Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 29597 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 29597 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 27/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a LOANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/07/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME
che ha concluso chiedendo
Il Proc. Gen. conclude per il rigetto udito il difensore
AVV_NOTAIO insiste nell’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza emessa in data 6.07.2023 la Corte di appello di Trieste, in parzial riforma della sentenza emessa, il 21.11.2019, dal Tribunale della medesima città – c aveva condannato COGNOME NOME, in qualità di amministratore unico delle società RAGIONE_SOCIALE (dichiarata fallita con sentenza del 18.12.2015), RAGIONE_SOCIALE (dichiarata fallita con sentenza del 23.10.2015), RAGIONE_SOCIALE (dichiarata fal sentenza del 29.09.2015), RAGIONE_SOCIALE (dichiarata fallita in data 29.09.2015), RAGIONE_SOCIALE (dichiarata fallita con sentenza del 29.09.2015), RAGIONE_SOCIALE (dichiarata fallita con sentenza del 26.10.2015) ed in qualità di amministratore dele della RAGIONE_SOCIALE (dichiarata fallita con sentenza del 29.09.2015), per i rea bancarotta fraudolenta per distrazione, impropria, preferenziale di cui ai capi A.1., 6.1., 6.2., C.1., C.2., D.1., D.2, E.1., E.2., F.1., G.1., G.2., G.3 oltre che per que di cui al capo I, alla pena di anni sei di reclusione – ha dichiarato di non doversi pr nei confronti del medesimo COGNOME per i reati di cui ai capi G3 e I perché estin intervenuta prescrizione, rideterminando la pena inflitta in anni cinque di reclusi riducendo la durata della pena accessoria di cui all’art. 216 ultimo comma legge fal misura pari alla pena principale. Ha confermato nel resto.
Avverso la predetta sentenza ricorre per cassazione l’imputato, tramite il difens di fiducia, articolando quattro motivi.
2.1. Con il primo motivo, si RAGIONE_SOCIALEesta violazione degli artt. 216 e 223 legge nonché vizio di motivazione, in relazione alle ipotesi di bancarotta fraudolenta distrazione di cui ai capi A.1., 6.1., C.1., D.1., F.1.
In particolare, si evidenzia la situazione di inaffidabilità delle scritture RAGIONE_SOCIALEabi caso di specie, oltre ad essere conclamata sia dalle dichiarazioni rese dal consulente COGNOME che dalle relazioni dei curatori fallimentari, si accompagna ad una parziale verific movimenti dei RAGIONE_SOCIALEi correnti delle aziende fallite.
In tale RAGIONE_SOCIALEesto, stante l’incertezza in ordine alle premesse iniziali, non poteva e invocata alcuna presunzione dì illiceità riconducibile alla mancanza di fondi/beni azien non avrebbe cioè potuto applicarsi il canone di giudizio – espressamente richiamato nel sentenza impugnata – che impone all’imprenditore l’onere di dimostrare la correttezza del operazioni RAGIONE_SOCIALEestate al fine dì evitare gli addebiti penali (segnatamente di dimostrar destinazione delle somme sottratte alle società).
Inoltre, la Corte territoriale non ha correttamente ricostruito l’apporto prob fornito dalle indagini effettuate dalla Polizia Giudiziaria con specifico riferimento agli dell’imputato presso il RAGIONE_SOCIALE di Sanremo ed ai RAGIONE_SOCIALErolli incrociati tra i RAGIONE_SOCIALEi delle
del gruppo RAGIONE_SOCIALE e quelli personali del medesimo imputato. Invero, si sostiene come non siano state effettuate indagini presso le banche agganciate agli assegni cambiati presso RAGIONE_SOCIALE, né è stato ricostruito il patrimonio personali dell’imputato, né si è verif presenza di NOME soggetti che avrebbero potuto cambiare i loro personali assegni pe tramite del ricorrente.
In definitiva, si ritiene che tutti gli elementi di prova oggettivamente dis all’esito dell’istruttoria dibattimentale di primo grado, avrebbero dovuto condurre la territoriale a ritenere al più configurati i fatti di bancarotta documentale semplice 217 e 224 legge fall.
