Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 4318 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 4318 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 29/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/11/2022 della CORTE APPELLO di TRENTO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
VQ (Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore NOME AVV_NOTAIO che ha concluso chiedendo
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Trento, in rif della pronuncia del locale Tribunale, ha assolto NOME COGNOME dal reato ascrittog limitatamente al furto del telefono cellulare e, escluse le circostanze aggravant cui all’art. 61 n. 5) e 625, comma 1, n. 7) cod. pen., ha rideterminato la pen la residua ipotesi afferente al furto della bicicletta e, in conseguenza, revoc pena accessoria della interdizione temporanea dai pubblici uffici e la misura sicurezza della espulsione del condannato dal territorio dello Stato.
Avverso la sentenza di appello ricorre l’imputato a mezzo del difensore ch con un unico motivo, denuncia violazione di legge penale in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen., mancata disapplicazione della recidiva ed al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche quali prevalenti sulla recidiva. Quan all’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen., evidenzia che la biciclett l’imputato si era impossessato era di scarso valore economico e che il dann cagionato era esiguo anche in considerazione del fatto che la persona offesa era rientrata in possesso in tempi ristretti. Elementi, questi, che la territoriale avrebbe dovuto tenere in contò14Ei –j niC i o : iscere le invocate circostanze attenuanti generiche. Con riguardo alla ritenuta recidiva, entrambi i Giudici merito si sono limitati alla constatazione della presenza di precedenti pen 1,7 L nonché ad un generico riferimento alla “disinvoltura” mostrata t-prevenuto al momento dei fatti, senza invece verificare se in concreto la reiterazione dell’ill fosse effettivo sintomo di riprovevolezza e pericolosità.
Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso dichiarato inammissibile.
Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. Con riguardo alla doglianza afferente al diniego dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del consolidato insegnamento questa Corte, a mente del quale l’attenuante del danno di speciale tenui presuppone un giudizio complesso che prenda in considerazione tutti gli elementi della fattispecie concreta, necessari per accertare non il solo danno patrimonia ma il danno criminale nella sua globalità, cosicché, ai fini della sua configurab nel reato di furto, non possono essere ritenuti determinanti i soli param dell’entità lievissima del pregiudizio causato alla persona offesa e il valore irr del bene sottratto (Sez. 5, n. 344 del 26/11/2021, dep. 2022, COGNOME
Roxana, Rv. 282402). La sentenza impugnata ha, invero, negato il riconoscimento dell’invocata attenuante non solo in considerazione del valore in sé della c sottratta ma per gli ulteriori effetti pregiudizievoli subiti dalla persona escludendo che la bicicletta di cui questa è stata privata per un apprezzabile l di tempo possa rivestire valore economico irrisorio. La giurisprudenza di legittimi ha altresì affermato che, in tema di furto, ai fini della configurabilità circostanza attenuante del danno di particolare tenuità, l’entità del d cagionato alla persona offesa deve essere verificata al momento dell consumazione del reato costituendo la restituzione della refurtiva solo un post factum non valutabile a tale fine (Sez. 5, n. 19728 del 11/04/2019, COGNOME NOME, Rv. 275922). Alcuna erronea applicazione dell’art. 62 n. 4 cod. pen. stata, dunque, posta in essere.
Parimenti prive di pregio appaiono le doglianze sulla recidiva e sulle attenuanti generiche. Quanto alla prima, con motivazione immune da censure in questa sede, la Corte territoriale ha ricordato la «indiscutibile disinvoltura» con cui l’impu tg 4 già gravato gt precedenti penali recenti, ha agito, evidenziando in particolar non comune determinazione con la quale ha sottratto una bicicletta lasciat ancorata ad una rastrelliera, all’interno di un’area soggetta a sorveglianza da di personale addetto di un ospedale: elementi che ha congruamente ritenuto rappresentare espressione di una più marcata colpevolezza, preclusiva alla invocata disapplicazione della recidiva. Quanto alle attenuanti generiche, osservato che non ricorre, nella specie, alcun elemento di segno positi apprezzabile in favore del prevenuto, così facendo corretta applicazione de consolidato principio giurisprudenziale secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dop la riforma dell’art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto d’ella quale, ai della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo s ato di incensuratezza dell’imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, COGNOME NOME, Rv. 283489; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, COGNOME,, Rv. 270986). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila i favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso il 29 novembre 2023
Il Consigliere estensore
II/Presipente/