Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 28009 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 28009 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ISORELLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/10/2023 RAGIONE_SOCIALE CORTE APPELLO di BRESCIA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Preso atto che il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME, ha concluso con requisitoria scritta, resa ai sensi dell’art. 23 d.l. n. 137 del 2020 e succ. modd., chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
preso atto che il difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, ha rassegNOME memoria con cui ha replicato alle conclusioni del Procuratore Generale e ha chiesto l’accoglimento dell’impugnazione;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe, emessa il 2 ottobre 2023,, la Corte di appello di Brescia, giudicando in sede di rinvio all’esito del parziale annullamento da parte RAGIONE_SOCIALE Corte di cassazione (Sez. 5, 19896 del 05/04/2023) RAGIONE_SOCIALE sentenza resa il 27 ottobre 2021 dalla medesima Corte di appello, ha parzialmente riformato la sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Brescia, emessa il 19 luglio 2018, all’esito di giudizio abbreviato, nei confronti (per quanto ancora rileva) di NOME COGNOME, amministratore delegato, dal 29 febbraio 2008 al 5 aprile 2013, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, dichiarata fallita il 10 ottobre 2013, e imputato dei reati: 1) di bancarotta fraudolenta patrimoniale per dissipazione di circa euro 642,000.00 (corrispondenti a ingiustificati finanziamenti effettuati a favore di RAGIONE_SOCIALE, rinunciando al relativo credito); 2) di bancarotta fraudolenta documentale; 3) di bancarotta semplice per aggravamento del dissesto per mancata tempestiva richiesta di fallimento.
1.1. Il primo giudice aveva assolto NOME da una parte RAGIONE_SOCIALE bancarotta patrimoniale e dalla bancarotta semplice sub 3) e lo aveva dichiarato responsabile RAGIONE_SOCIALE residua bancarotta fraudolenta patrimoniale per dissipazione di circa 642.000,00 euro sub 1) e RAGIONE_SOCIALE bancarotta fraudolenta documentale sub 2) e, ritenute le aggravanti RAGIONE_SOCIALE rilevante gravità e dei più fatti di bancarott applicata la diminuente del rito, lo aveva condanNOME alla pena principale di anni tre, mesi dieci di reclusione, oltre che alle pene accessorie e al risarcimento del danno, da liquidarsi in separata sede, in favore del RAGIONE_SOCIALE, parte civile, con liquidazione RAGIONE_SOCIALE provvisionale di euro 200.000,00 a beneficio RAGIONE_SOCIALE parte civile.
1.2. Impugnata la sentenza di primo grado dall’imputato, la Corte di appello di Brescia, con la sentenza del 27/10/2021, corretta c:on ordinanza del 25/02/2022, aveva assolto (anche) NOME dalla bancarotta documentale sub 2) e aveva ridetermiNOME la pena irrogata al medesimo per il residuo reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale in quella di anni tre di reclusione, con rideterminazione delle pene accessorie fallimentari in misura corrispondente a quella RAGIONE_SOCIALE pena principale.
1.3. La Corte di cassazione, giudicando anche su ricorso del coimputato NOME COGNOME, con l’indicata sentenza, aveva parzialmente annullato la sentenza di condanna nei confronti del solo COGNOME, limitatamente alla circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità di cui all’art. 2:19, primo comma, legge fall. e al susseguente trattamento sanzioNOMErio, demandandone al giudice di rinvio la rideterminazione.
Con la sentenza rescindente, i giudici di legittimità avevano ritenuto infondate le doglianze contenute nei motivi primo e terzo, con cui si erano dedotti vizi di motivazione, inosservanza dell’art. 216 legge fall. e di norme processuali, e avevano altresì dichiarato inammissibile il sesto motivo di ricorso, con cui si erano lamentati l’erronea applicazione degli artt. 185 e 538 cod. proc. pen. e vizi di motivazione in ordine alla quantificazione del danno con particolare riferimento all’entità RAGIONE_SOCIALE provvisionale; avevano, viceversa, accolto il secondo, il quarto e il quinto motivo di ricorso, con i quali si erano contestati, in pri luogo, l’inosservanza dell’art. 219, primo comma, legge fall. e la carenza di motivazione con riferimento alla circostanza aggravante del danno di particolare gravità e, in via subordinata, vizio motivazionale in ordine alla conferma del diniego dell’applicazione delle circostanze attenuanti generiche e alla commisurazione RAGIONE_SOCIALE pena.