2.2. Con il secondo motivo, si lamenta violazione dell’art. 219 legge fall. e re vizio di motivazione.
Si evidenzia come la Corte territoriale, in punto di applicazione della circost aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, avrebbe dovuto fornire u motivazione esaustiva relativamente all’impatto effettivo che le presunte distraz commesse avrebbero avuto sulla massa attiva disponibile per i creditori di ciascuna del società coinvolte nel giudizio. Invero, la sussistenza della circostanza aggravan questione non può fondarsi sulla mera entità degli importi sottratti, dovendo il Gi confrontare e rapportare tali sottrazioni con la lesione da esse direttamen concretamente causata agli interessi dei creditori. Inoltre, si evidenzia come, nel ca specie, le condotte distrattive RAGIONE_SOCIALEestate risalgono agli anni 2009-2011, mentre i fall sono intervenuti nel 2015, pertanto la sentenza impugnata offre una motivazione carent nella parte in cui ritiene sussistente l’aggravante facendo esclusivo riferimento all delle somme sottratte e all’entità del passivo complessivo risultante in sede fallimen nell’anno 2015.
2.3. Con il terzo motivo, si denunzia violazione dell’art. 223 comma 2 legge fall. e di motivazione, in relazione alle ipotesi di bancarotta impropria per aggravamento dissesto da reato societario di cui ai capi A.2., B.2., C.2, D.2., E.2., G.1. e G.2.
In particolare, si evidenzia come la motivazione offerta dalla Corte territo relativamente alla sussistenza dell’elemento psicologico necessario per la consumazione del reato di bancarotta impropria per aggravamento del dissesto, non sì confronta con l relativa doglianza di cui all’atto dì appello e non risulta essere coerente rispe risultanze istruttorie. Invero, dagli eventi economici interessanti il gruppo RAGIONE_SOCIALE come l’intenzione del ricorrente non fosse quella di procrastinare il fallimento, q piuttosto quella di evitarlo tramite una serie di operazioni complesse e rischios particolare, sì fa riferimento a varie circostanze non considerate dalla Corte territoria sentenza impugnata ossia:
alla costituzione della società RAGIONE_SOCIALE nel 2011, ed in particolare, alla stip quattro RAGIONE_SOCIALEratti di affitto ed uno di cessione di azienda tra la stessa e le altre
gestite dall’imputato, con i quali veniva formalizzato il passaggio delle attività impren e dei RAGIONE_SOCIALEratti con í dipendenti ai quali veniva quindi evitato il licenziamento; tal consentivano alle società sorelle di avere liquidità per fronteggiare le debitorie accum vi fu poi la caduta del prezzo del petrolio che ebbe ripercussioni anche sulle commesse de società tra cui in particolare la RAGIONE_SOCIALE;
al fatto che le società facenti capo al ricorrente, all’epoca dei fallimenti, eran economiche finanziare vitali, non si presentavano come gusci vuoti, svuotati, come avev ricordato, in sede dibattimentale, il consulente del AVV_NOTAIO COGNOME;
il claim sottoscritto con la società cliente più importante del gruppo, ossia la RAGIONE_SOCIALE: il ricorrente aveva deciso di sottoscrivere con la medesima un accord transattivo/un riconoscimento di debito per l’importo di euro 3.6000.000 da corrisponde tramite trattenuta percentuale sui compensi corrisposti dalla finlandese in virtù del ra RAGIONE_SOCIALErattuale già esistente. La sottoscrizione di tale claim, voluto dall’imputato, co sintomo della volontà dell’imputato di proseguire il rapporto con la cliente e di RAGIONE_SOCIALEinu incassare per le lavorazioni effettuate per suo RAGIONE_SOCIALEo, benché per importi minori determi dalla trattenuta effettuata su ogni fattura a titolo di risarcimento dei danni lamenta società.
Sì è del tutto omesso di considerare quelli che si possono a ragione definire vantag compensativi, sostanzialmente ottenuti dalle aziende RAGIONE_SOCIALE attraverso operazioni delle qua sinora si è sottolineato esclusivamente il profilo dell’irregolarità formale, omettendo d di considerare la volontà di salvezza delle attività imprenditoriali che aveva i l’amministratore COGNOME COGNOME porle in essere.
