Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 12 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 12 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 09/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CASORIA il 14/03/1972
avverso l’ordinanza del 18/03/2023 del GIP TRIBUNALE di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG . dottoressa NOME COGNOME che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso
Depositata in Canceller::a
Oggi,
2
RITENUTO IN FATTO
COGNOME NOME ricorre per cassazione avverso l’ordinanza in epigrafe indicata con la qua il Gip del Tribunale di Napoli ha convalidato il provvedimento emesso dal Questore di Napo con il quale è stato disposto, nei confronti del ricorrente, il divieto di accesso a luoghi svolgono le competizioni sportive di calcio e pallacanestro per anni cinque, nonché l’obbligo presentazione presso la Questura, prima e dopo ogni incontro agonistico, anche amichevole, in cui disputa la squadra di calcio del Napoli e dalla Nazionale italiana per anni cinque.
1.1 Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce violazione del dir contraddittorio, non avendo il Giudice di merito consentito al ricorrente di form argomentazioni difensive, posto che il provvedimento questorile è stato notificato al ricorren 16/03/2023, alle ore 17,10, che la richiesta del Pm è stata depositata il 17/03/2023 alle 13,40, e che la convalida da parte del G.i.p. risulta emessa in data 18/03/2023 ad orar imprecisato. Non essendo indicato l’orario della convalida, non è possibile stabilire se il gi abbia rispettato o meno il termine minimo di 48 ore dalla notificazione del provvedimento Questore all’interessato per l’adozione di quello di convalida, con la conseguente eccessiva indebita compressione del tempo concesso all’interessato per depositare memorie difensive. Pertanto, tale incertezza, non altrimenti risolvibile, impone una decisione rescindente.
2.2. Con secondo motivo, il ricorrente deduce difetto assoluto di motivazione in ordine a valutazione dei presupposti di adozione della misura, e in particolare sulla congruità della du posto che il giudice nulla ha specificato in proposito, neppure con una formula di stile.
2.3. Con terzo motivo, deduce difetto assoluto di motivazione in ordine alla necessità urgenza della doppia previsione dell’obbligo di presentazione presso le autorità di polizia firma per la durata di anni cinque, prima e nel corso di ogni incontro agonistico, per due per le partite della squadra del Napoli in casa e in trasferta, e una sola volta se gli in svolgono fuori dalla Regione Campania.
Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto dichia l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è fondato e assorbente.
Occorre richiamare preliminarmente il consolidato orientamento di questa Corte (cfr. Sez 3, n. 6440 del 27/01/2016, Rv. 266223), secondo cui il destinatario del provvedimento de Questore ha diritto di esaminare gli atti e di presentare memorie e deduzioni al giudice de convalida; per cui la convalida del provvedimento del Questore impositivo dell’obbligo
presentazione all’Autorità di polizia non può intervenire prima che sia decorso un term indispensabile che, per uniforme giurisprudenza di questa Corte, va individuato nelle 48 o successive al momento della notificazione del provvedimento amministrativo, analogamente a quello entro cui il P.M. può richiedere al G.I.P. la relativa convalida. Ne segue che il ma rispetto di tale termine per difetto incide sul diritto di difesa del sottoposto, essendo un incomprimibile, funzionale al contraddittorio, in quanto inibisce la possibilità di app congruamente ed in modo effettivo le proprie difese mediante memorie o deduzioni. Pertanto, la convalida del provvedimento del questore impositivo dell’obbligo di ipresentazione all’auto di polizia, non può intervenire prima che sia decorso il detto termine di quarantotto ore sua notifica all’interessato poiché l’inosservanza di tale termine, non consentendo l’effe esercizio del diritto di difesa, è causa di nullità generale (Sez. 3, n. 15973 del 04/03/2020 3, n. 20366 del 02/12/2020, Rv. 281341; Sez. 3, n. 12665 del 06/03/2018, non mass. in fattispecie del tutto analoga). Si richiama in tal senso il dictum di Sez. U, n. 4441 del 29/11/2005, Rv. 232711, che ha annullato senza rinvio l’ordinanza di convalida priv dell’indicazione dell’ora di adozione, precisando che, in tema di libertà personale, n consentito ricorrere a presunzioni di sorta riguardo alla legittimità e regolarità form provvedimenti giudiziari.
1.1.Nel caso di specie, il provvedimento questorile è stato notificato al ricorre 16/03/2023, alle ore 17,10, la richiesta del Pm è stata depositata il 17/03/2023 alle ore 13 e la convalida da parte del G.i.p. risulta emessa in data 18/03/2023 ad orario imprecisato quanto reca solamente la data in cui il giudice ha convalidato il provvedimento, cosicché n risulta sia stato osservato il termine minimo delle 48 ore: da qui la nullità ex art. 178, cod. proc. pen., con conseguente annullamento dell’ordinanza impugnata. Non risulta altrimenti possibile ricavare dagli atti che il Giudice abbia rispettato il termine dilatorio di 48 notifica del DASPO.
2.Tale epilogo decisorio, comportando un pronunciamento di natura rescindente, determina l’ultroneità della disamina degli ulteriori motivi di ricorso.
PQM
Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e dichiara l’inefficacia del provvedimento d Questore di Napoli del 16/03/2023, limitatamente all’obbligo di presentazione. Manda all cancelleria di comunicare il presente dispositivo al Questore di Napoli.
Così deciso all’udienza del 9 novembre 2023 Consigliere estensor,e