Sul tema, la Corte di legittimità aveva ritenuto che la motivazione a sostegno RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata fosse carente, in quanto priva di completezza in relazione alle specifiche doglianze formulate con i motivi di appello, che ritenevano insussistente la suddetta circostanza aggravante in relazione alle varie assoluzioni intervenute in favore dell’imputato.
1.2. La Corte di appello di Brescia, investita del rinvio, con la sentenza in preambolo, ha: ridotto, nei confronti dell’imputato, la pena ad anni due, mesi sei di reclusione per il fatto in ordine al quale vi è stata affermazione d responsabilità, ferma l’assoluzione del reato di cui al capo 2); ridetermiNOME la durata delle pene accessorie di cui all’art. 216, ultimo comma, legge fall. in misura pari alla pena detentiva; revocato lai pena accessoria RAGIONE_SOCIALE interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque; confermato nel resto e condanNOME l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa del RAGIONE_SOCIALE parte civile.
Avverso detta decisione propone ricorso il difensore dell’imputato, articolando un unico motivo, con cui lamenta la mancanza e contraddittorietà RAGIONE_SOCIALE motivazione e l’erronea applicazione dell’art. 219 legge fall.
Il ricorrente, in particolare, ritiene erronea, mancante o comunque apodittica la motivazione con cui la Corte di appello di Brescia, in qualità di giudice del rinvio, ha sostenuto che l’assoluzione di NOME COGNOME dal reato di bancarotta fraudolenta documentale non abbia avuto alcuna influenza sul giudizio in merito alla sussistenza RAGIONE_SOCIALE circostanza aggravante del danno di rilevante gravità.
Si evidenziano, inoltre, l’omesso esame, in concreto e sulla base delle prove in atti, del danno patrimoniale effettivamente subito dai creditori a seguito del
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reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale dissipativa e la sua sostanziale sovrapposizione col giudizio in merito alla gravità del fatto di bancarotta, così da farne discendere, pressoché automaticamente, come conseguenza, la sussistenza RAGIONE_SOCIALE circostanza aggravante di cui all’art. 219, comma 1, legge fall. dal solo dato numerico dell’importo distratto, prescindendo da ogni valutazione concreta del pregiudizio arrecato ai creditori.
In tal senso si segnalano, allegando la relazione del curatore fallimentare per l’autosufficienza, i dati del rapporto fra attivo fallimentare e passiv fallimentare, il primo indicato in euro 6.687.726,00, il secondo in euro 1.586.689,43, pur se ancora suscettibile di notevole aumento.
All’omessa e/o illogica motivazione – sostiene il ricorrente – si è aggiunta inoltre l’erronea applicazione del disposto di cui all’art. 219 legge fall., avendo l Corte di appello interpretato il disposto normativo alla stregua di una circostanza aggravante di pericolo, anziché di danno.
Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta rassegnata ai sensi dell’art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre del 2020, n. 176, come richiamato dall’art. 16 d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, nonché, ulteriormente, dall’art. 94, comma 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, e poi dall’art. 11, comma 7, d.l. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, ha chiesto che venga pronunciata la declaratoria di inammissibilità del ricorso, da ritenersi manifestamente infondato, generico e, pertanto, inidoneo a destrutturare la motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata.
La difesa dell’imputato, con il deposito di memoria, ha concluso richiamando le conclusioni articolate nel ricorso e ha ulteriormente precisato, per contrastare la requisitoria del Procuratore generale, che oggetto di censura, in questo caso, non è l’affermazione di responsabilità di NOME COGNOME in ordine al reato di bancarotta, essendo il fatto già definitivamente giudicato, quanto piuttosto il giudizio operato dalla Corte di appello con riferimento alla circostanza aggravante di cui all’art. 219 legge fall.: ed è su tale tema che la Corte di appello ha reso una motivazione inosservante RAGIONE_SOCIALE norma citata.
Sempre in tale prospettiva, il ricorrente ha chiesto che non venga pronunciata condanna a carico del ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, avendo questo grado di giudizio esclusivamente ad oggetto il punto RAGIONE_SOCIALE sentenza attinente al trattamento sanzioNOMErio dell’imputato, insuscettibile di incidere sulla pretesa risarcitoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato.