Inoltre, la Corte territoriale avrebbe dovuto motivare riguardo alla presunta esist dell’elemento psicologico anche in considerazione della datazione delle condotte RAGIONE_SOCIALEesta quali reati societari. Invero, tali presunte condotte sono per la quasi totalità fat comunicazioni sociali che sarebbero stati commessi tra il 2008 ed il 2011 ossia in epoca cui, se è vera l’affermazione del consulente COGNOME, le aziende erano ancora del tutto v – e ciò fino al 2014 – sicchè si può sostenere ragionevolmente che non vi sia stata alc volontà diretta al dissesto da parte del ricorrente.
2.4. Con il quarto motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazion relazione al trattamento sanzionatorio inflitto, specie con riferimento alla ma concessione delle attenuanti generiche dì cui all’art. 62-bis cod. pen.
In particolare, il ricorrente rileva come la Corte territoriale, sul punt confermato la decisione del giudice di primo grado, omettendo di valutare una serie elementi di segno positivo emersi in sede di istruttoria dibattimentale svoltasi nel cor giudizio di primo grado. Tra i citati elementi sì ricordano anzitutto le varie testim dell’impegno concretamente speso dall’imputato per ottenere una riorganizzazione effettiv dell’attività delle aziende del gruppo RAGIONE_SOCIALE, idonea ad evitarne il definitivo tracollo.
Invero, nel conferire specifico incarico alla società esterna “RAGIONE_SOCIALE l’imputato aveva avviato una radicale revisione all’interno del gruppo di aziende d amministrato, con l’intento di RAGIONE_SOCIALEinuare le attività imprenditoriali e di mantenere i lavorativi con i numerosi dipendenti. Il piano di risanamento elaborato era già operativ primi mesi del 2015 e i risultati positivi che ne stavano conseguendo non si sono po verificare a causa dell’instaurazione delle procedure fallimentari.
In sostanza, la Corte di appello avrebbe dovuto valutare, ai fini della mitigazion trattamento sanzionatorio applicato, l’atteggiamento mostrato costantemente dal ricorrent che ha posto in essere ogni sforzo utile al fine di proseguire le attività aziendali e d il licenziamento dei dipendenti, attraverso varie e complesse operazioni di ta organizzativo e finanziario che in sede giudiziaria sono stata, invece, valutate con sosp Allo stesso modo, la Corte territoriale avrebbe dovuto valorizzare le cause oggettive dissesto delle aziende amministrate dall’imputato: le stesse, invero, erano entrat progressiva crisi a causa di RAGIONE_SOCIALEingenze esterne del tutto indipendenti dalle condotte soggetti apicali di riferimento.
Le parti hanno concluso in pubblica udienza come riportato in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso deve essere accolto limitatamente all’aggravante del danno patrimoniale rilevante gravità, di cui all’art. 219, comma 1, legge fallimentare; esso è inammissib resto.
1.1. Il primo motivo che lamenta l’inapplicabilità, nel caso di specie, del can giudizio che impone all’amministratore di fornire adeguata giustificazione della sorte de non rinvenuti, sul presupposto che difetterebbe nella fattispecie in scrutinio proprio l a monte, dell’esistenza dei beni, è manifestamente infondato. Ed invero, a differen quanto si assume in ricorso, la ricostruzione della esistenza, prima, delle somme dì dena della loro sottrazione, poi, da parte dell’amministratore è desunta non già e non tanto scorta della documentazione RAGIONE_SOCIALEabile – che si assume inaffidabile – ma anche e soprattut sulla base della movimentazione dei RAGIONE_SOCIALEi correnti delle società, oltre che degli accerta cd. corollarì, svolti dalla G.d.f. presso il casinò di Sanremo di cui l’imputato era frequentatore.
Né potrebbe assumere rilievo l’asserita circostanza che per alcuni RAGIONE_SOCIALEi correnti sarebbe inviata solo una parte della documentazione bancaria dal momento che da essa in realtà l difesa intende piuttosto desumere la impossibilità di stabilire se a fronte delle uscite punto dì vista non messe quindi in discussione – vi siano poi state delle rimesse da p dell’amministratore che andavano a ripianarle. Tale impostazione non mette dunque i
discussione le uscite di denaro, che sono state comunque oggetto di accertamento anche attraverso i documenti bancari, con la conseguenza che a fronte della fuoriuscita cert denaro – in parte refluíto proprio sui RAGIONE_SOCIALEi del ricorrente – avrebbe dovuto l’amminis se non dimostrare, quanto meno prospettare in maniera ben più specifica e concreta in ch termini le somme fuoriuscite dalla cessa societaria, senza giustificazione, vi erano rien ciò si sarebbe a maggior ragione imposto ove gli estratti RAGIONE_SOCIALEo acquisiti – cost documenti che a rigore fanno parte integrante delle scritture RAGIONE_SOCIALEabili e che in quan incombe sempre all’amministratore produrre – fossero stati – secondo quanto assume l stessa difesa – incompleti; laddove il ricorrente si limita a lamentare genericame incompletezza dell’accertamento.
Tutto ciò senza trascurare che in realtà al ricorrente non è stata RAGIONE_SOCIALEestata la banc fraudolenta documentale ma esclusivamente quella patrimoniale e quella impropria per fals comunicazioni sociali, afferenti il bilancio.
D’altra parte, l’eventuale inattendibilità delle scritture RAGIONE_SOCIALEabili e/o parziarietà dei – si ribadisce – rende, vieppiù, GLYPH indispensabile l’allegazione difensiva, non essendo ipotizzabile che l’imputato possa trarre addirittura vantaggio da una eventuale te irregolare delle scritture RAGIONE_SOCIALEabili (delle quali fanno peraltro parte integrante RAGIONE_SOCIALEo), assumendo, a sua difesa, che poiché le scritture RAGIONE_SOCIALEabili sono inaffidabili possa affermare con certezza che i beni siano stati distolti dal patrimonio societar finalità non imprenditoriali; si finisce in tal modo con lo svilire del tutto la valenz dimostrativo che incombe sull’amministratore che prescinde dalla regolarità o meno del scritture RAGIONE_SOCIALEabili e che anzi assume maggiore pregnanza proprio nel caso in cui da scritture RAGIONE_SOCIALEabili non dovesse evincersi la destinazione dei beni non rinvenuti.
L’impostazione del motivo in scrutinio è quindi per altro verso del tutto generica a della ricostruzione svolta nelle conformi pronunce di merito che danno RAGIONE_SOCIALEo degli ammanc e correttamente desumono, in virtù, appunto, del principio consolidato che inv l’amministratore dell’onere di fornire indicazioni precise sulla sorte dei beni non rinve le svariate fuoriuscite di danaro ad opera del ricorrente sono rimaste del tutto ingiu rispetto alle esigenze della società.
1.2.Quanto alla bancarotta impropria per false comunicazioni sociali, assume la difes che a fronte delle segnalate operazioni complesse – così definite in ricorso quelle secondo la ricostruzione dei giudici di merito sono state invece dei veri e propri f bilancio macroscopici in considerazione dei notevoli importi che andavano a coprire per no far emergere la riduzione del capitale sociale e poter proseguire l’attività – si s dovuta accertare l’effettiva intenzione dell’amministratore che non era quella di condurr società al fallimento quanto di RAGIONE_SOCIALEinuare l’attività cercando di porre rimedio alle situ createsi. A dimostrazione di ciò emblematici sarebbero, nell’ottica difensiva, determi eventi, quali, innanzitutto, la costituzione della società RAGIONE_SOCIALE nel 2011,
particolare, la stipula di quattro RAGIONE_SOCIALEratti di affitto ed uno di cessione di azienda tra e le altre società gestite dall’imputato, con i quali veniva formalizzato il passagg attività imprenditoriali, che consentivano alle società sorelle di avere liqui fronteggiare le debitorie accumulate; laddove i giudici di merito hanno evidenziato come momento della stipulazione di tali RAGIONE_SOCIALEratti di affitto e cessione di azienda – che depri di fatto le società dello svolgimento della loro, propria, attività – le RAGIONE_SOCIALErollate vers da tempo in stato di insolvenza (nella maggior parte dei casi anche per i consistenti d tributari già accumulati che costituirono poi la ragione per la quale veniva rich fallimento da parte del Pubblico Ministero), e ciò di là della loro operatività ch certamente sinonimo di effettiva vitalità (soprattutto nel caso in cui la prosec dell’attività possa dipendere anche proprio dal mancato adempimento di determinati debiti in particolare di quelli tributari, il cui mancato pagamento non comporta, in genere, immediati sulla prosecuzione dell’attività di impresa); il claim sottoscritto con la cliente più importante del gruppo, ossia la RAGIONE_SOCIALE, che in realtà si r secondo quanto prospetta lo stesso ricorso, in un accordo transattivo/riconoscimento debito per l’importo di euro 3.6000.000, da corrispondersi tramite trattenuta percentuale compensi corrisposti dalla finlandese in virtù del rapporto RAGIONE_SOCIALErattuale già esiste realtà indicativo unicamente, come prospetta la stessa difesa, della volontà di prosegui rapporto con la cliente e di RAGIONE_SOCIALEinuare ad incassare per le lavorazioni effettuate pe RAGIONE_SOCIALEo, benché per importi minori determinati dalla trattenuta effettuata su ogni fatt titolo di risarcimento dei danni lamentati dalla società.
