Danno patrimoniale di speciale tenuità e criteri di pena
Il riconoscimento del danno patrimoniale di speciale tenuità rappresenta un punto cruciale nella determinazione della sanzione penale. Recentemente, la Corte di Cassazione si è espressa sulla legittimità del diniego di tale attenuante, ribadendo i confini della discrezionalità del giudice di merito.
L’analisi dei fatti
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso la sentenza della Corte di Appello. Il ricorrente lamentava la violazione di legge e il vizio di motivazione riguardo al mancato riconoscimento dell’attenuante prevista per i danni di lieve entità. Secondo la difesa, l’entità del pregiudizio economico avrebbe dovuto giustificare una riduzione della pena, contestando altresì il calcolo complessivo della sanzione inflitta.
La decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Gli Ermellini hanno rilevato come la decisione dei giudici di secondo grado fosse supportata da una motivazione coerente e priva di vizi logici. La Cassazione ha sottolineato che non basta invocare la tenuità del danno, ma occorre che questa sia effettivamente riscontrabile e non smentita dagli atti di causa.
Il diniego del danno patrimoniale di speciale tenuità
Il cuore della controversia riguarda l’applicazione dell’articolo 62, n. 4, del codice penale. La Corte ha chiarito che il giudice di merito ha il potere-dovere di valutare se il danno arrecato sia effettivamente minimo. Se tale valutazione è condotta con lineare e coerente logicità, essa non è sindacabile in sede di legittimità. Nel caso di specie, il diniego è stato ritenuto legittimo poiché basato su un esame puntuale delle circostanze.
La discrezionalità nella graduazione della pena
Un altro aspetto fondamentale trattato nell’ordinanza riguarda la graduazione della pena. La Cassazione ha ribadito che la determinazione della sanzione, inclusi gli aumenti o le diminuzioni per le circostanze, rientra nella piena discrezionalità del giudice di merito. Tale potere deve essere esercitato nel rispetto degli articoli 132 e 133 del codice penale, che impongono di considerare la gravità del reato e la capacità a delinquere del colpevole.
Le motivazioni
Le motivazioni della sentenza si fondano sulla natura del controllo di legittimità. La Cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione dei fatti, ma deve limitarsi a verificare che il percorso logico-giuridico seguito sia corretto. Poiché la Corte territoriale aveva già determinato una pena prossima al minimo edittale e aveva motivato adeguatamente il rifiuto delle attenuanti, il ricorso è stato giudicato manifestamente infondato.
Le conclusioni
In conclusione, l’ordinanza conferma che il danno patrimoniale di speciale tenuità non può essere concesso automaticamente. La discrezionalità del giudice, sebbene ampia, trova il suo limite nell’obbligo di motivazione. Per gli operatori del diritto, emerge chiaramente la necessità di fornire prove rigorose circa l’esiguità del danno per poter beneficiare di riduzioni di pena significative in sede di merito.
Quando viene riconosciuta l’attenuante del danno di speciale tenuità?
Viene concessa quando il pregiudizio economico arrecato alla vittima è oggettivamente minimo e di scarso rilievo.
Il giudice può decidere liberamente l’entità della pena?
Il giudice esercita una discrezionalità guidata dai criteri degli articoli 132 e 133 del codice penale, cercando un equilibrio tra gravità del fatto e capacità a delinquere.
Cosa succede se il ricorso in Cassazione è manifestamente infondato?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile e il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40153 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40153 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/07/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
FIRENZE NOME NOME NOME MAZARA DEL VALLO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/02/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Firenze NOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e della motivazione in relazione al diniego della circostanza attenuante del danno patrimo speciale tenuità e in ordine all’entità della pena inflitta, è manifestamente infondato lettura del provvedimento impugNOME la motivazione sul diniego dell’invocata atten dimostra essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità (si veda, in propo 3 );
che secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, a relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed at rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai princ negli artt. 132 e 133 cod. pen., come avvenuto nella specie, ove peraltro la pen determinata in misura prossima al minimo edittale;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condan ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favo Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proce della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 11 luglio 2023
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