Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 50765 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 50765 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: PAZIENZA VITTORIO
Data Udienza: 09/11/2023
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
NOME, nato in Romania il DATA_NASCITA
avverso la sentenza emessa il 20/03/2023 dalla Corte d’Appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione del AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilit del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 20/03/2023, la Corte d’Appello di Milano ha confermato la sentenza emessa con rito abbreviato dal Tribunale di Milano, in 12/10/2021, con la quale NOME era stato condannato alla pena di giustizia in relazione al reato di cui all’art. 10, comma 2, d.l. n. 14 del 2
Propone ricorso per cassazione il COGNOME, a mezzo del proprio difensore, deducendo vizio di motivazione in ordine all’affermazione di penale responsabili Si censura la sentenza per aver ritenuto sussistere un pericolo per la sic
pub’scia. e per aver ritenuto adeguatamente provato il fatto che il ricorrente stesse svolgendo. ai momento del controllo, l’attività di parcheggiatore abusivo: non potendo ritenersi sufficiente, a: riguardo, il riferimento al fatto che egli fosse i nue momento “munito di borsedo”.
Con requisitoria ritualmente trasmessa, il AVV_NOTAIOatore AVV_NOTAIO sollecita na dec;aratora di inammissibilità del ricorso, osservando che le censure proposte si rjsCievano in una non consentita rivisitazione del merito, in presenza di una Pe.cisione motivata in termini non censurabili in questa sede.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. i. rcorso è inammissiblle.
Deve invero osservarsi che le censure difensive si risolvono, da un lato, :heiia censura del merito deile valutazioni espresse dalla Corte territoriale (in piena sntona con 1 primo giudice) in ordine alle risultanze acquisite, e nella reiterata prosoettazione di una diversa lettura RAGIONE_SOCIALE risultanze medesime, il cui apprezzamento è evidentemente precluso in questa sede.
D’a.tro lato, i: ricorso appare orientato a censurare la sentenza impugnata per aver conferito dec s va riievanza &l’essere il ricorrente stato sorpreso, in una RAGIONE_SOCIALE aree cui si riferiva ii divieto del AVV_NOTAIO, “munito di borsello”: ritenendo che da tale equipaggiamento non potesse inferirsi che il NOME stesse svolgendo, al momento del control!o. l’attività di parcheggiatore abusivo.
riguardo, deve osservarsi che la condanna per il reato di inosservanza del v;etc emesso da: Questo, -e ai sensi del comma 2 dell’art. 10 d.l.n. 14 del 2017, O. accedere a determinate aree di cui all’art. 9 dello stesso di., postula certamente pos;tivo di una verifica formale e sostanziale del provvedimento: esito che e,ei caso di speoa è stata diffusamente motivato dal giudice di primo grado anche in relazione sia ala sistematica violazione di tutti i precedenti ordini di alontanamento, correlati all’attività di parcheggiatore abusivo, emessi nei confronti del NOME: ritenuto socialmente pericoloso avuto riguardo alla predetta attività e ai precedenti a carico (anche per violenza alla persona: cfr. pag. 2 dela sentenza ci primo grado).
L’esito positivo della predetta verifica, e la conseguente legittimità del divieto accesso emanate nei confronti del ricorrente, determinano peraltro la sussistenza de reato per il solo fatto della violazione, non essendo in alcun modo codesto, dela norma incriminatr;ce, che l’accesso in violazione del divieto sia stato effettuato per a prosecuzione dell’attività che aveva giustificato il provvedimento. E dunque irrilevante’ ai fini specifici che qui rilevano, il fatto che NOME stesse o meno nuovamente esercitando, al momento del controllo, d:
l’attività d; oarcheggiatore abusivo (pur se un significativo elemento indiziante, in tal senso, è costituite proprio dal Porseli° di cui egli era in possesso): attività ch dei resto l: r.corrente ha in precedenza pacificamente svolto tale attività, come del resto dedotto nei ricorso straordinario presentato avverso il provvedimento del AVV_NOTAIO (cfr. pag. 2, it.).
Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inarn-issibliltà dei ricorso, e a condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e dela somma di Euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende.
P.Q.M.
Dlcniara inammissie il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE soese orncessuall e della somma di Euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Ammende: