Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 5780 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 5780 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 09/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a AREZZO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 22/08/2025 del GIP TRIBUNALE di AREZZO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG dottor NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento senza rinvio
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 22/08/2025, alle ore 8,40, il Gip del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE ha convalidat il provvedimento emesso dal AVV_NOTAIO della provincia di RAGIONE_SOCIALE in data 12/08/2025 e notificato a NOME COGNOME COGNOME data 20/08/2025 alle 10,45, con il quale si disponeva il divieto di acces a tutti gli impianti sportivi italiani e il doppio obbligo di presentazione presso gli uffic per il periodo di 5 anni a decorrere dalla data della notifica del provvedimento del AVV_NOTAIO occasione di ogni incontro disputato dalla squadra RAGIONE_SOCIALE “RAGIONE_SOCIALE“. AVV_NOTAIO ha emesso il c.d. Daspo “fuori contesto” (ossia non motivato da situazioni maturate in occasione di manifestazioni sportive) ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. C) L.401/198 quanto il COGNOME è stato condannato con sentenza emessa dal Tribunale di Roma nel 2023 alla pena di anni otto e mesi due di reclusione per il reato di cui all’art. 419 cod. pen.
Avverso la suddetta ordinanza ricorre per cassazione NOME COGNOME, il quale affida il ricorso a sei motivi.
2.1. Con il primo motivo di ricorso deduce violazione del termine minimo a difesa di 48 or decorrente dalla notifica del provvedimento del AVV_NOTAIO, avvenuta in data 20/08/2025 alle or 10,45 e la convalida dal giudice di merito, disposta in data 22/08/2025 alle 08,40, quindi ore prima dello scadere del suddetto termine. Il ricorrente evidenzia che la violazione termine ha inibito il deposito di una memoria scritta, con conseguente compressione del dirit alla difesa. Ribadisce che il termine deve essere interamente osservato per consentire a destinatario o al suo legale di depositare plurime nell’arco temporale suddetto.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso, deduce vizio della motivazione in ordine a sussistenza dei presupposti delle limitazioni imposte per carenza di pericolosità sociale riguardo, precisa che il provvedimento emesso dal AVV_NOTAIO scaturisce dal deferimento del COGNOME in stato di libertà di libertà disposto dall’autorità giudiziaria in relazione a du procedimenti penali, l’uno concernente i reati di cui agli artt. 336-339 cod. pen. e L.110/1975, l’altro concernente il reato di cui all’art. 419 cod. pen., in relazio partecipazione a manifestazioni poi sfociate in atti di devastazione e al saccheggio della s della RAGIONE_SOCIALE in data 09/10/2021.
Osserva preliminarmente che il procedimento amministrativo avrebbe dovuto essere sospeso in attesa di conoscere l’esito di entrambi i procedimenti penali pendenti, essend necessario attendere le valutazioni dell’autorità giudiziaria in merito.
Quanto al reato di cui all’art. 419 cod. pen., contestato in data 09/10/2021, evidenzi aver presentato atto di appello avverso la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Roma e che, con riferimento ad altri coimputati che hanno scelto il giudizio abbreviato, la Co Cassazione, con sentenza del 09/07/2024, ha disposto l’annullamento con rinvio per difetto d motivazione delle sentenze di condanna in ordine alla ricostruzione dei fatti sotto il profi
turbamento dell’ordine pubblico. Pertanto, la sentenza di condanna emessa dal primo giuice, non ancora passata in giudicato, ben potrebbe essere ribaltata in appello.
Evidenzia di essere, in relazione al medesimo episodio, già destinatario della misura prevenzione del foglio di via obbligatorio nel Comune di Roma.
2.3.Con il terzo motivo di ricorso, lamenta violazione dei principi di proporzional ragionevolezza, ben potendo il giudice a quo valutare la possibile applicazione di altre misure prevenzione, quali per esempio l’avviso orale, in modo da correttamente bilanciare le esigenz di tutela dell’ordine pubblico con quelle personali lavorative del prevenuto.
Allo stesso modo, è carente la valutazione in ordine all’ eccessiva afflittività della m dell’obbligo di presentazione, ben potendo il giudice limitare l’obbligo di firma solamen occasione di alcune partite della squadra RAGIONE_SOCIALE “RAGIONE_SOCIALE“.
Lamenta altresì violazione degli artt. 3 e 10 L.241/1990 ed eccesso di potere per difetto motivazione del provvedimento del questore in relazione alla gradualità della sanzione.
Evidenzia che i fatti il relativi al reato presupposto risalgono al 2021 e che non vi è n nesso di correlazione, causalità o di occasionalità con manifestazioni sportive, essendo i avvenuti in occasione di manifestazioni avverse all’introduzione del cosiddetto green pass, sicch non si profila alcun pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica all’interno degli stadi, circ che dovrebbe essere valutata dal giudice ai fini del giudizio di pericolosità.
Non sono neppure stati danneggiati tifosi, posto che i danni si sono riverberati nei confr della RAGIONE_SOCIALE e di un agente di polizia. Rispetto a tale fatto sono state, comunque, messe in condotte riparatorie nei confronti dei danneggiati, sicché non risulta corroborata la valuta dell’attuale pericolosità sociale.
2.4.Con il quarto motivo di ricorso lamenta vizio della motivazione in ordine alla valutazi dell’attualità della pericolosità sociale, evidenziando che i precedenti di polizia richiama risalenti nel tempo, che le misure di prevenzione richiamate dal giudice a quo sono risalenti tempo e si inseriscono in un ampio lasso di tempo (l’avviso orale nel 2007, la sorveglian speciale nel 2008 2009, il precedente Daspo nel 2004), che le condanne penali sono state tutte espiate; inoltre, rappresenta di aver cambiato stile di vita, di avere un lavoro stabile, sicc sussiste alcun attuale pericolo di reiterazione di condotte pericolose per l’ordine e la sicu pubblica.
2.5.Con il quinto motivo rappresenta di non essere un tifoso della squadra dell’RAGIONE_SOCIALE di non avere alcun collegamento con la criminalità organizzata e che pertanto, in ragione di c il giudice avrebbe dovuto esprimere una più attenta valutazione della congruità della dura quinquennale della misura, non applicando in modo automatico la misura nella durata massima.
2.6. Infine, con il sesto ultimo motivo di ricorso, deduce l’incompetenza territorial AVV_NOTAIO di RAGIONE_SOCIALE nell’emissione di provvedimenti che assumono a presupposto fatti accaduti a Roma. Rappresenta che il procedimento penale è attualmente pendente innanzi la Corte di appello di Roma, che i fatti sono avvenuti a Roma nel 2021 e che, pertanto, territorialmen
competente alla emissione del provvedimento è l’autorità amministrativa del luogo in cui si son svolti gli episodi di turbativa e di violenza assunti a presupposto del Daspo fuori contesto.
Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chie l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, ritenendo fondata la doglianza concernente la competenza territoriale del questore.
4.11 difensore del ricorrente ha depositato motivi nuovi con i quali, ad integrazione del pr motivo del ricorso, ha rappresentato di aver depositato memoria difensiva in data 22/08/202 inviata con pec alle 23,51 circa presso la cancelleria del Gip del tribunale di RAGIONE_SOCIALE e che i medesimo, con provvedimento del 23/08/2025, ha dichiarato non luogo a procedere sulla suddetta memoria in quanto tardiva, essendo già stato emesso il provvedimento di convalida. Evidenzia, pertanto, di avere interesse a invocare la nullità per compressione del termine difesa, avendo subito un pregiudizio, in quanto, se il AVV_NOTAIO avesse rispettato i termini, avr potuto valutare le memorie, esaminare le doglianze, tra cui quella concernente la competenza territoriale, e riscontrare eventuali elementi di valutazione favorevoli al ricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.L’analisi prenderà le mosse dal primo motivo di ricorso che è fondato e riveste valenz assorbente rispetto agli altri. La giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che il concesso all’interessato per depositare memorie e deduzioni al G.i.p. competente per la convalida del provvedimento del AVV_NOTAIO, impositivo dell’obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia, non può essere inferiore a quello di 48 ore, previsto dalla legge, entro cui il P.M richiedere la convalida di detto provvedimento (ex multis, Sez. 3, n. 6440 del 27/01/201 Michelotto, Rv. 266223 – 01). Se intervenuta prima del decorso del termine a difesa quarantotto ore dalla notifica del provvedimento di polizia all’interessato, l’emissione convalida integra una nullità di ordine generale di cui all’art. 178, lett. c), cod. proc. pen consegue l’annullamento, senza rinvio, dell’ordinanza del giudice e la conseguente perdita d efficacia del provvedimento questorile erroneamente convalidato, limitatamente alla misura d prevenzione dell’obbligo di presentazione, ferma restando l’intangibilità della p amministrativa afferente al divieto di accesso ad impianti e/o manifestazioni (Sez. 3, n. 15 del 27/01/2016, COGNOME, Rv. 266632).
Nel caso in disamina, sussiste la denunciata violazione del termine di quarantotto ore, pri del quale è intervenuto il provvedimento di convalida rispetto alla notifica all’interessa provvedimento del AVV_NOTAIO. Al riguardo, si osserva che il provvedimento del AVV_NOTAIO della provincia di RAGIONE_SOCIALE, emesso in data 12/08/2025, è stato notificato a NOME COGNOME COGNOME dat 20/08/2025 alle 10,45, che e con ordinanza del 22/08/2025, alle ore 8,40, prima dello scader del termine minimo a difesa, il AVV_NOTAIO del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE ne ha disposto la convalida.
1.2. Da qui la nullità dell’atto ex art. 178 lett. c), cod. proc. pen., con consegue annullamento dell’ordinanza impugnata senza rinvio limitatamente all’obbligo di presentazione.
1.3.Nonostante la doglianza afferente alla competenza rivesta concettualmente priorità logica, la caducazione totale del provvedimento determina la superfluità della disamina di tale censura. Pertanto, la natura integralmente rescindente di tale epilogo rescissorio determina l’ultroneità di tutti gli ulteriori motivi di ricorso.
22ordinanza impugnata deve, dunque, essere annullata senza rinvio, limitatamente all’obbligo di presentazione, con conseguente dichiarazione di cessazione di efficacia del provvedimento emesso dal AVV_NOTAIO di AVV_NOTAIO di RAGIONE_SOCIALE del 12/08/2025. Alla cancelleria gli adempimenti di comunicazione al AVV_NOTAIO.
PQM
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dichiara l’inefficacia del provvedimento del AVV_NOTAIO del 12/08/2025, limitatamente all’obbligo di presentazione. Manda alla cancelleria di comunicare il presente dispositivo al AVV_NOTAIO. Così deciso all’udienza del 09/01/2026
Il Consigliere estensore
Il Presidente