Secondo la congrua e logica ricostruzione dei giudici di merito, l’impostazione della d che prospetta una condotta di attivazione, attraverso una revisione totale delle modal gestione delle imprese RAGIONE_SOCIALE, per il superamento di quella che viene definita – anch appello – una mera “delicata RAGIONE_SOCIALEingenza”, non considera ciò che si è piuttosto risolto creazione di una fittizia situazione RAGIONE_SOCIALEabile tesa a celare la reale situazione economic società coinvolte; d’altra parte la stessa difesa non esita ad ammettere che quella ch stata dalla stessa definita “l’attivazione concreta e positiva dei vertici” non era riuscita ad evitare il precipitare degli eventi e che, come osservato dai tecnici interes varie vicende fallimentari, “solo le ultime sedute dei 2015 diventano più “operat traspare l’intento di evitare la catastrofe affidandosi via via a consulenti vari e lega possibile azione di ristrutturazione aziendale anche col ricorso a procedura concorsuali qu concordato preventivo” (così testualmente si legge nell’atto di appello che non tras neppure di evidenziare come il cAVV_NOTAIO avesse comunque concluso, al riguardo, per un prospettiva di incertezza); sicche rìmane evidente che trattasi di un’attivazione de tardiva, operata solo dopo che si era, in prima battuta, cercato di ovviare alla sit creatasi – anche – mediante le diverse false comunicazioni sociali ravvisate, attiva tardiva che in quanto tale non è stata – neppure essa – giustamente ritenuta rilevant
giudici di merito ai finì di una diversa valutazione dell’elemento soggettivo. E quan condotte antecedenti al 2015, dalle conformi pronunce dì merito, emerge, proprio a proposi della vicenda dei rapporti tra la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE, che, seco impostazione accusatoria, recepita dai giudici di merito, il reato di bancarotta improp argomento, in relazione alla RAGIONE_SOCIALE, si sarebbe realizzato mediante formazio fittizia del capitale di cui all’art. 2632 c.c. risalente al 2013; e che, quanto transattivo del 2013 con la finlandse RAGIONE_SOCIALE, da cui scaturiva il debito per euro 3.60 di esso non vi era traccia nella RAGIONE_SOCIALEabilità e nei bilanci 2012 e 2013).