Integrando quanto si è anticipato in parte narrativa, va osservato che i giudici del rescissorio hanno ritenuto che la condotta dell’imputato era risultata caratterizzata da una non trascurabile gravità oggettiva e soggettiva, sulla base RAGIONE_SOCIALE considerazione che erano stati effettuati, negli anni, copiosi finanziamenti ingiustificati, per un valore complessivo superiore a euro 642.000,00, in favore RAGIONE_SOCIALE società controllata RAGIONE_SOCIALE da parte di RAGIONE_SOCIALE, tali da determinare un fatto di bancarotta e cagionare un danno di rilevante gravità, atteso che esso aveva sottratto all’attivo fallimentare la somma corrispondente, con corrispondente pregiudizio per il ceto creditorio RAGIONE_SOCIALE società fallita.
Per la valutazione RAGIONE_SOCIALE gravità del danno, si è da parte dei giudici del rescissorio descritta ulteriormente la complessiva fattispecie distrattiva attribuendo particolare rilievo, oltre che al valore dei trasferimenti, alle modalit con cui le condotte dissipative si sono realizzate, per la la serialità dell elargizioni effettuate negli anni e il carattere meramente simulatorio del contratto preliminare di compravendita immobiliare concluso in data 29 agosto 2008 tra le due società, con la mancanza di qualsivoglia vantaggio compensativo in capo a RAGIONE_SOCIALE ma anzi con la creazione di un beneficio diretto a NOME COGNOME e NOME COGNOME, divenuti cessionari RAGIONE_SOCIALE partecipazione di RAGIONE_SOCIALE nell’RAGIONE_SOCIALE, fattispecie in cui si era appalesata in modo conclamato la volontà di depauperare il patrimonio RAGIONE_SOCIALE fallita e di arrecare un rilevante nocumento a tutti i titolari di crediti da soddisfarsi su di esso.
Mette conto segnalare anche che la Corte di appello ha ritenuto, posti soprattutto l’indicativa sussistenza di tre precedenti condanne a carico dell’imputato e il mancato riscontro di condotte effettivamente riparatorie, di non poter riconoscere le circostanze attenuanti generiche richieste dall’imputato con l’atto di appello, in relazione a doglianza ancora da valutare all’esito dell pronuncia di legittimità, aderendo così alle – insuperate – argomentazioni sviluppate sul tema dalla pregressa analisi di merito. Peraltro, ha valorizzato le condotte, diverse e comunque di gran lunga successive ai fatti, a cui l’imputato ascriveva segno impeditivo di altre azioni dissipative in danno RAGIONE_SOCIALE società, per rideterminare in melius la pena principale inflitta a NOMENOME con gli effett conseguenti in punto di pene accessorie.
La motivazione offerta dai giudici del rinvio alla base RAGIONE_SOCIALE conferma RAGIONE_SOCIALE sussistenza RAGIONE_SOCIALE circostanza aggravante RAGIONE_SOCIALE rilevante gravità del danno del
reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale non merita censura.
3.1. Sul punto, va ricordato che la giurisprudenza consolidata di legittimità, in tema di reati fallimentari, considera che l’entità del danno provocato dai fatt configuranti bancarotta patrimoniale va commisurata al valore complessivo dei beni che sono stati sottratti all’esecuzione concorsuale, piuttosto che al pregiudizio sofferto da ciascun partecipante al piano di riparto dell’attivo, indipendentemente dalla relazione con l’importo globale del passivo (Sez. 5, Sentenza n. 49642 del 02/10/2009, COGNOME, Rv. 245822 – 01) e che la circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità di cui all’art. 219, primo comma, legge fall. si configura se a un fatto di bancarotta di rilevante gravità, quanto al valore dei beni sottratti all’esecuzione concorsuale, corrisponda un danno patrimoniale per i creditori che, complessivamente considerato, sia di entità altrettanto grave (Sez. 5 n. 48203 del 10/07/2017, COGNOME e altri, Rv. 271274 – 01; Sez. 1, n. 12087 del 10/10/2000, COGNOME, Rv. 2174)03 – 01).
Alla luce di tali principi, che il Collegio condivide e a cui, quindi, ritiene dover dar seguito, le critiche articolate nel ricorso non riescono a vulnerare in modo determinante il discorso giustificativo esterNOME nella sentenza al vaglio.
3.2. Si osserva, sull’argomento, che, per disattendere la doglianza relativa alla mancata esclusione dell’aggravante di cui all’art. 219, primo comma, legge fall., i giudici del rescissorio hanno congruamente argomentato – con motivazione adeguata e non censurabile neppure sotto il profilo, attinente all’accertamento di merito, del valore dissipato – nel senso che l’entità degli immotivati trasferimenti di danaro dalla società poi fallita all’altra società avev integrato in modo certo il danno di rilevante gravità, perché il complessivo ingiustificato travaso di risorse si era ripercosso in termini di sottrazione all’att fallimentare RAGIONE_SOCIALE suindicata, cospicua entità finanziaria che aveva concretamente ridotto in modo considerevole l’attivo disponibile per la soddisfazione delle sussistenti ragioni creditorie, per come esse erano emerse nella formazione RAGIONE_SOCIALE massa passiva fallimentare.
