Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22701 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22701 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a LA SPEZIA il 26/11/2002
avverso la sentenza del 29/11/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
1. Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di
Firenze che ha confermato la condanna dell’imputato per il reato di furto in abitazione;
2. Considerato che il primo motivo di ricorso – che deduce violazione di legge e vizio d motivazione in ordine alla sufficienza del compendio indiziario – non è consentito dalla legge
sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, che si risolvono n pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte d
merito. Le censure tendono, inoltre, ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fat mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito; esula, infat
poteri della Corte di cassazione quello di una ‘rilettura’ degli elementi di fatto posti a fondam della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutt
Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, COGNOME, Rv. 207944);
3. Rilevato che il secondo motivo di ricorso – che contesta la mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 4), cod. pen. – è manifestamente infondato in quan come più volte ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte, il danno derivante da reato, pe essere ritenuto di speciale tenuità, deve essere lievissimo ossia di valore economico pressoché irrisorio (Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 280615; Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Sicu, Rv. 269241; Sez. 4, n. 8530 del 13/02/2015, COGNOME, Rv. 262450), circostanza correttamente esclusa nel caso di specie, tenuto conto che l’oggetto del furto era un tablet, ossia un bene dotato di un certo valore economico, come precisato dal giudice di merito;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 07 maggio 2025
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Il Consigliere estensore
, Il Presidente