˆ per le cui necessitˆ di funzionamento il soggetto chiamato a gestirla viene dotato di tutti i poteri decisionali e di spesa necessari. Si stabilisce, cos’, una relazione biunivoca tra tale soggetto e l’unitˆ organizzativa, tale per cui egli diviene in essa Ñ e solo nell’ambito di essa Ñ datore di lavoro. In realtˆ organizzative che presentano simile connotazioni si determina la contestuale presenza di un datore di lavoro al vertice dell’intera organizzazione Ñ che pertanto potrebbe dirsi ‘apicale’ – e di uno o più datori di lavoro che potrebbero definirsi
‘sottordinati’. Infatti, per essi il ruolo datoriale non elide il vincolo gerarchico verso il datore di lavoro ‘apicale’; la particolaritˆ è che tale vincolo si esprime con modalitˆ che non intaccano i poteri di decisione e di spesa richiesti dalla autonoma gestione dell’unitˆ produttiva. Quando invece tali vincoli si riflettono anche su tale gestione, è da escludersi che ricorra un datore di lavoro sottordinato, profilandosi piuttosto un dirigente (per una applicazione di tali assunti si veda Sez. 4, n. 18200 del 07/01/2016, COGNOME e altro, Rv. 26664001, in motivazione). “Il datore di lavoro sottordinato è quindi destinatario di tutte le prescrizioni che si indirizzano alla figura datoriale; ma entro la e in funzione della gestione della sicurezza nell’ambito dell’unitˆ organizzativa affidatagli. Esemplificando, egli sarˆ tenuto ad eseguire la valutazione di tutti i rischi connessi alle attivitˆ lavorative svolte nell’unitˆ; a redigere il documento di valutazione dei rischi; a nominare il medico competente ed il responsabile del servizio di prevenzione e di protezione. Quella stretta connessione che lo stesso disposto normativo pone fa s’ che la valutazione dei rischi non possa attenere a rischi che risultano affidati a diversi datori di lavoro (per esempio quelli ai quali è stata affidata altra unitˆ produttiva fornita di analoga autonomia; ma anche quello che resta vertice dell’organizzazione entro la quale sono individuate le diverse unitˆ produttive autonome)Ó.
3. Quanto al caso in esame il Tribunale, sulla scorta dellÕaccertamento di fatto non qui rivisitabile, ha correttamente ritenuto (cfr. par. 1.1. del ritenuto in fatto) la qualifica di datore di lavoro in senso prevenzionistico per le singole unitˆ produttive, in capo ai soggetti dirigenti preposti alla direzione delle stesse qualificate, ai sensi della lett. t) dellÕart. 2 cit., quali autonome unitˆ produttive in presenza dei requisiti normativi di autonomia gestoria, finanziaria in capo a loro (pag. 6-7), da cui lÕinfondatezza del secondo motivo di ricorso. Il Tribunale ha poi rilevato che i dirigenti preposti alle due unitˆ produttive avevano, in adempimento alla legge, avevano predisposto sia il DVR che individuato il responsabile della sicurezza, proprio in adempimento ai compiti che competono al datore di lavoro a titolo originario. Di conseguenza ha escluso la responsabilitˆ penale in capo al COGNOME.
Non è pertinente, infine, il richiamo alla pronuncia di Questa terza sezione n. 9028/2022, Messina, in quanto il soggetto diverso era stato investito di una delega parziale di funzioni e responsabilitˆ che non includeva l’attribuzione di poteri decisionali e di spesa riferiti all’intera struttura organizzativa.
Il ricorso del Pubblico Ministero va pertanto rigettato.
Rigetta il ricorso.
Cos’ è deciso, 08/05/2025
Il Consigliere estensore
NOME
Il Presidente
NOME