Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 40597 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 40597 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME COGNOME, n. Venezia 11/02/2002 avverso la sentenza n. 14726/23 Corte di appello di Napoli del 22/11/2023
letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del pubblico ministero in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’annullamento dell’impugnata sentenza con restituzione degli atti alla Corte di Appello di Napoli per nuovo giudizio
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna, pronunciata in primo grado, di NOME alla pena di un anno e due mesi di reclusione e 1.200,00 euro di multa in ordine al reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 per l’illecita di detenzione a fini di cessione di modesti quantitativi di marijuana e hashish.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato attraverso il suo difensore, deducendo con un primo motivo erronea applicazione della legge processuale e in particolare degli artt. 178, 179, comma 1, 156 e 601 cod. proc. pen.
Deduce in particolare che in data 11 ottobre 2023 veniva al difensore notificato decreto di citazione a comparire per il successivo giorno 22 per la definizione del giudizio di appello, ma che il giorno 22 ottobre 2023 cadeva di domenica e il difensore non ha avuto aliunde conoscenza della celebrazione del processo.
Allo stesso difensore veniva, inoltre, notificato ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen. anche il decreto di citazione per il giudizio di appello destinato in proprio all’imputato appellante, nelle more detenuto per distinto procedimento ed anche in questo caso l’atto recava come data di comparizione quella del 22 ottobre 2023.
L’errata indicazione della data della vocatio in ius, essendosi l’udienza per il giudizio di appello effettivamente poi tenuta il 22 novembre 2023, ha integrato un caso di nullità assoluta ai sensi del cbn. disp. degli artt. 178, 179, comma 1 cod. proc. pen. che impone l’annullamento della pronuncia impugnata.
Con un secondo motivo di doglianza deduce, inoltre, l’erronea applicazione dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 per avere la Corte di merito ritenuto la natura psicotropa delle sostanze detenute sulla base del mero esame preliminare Nark Test.
Con un terzo motivo lamenta, infine, mancato riconoscimento ed applicazione delle circostanze attenuanti generiche di cui all’art. 62-bis cod. pen., nonostante il comportamento collaborativo manifestato sin dai momenti successivi all’arresto in flagranza di reato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e va accolto in relazione all’eccezione preliminare di carattere processuale con le conseguenze di cui al dispositivo.
Dall’esame del fascicolo processuale si evince, infatti, che i decreti di citazione emessi per il giudizio di appello indicano come data di comparizione quella del 22 ottobre 2023, cadente di domenica, mentre l’udienza si è poi tenuta il 22 novembre 2023.
Si è, dunque, consumata la violazione di legge processuale eccepita, dal momento che l’inesatta indicazione della data di comparizione contenuta nel decreto di citazione per il giudizio di appello ne comporta la nullità assoluta, ai sensi degli artt. 601, commi 3 e 6, 429 comma 1, lett. f), 178, comma 1, lett. c) e 179, comma 1, cod. proc. pen., ove determini l’assoluta incertezza sulla data effettiva dell’udienza, incidendo irrimediabilmente sulla rappresentanza e sulla partecipazione dell’imputato al giudizio, in questo caso in grado di appello.
L’indicazione, nella copia del decreto di citazione notificata all’imputato, di una data del dibattimento diversa da quella effettiva, impedisce, infatti, la legale costituzione del rapporto processuale e determina la nullità del predetto decreto nonché del giudizio e della sentenza pronunciata in contumacia dell’imputato (Sez. 1, n. 1966 del 04/05/1976, dep. 1977, Andriolo, Rv. 135237) anche nel caso, peraltro diverso da quello in esame, in cui il difensore di fiducia si presenti all’udienza (mass. n 114278 anno 1970 e n. 111804 anno 1969)
Il discrimine tra la verificazione della denunciata nullità o meno riguarda, infatti, la possibilità che il destinatario dell’atto sia in grado di desume chiaramente ed aliunde la ricorrenza dell’errore, come del resto la giurisprudenza di questa Corte di legittimità ha già avuto modo di affermare nella decisione che viene di seguito riportata.
Qualora nella copia del decreto di citazione per il giudizio, notificata all’imputato, si rinvenga una data del dibattimento diversa da quella effettiva, ma l’indicazione esatta della data di udienza risulti nella copia dell’avviso del suddetto decreto, notificata al difensore (o ai difensori) dell’imputato, deve ritenersi insussistente la nullità del decreto nonché del giudizio e della sentenza pronunciata in contumacia e quindi legittimamente costituito il rapporto processuale (Sez. 2, n. 11739 del 08/05/1980, COGNOME, Rv. 146546).
L’accoglimento dell’eccezione preliminare assorbe gli altri motivi di impugnazione ed impone il rinvio degli atti ad altra sezione della Corte di merito (art. 623, lett. c, cod. proc. pen.) per nuovo giudizio
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli.
Così deciso,,25 settembre 2024
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