A ben vedere l’impostazione difensiva – che già nell’atto di appello si traduce, rigu al reato di bancarotta impropria in argomento, in argomenti del tutto generici apoditticamente assumono che all’epoca delle false comunicazioni sociali la crisi non si e ancora manifestata nella sua irreversibilità e che anzi negli anni 2009/2011 essa n sarebbe stata neppure prevedibile – tende in buona sostanza ad accreditare la mancanza dell’elemento soggettivo in capo al ricorrente traendo elementi in tal senso da condott rispetto alle quali si parla peraltro genericamente di vantaggi compensativi – poste in es successivamente alle false appostazioni in bilancio (in alcuni casi risalenti già al 200 2009), intervenute allorquando le società versavano già in stato di insolvenza; e, qua alle società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, si tratta, secondo quanto riportano i giud merito, di false comunicazioni sociali verificatesi proprio in concomitanza o successivamen a quelle condotte – stipulazione di accordo transattivo con la finlandese e dei RAGIONE_SOCIALEra fitto e cessione sopra indicati – a cui la difesa ha inteso attribuire una valenza pos favore del ricorrente. Sicché coerentemente con tali emergenze si è ritenuto che la ragio dell’ulteriore aggravamento del dissesto delle società risiedesse proprio – anche – nelle f comunicazioni sociali che avevano interessato le varie società del gruppo RAGIONE_SOCIALEribuendo appunto, ad aggravarne il dissesto; rispetto al quale l’attivazione di cui parla il rico consentì alcun recupero effettivo e non fu quindi ritenuta idonea a gettare una luce dive sulle condotte dell’imputato, né tanto meno sulla componente soggettiva del fatto. A fro della grave situazione in cui versavano da tempo le società, si cercò, in definiti apprestare dei rimedi ma solo tardivamente, secondo quanto si espone negli stessi atti difensivi, che fanno riferimento al 2015. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Il ricorso, in definitiva, non considera che in linea generale la prospettiva salvif società non giustifica l’adozione di qualunque mezzo ritenuto idoneo a conseguire il risu sperato e che affinché tale prospettiva possa assumere un qualche rilievo ai fini esclusione dell’elemento soggettivo del reato, essa deve avere una qualche fondatezza e non essere affidata a mere congetture o a meri tentativi legati alle RAGIONE_SOCIALEingenze; esso, per trascura che nel caso in esame le false comunicazioni sociali – non oggetto di speci RAGIONE_SOCIALEestazione sotto il profilo oggettivo – si accompagnano ad una condotta distrattiva importi rilevanti, circostanza questa che getta, evidentemente’ essa, una luce sull’
dell’imputato, che non è di certo a conforto della buona fede dell’agente che la difes tentato di accreditare.
Sono questi, dunque, gli aspetti che maggiormente connotano la vicenda in esame, a fronte dei quali circostanze specifiche come l’avvenuta transazione con una cliente o la stipu RAGIONE_SOCIALEratti di fitto o cessione non sono state – giustamente – ritenute idonee a sca ricostruzione accusatoria, anche perché la prosecuzione dell’attività, ove realizzata, come caso di specie, ricorrendo anche ad artifici di bilancio, e nonostante le situazioni econ non buone, non può risolversi in un fattore idoneo a far ritenere insussistente il dolo ri ai fini dell’integrazione della bancarotta impropria per false comunicazioni sociali.
Il motivo in scrutinio – che era già stato sviluppato in maniera generica in appello quindi generico, oltre che manifestamente infondato, risultando imperniato su aspetti che consentono di superare la ricostruzione dei giudici di merito che conduce alla sussiste dell’elemento soggettivo richiesto ai fini dell’integrazione del reato di bancarotta impro reato societario, con riferimento al reato di cui all’art. 2621 cod, civ., che secondo il orientamento di questa Corte consiste nella mera volontà protesa al dissesto, da intender cioè, non già quale intenzionalità di insolvenza, bensì quale consapevole rappresentazio della probabile diminuzione della garanzia dei creditori e del connesso squilibrio econom (cfr. tra tante, Sez. 5, Sentenza n. 50489 del 16/05/2018 Rv. 274449 – 01; fattispecie i questa Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva ritenuto sussistente l’elemento psicologico del reato in capo agli amministratori di fatto e di diritto, a fr esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero sulla situazione economica e finanz della società, al fine di ottenere l’ammissione al concordato preventivo e, comunque RAGIONE_SOCIALEinuazione dell’attività d’impresa mediante manipolazione dei dati RAGIONE_SOCIALEabili e consegue falsa rappresentazione della situazione RAGIONE_SOCIALEabile ai creditori e agli organi della procedura
1.3. Il motivo che lamenta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche manifestamente infondato, incentrando esso la doglianza su circostanze che si assumono pretermesse nella valutazione dei giudici di merito, le quali in realtà impingono a afferenti al merito della regiudicanda che sono stati già ritenuti inconferenti ai f ricostruzione della vicenda in esame – quale ad esempio l’impegno che l’imputato avrebb profuso per evitare il definitivo tracollo della società – a fronte delle condotte i medesimo poste in essere che, come evidenziato nell’affrontare il prìmo e secondo motivo, secondo la ricostruzione recepita dai giudici di merito, hanno inciso irrimediabilmente sorti della società (sorti che il motivo in scrutinio ritiene, invece, pregiudicate dall’i instaurazione della procedura fallimentare piuttosto che dai comportamenti dolosi ricorrente).