La COGNOME diminuzione COGNOME che COGNOME il COGNOME comportamento COGNOME antigiuridico COGNOME dell’agente, univocamente indirizzato alla sottrazione degli importi corrispondenti alle indebite elargizioni che hanno concretato i fatti di bancarotta patrimoniale, ha dunque cagioNOME il determinante emungimento RAGIONE_SOCIALE consistenza RAGIONE_SOCIALE massa attiva che avrebbe dovuto essere posta a disposizione del soddisfacimento delle ragioni creditorie all’atto del riparto dell’attivo fallimentare riducendone in modo evidente e incisivo l’entità.
La contraria deduzione del ricorrente, inerente alla sostanziale irrilevanza degli effetti RAGIONE_SOCIALE bancarotta patrimoniale per essere l’attivo fallimentare
comunque di importo superiore al passivo fallimentare, non si è rivelata idonea a infirmare il ragionamento opposto articolato nella sentenza impugnata, giacché non ne ha dimostrato la fallacia citando i dati sopra riportati, tratti dalla so relazione del curatore fallimentare ex art. 33 legg. fall., redatta nella part iniziale RAGIONE_SOCIALE procedura, quando era ancora in corso la formazione RAGIONE_SOCIALE massa passiva (atto, per espressa precisazione dello stesso organo fallimentare, non ancora contemplante una serie cospicua di crediti, fra cui quelli vantati dai dipendenti e dagli istituti di credito), senza invece dedurre in merito ai connotati RAGIONE_SOCIALE massa passiva come poi emersi all’esito RAGIONE_SOCIALE sua completa formazione, dopo il corrispondente corso RAGIONE_SOCIALE procedura concorsuale.
In tal senso si rivela priva di base sostanziale la prospettazione RAGIONE_SOCIALE inadeguatezza RAGIONE_SOCIALE sottrazione RAGIONE_SOCIALE notevole quantità di risorse enucleata dai giudici del merito a determinare un pregiudizio reale alla ragioni dei creditori, sicché è restata indimostrata la corrispondente censure rivolta ai giudici del rescissorio per aver inquadrato l’effetto pregiudizievole dell’accertata bancarotta patrimoniale, non alla stregua di un danno effettivo, ma alla stregua di un mero pericolo di danno per i creditori: la sottrazione di risorse causata dall’illeci perpetrato da NOME, invero, ha provocato la rilevante riduzione degli elementi attivi da destinare alla, quanto meno parziale, distribuzione dell’attivo a beneficio RAGIONE_SOCIALE compagine creditoria.
3.3. I giudici del rinvio hanno inoltre ritenuto che l’assoluzione a cui i precedente corso processuale era pervenuto nei confronti di NOME COGNOME, con riferimento al reato di bancarotta fraudolenta documentale, non potesse avere un rilievo così marcato da alleggerire la posizione dell’imputato fino a determinare la valutazione di insussistenza RAGIONE_SOCIALE contestata aggravante, essendosi il danno patrimoniale di rilevante gravità valutato con primario riferimento alla condotta di bancarotta fraudolenta dissipativa e ai relativi effetti
Sotto questo profilo, la censura avanzata dal ricorrente appare genericamente formulata, giacché essa si profila inidonea a offrire specifiche argomentazioni volt a spiegare come la sollecitata elisione RAGIONE_SOCIALE circostanza aggravante in essa possa essere compatibile con l’accertato, importante pregiudizio derivante alla massa dai creditori dalle acclarate condotte dissipative.
Le svolte considerazioni impongono il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ex art. 616 cod. proc. pen.
Il rilievo che la parte civile non risulta avere svolto attività processuale i questo grado elide in radice la possibilità di emettere statuizioni inerenti alla sua posizione: di conseguenza, la deduzione svolta in via preventiva dal ricorrente sul corrispondente argomento si arresta allo stadio virtuale.
COGNOME
P.Q.M.
Rig etta il ricorso e condanna il ricorrente al pa g amento delle spese processuali.
Così deciso il 10 aprile 2024
Il Consi iere estensore
Il Presidente