In tema di attenuanti generiche, del resto, il giudice del merito esprime un giudi fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non RAGIONE_SOCIALEraddit dia RAGIONE_SOCIALEo, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 co
considerati preponderanti ai fini della loro concessione o esclusione (Sez. 5, n. 4395 13/04/2017, Rv. 271269); e, nel caso di specie, la Corte di appello ha ribadito l’assen elementi positivi di valutazione ai fini che occupano, come peraltro già posto in evidenz Tribunale che aveva a sua volta evidenziato come di RAGIONE_SOCIALEro emergessero elementi di segno negativo, tra i quali la gravità delle conseguenze della condotta posta in essere dall’im cui era rimasto esposto un numero rilevante di incolpevoli dipendenti, e la pervicacia tempo del dolo.
1,4. Fondato deve, invece, ritenersi il secondo motivo che RAGIONE_SOCIALEesta l’affermata sussiste del danno patrimoniale di rilevante gravità risultando del tutto carente la motivazio punto, in entrambe le pronunce di merito.
Si rammenta che secondo la giurisprudenza di questa Corte l’entità del danno provocato dai fatti configuranti bancarotta patrimoniale va commisurata al valore complessivo dei beni sono stati sottratti all’esecuzione concorsuale, piuttosto che al pregiudizio sofferto da partecipante al piano di riparto dell’attivo, ed indipendentemente dalla relazione con l’i globale del passivo (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 49642 del 02/10/2009, Rv. 245822 – 01); e che come ha precisato Sez. 5, n. 48203 del 10/07/2017 – dep. 19/10/2017, COGNOME e NOME, R 27127401, la circostanza aggravante del “danno patrimoniale di rilevante gravità” di all’art. 219, comma 1, legge fall, si configura solo se ad un fatto di bancarotta di r gravità, quanto al valore dei beni sottratti all’esecuzione concorsuale, corrisponda un d patrimoniale per i creditori che, complessivamente considerato, sia di entità altret grave; laddove la sentenza impugnata si è limitata ad osservare che essa deve ritener pacificamente sussistente, “avuto riguardo all’entità delle somme sottratte che superan valore di un milione di euro in relazione al fallimento della RAGIONE_SOCIALE, società che r in stato di insolvenza quantomeno dal 2009 e il cui passivo societario accertato in sed relazione ex articolo 33 risultava pari a quasi due milioni di euro”.
Evidente è dunque l’insufficienza di tale motivazione – laddove nella pronuncia di primo grado è del tutto assente una motivazione al riguardo, che, in verità, in sede determinazione della pena non fa espresso riferimento all’aggravante in parola individuando come reato più grave quello di cui al capo C1, rispetto al quale l’aggravante del danno rilevante gravità non risulta RAGIONE_SOCIALEestata, rimane tuttavia il profilo della RAGIONE_SOCIALEinuazi reati rispetto ai quali risulta RAGIONE_SOCIALEestata – dal momento che, come si osserva in ricorso sarebbe dovuto fornire una motivazione esaustiva relativamente all’impatto effettivo che presunte distrazioni commesse avrebbero avuto sulla massa attiva disponibile per i creditor di ciascuna delle società coinvolte nel giudizio.
Invero, la sussistenza della circostanza aggravante in questione non può fondarsi sull mera entità degli importi sottratti, dovendo il Giudice confrontare e rapportare sottrazioni con la lesione da esse direttamente e concretamente causata agli interessi d creditori.
Dalle ragioni sin qui esposte deriva che la sentenza impugnata deve essere annullat limitatamente all’aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, di cuì all’ar comma 1, legge fallimentare, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte appello di Trieste, che, nel valutarne la eventuale sussistenza, dovrà attenersi alle coor interpretative sopra indicate; e che, nel resto, il ricorso va dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all’aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, di cui all’art. 219, comma 1, legge fallimentare, con rinvio per giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Trieste. Dichiara inammissibile nel re ricorso.
Così deciso il 27/3/2024.