Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 34708 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 34708 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: RAGIONE_SOCIALE NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/01/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG AVV_NOTAIO che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sen Tribunale di Marsala del 19 dicembre 2023, con cui NOME COGNOME era stato condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 154,00 di multa in relazione al reato di 624 cod. pen.
L’imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la della Corte di appello, lamentando, quale unico motivo di impugnazione, ivilibritli’; v legge e vizio di motivazione con riferimento all’ingiustificato diniego della circostanza atte prevista dall’art. 62, n. 4, cod. pen.
Il Procuratore generale ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
In data 18 luglio 2025 il ricorrente ha depositato memoria, insistendo per l’ac del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Le Sezioni Unite di questa Corte di legittimità (Sez. U – n. 24990 del 30 Rv. 279499 – 01), intervenute a risolvere il contrasto in ordine alla applicabilità di cui all’art. 62 n.4 ai reati in materia di stupefacenti, hanno operato una ricos – sistematica dell’istituto, osservando che prima dell’entrata in vigore della legge 7 feb 1990, n. 19, l’attenuante comune di cui all’art. 62, n. 4 cod. pen. era prevista nel tenuità del danno cagionato alla persona offesa ed era applicabile solo ai del patrimonio o che comunque offendono il patrimonio. La novella sopra citata ha poi aggiun medesima disposizione un’ulteriore diminuente, applicabile a tutti i delitti determin di lucro, alla duplice condizione che sia il lucro perseguito od effettivamente conseg sia l’evento dannoso o pericoloso siano caratterizzati da speciale tenuità. La Relazion del disegno di legge dal quale origina il descritto intervento normativo, presentato della Giustizia alla Camera dei Deputati il 19 ottobre 1987 e rubricato “Modifiche circostanze attenuanti, sospensione condizionale della pena e destituzione de dipendenti”, espressamente riporta la nuova attenuante alla opportunità, per motivi di riformulare l’art. 62, n. 4 cod. pen. in modo simmetrico all’art. 61, n. 7 cod prevedeva l’aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità non solo per i re patrimonio, ma anche per quelli determinati da motivi di lucro. Nel proporre tale allineamen il Governo segnalava che fosse invece opportuno «prevedere che il danno (o il per speciale tenuità che viene in rilievo non è quello patrimoniale bensì quello crimin
«così delineata, la diminuente viene a costituire un valido elemento a disposizione del giud per una più equa correlazione della pena alla effettiva lesività della condotta criminosa».
Le Sezioni Unite hanno quindi valorizzato l’ulteriore riscontro sistematico costituito da 131-bis cod. pen., che prevede la «non punibilità del fatto quando, per le modalità della condo e per l’esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell’art. 133, primo comma, l’of di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale». Si è osservato che l’istitut non punibilità per particolare tenuità dell’offesa non connette alla mera individuazione del giuridico protetto alcun rilievo ai fini del giudizio sull’utilità e necessità della pena. dell’insegnamento di Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266589, si è rilevato che tenuità del danno o del pericolo cagionati entrano in gioco sia per attenuare la pena, ai s dell’art. 62, n. 4, cod. pen., sia, eventualmente, per escluderne la necessità, ai sensi e condizioni dell’art. 131-bis cod. pen.. La relativa verifica deve avere ad oggetto, in ent casi, non già l’astratta considerazione della natura giuridica del bene protetto, bensì il gr effettiva offensività del fatto nel caso concreto.
3. Le considerazioni della citata sentenza a Sezioni Unite n.24990 del 2020 sono state po richiamate da questa Corte di legittimità con riferimento alla fattispecie del reato di affermandosi COGNOME che, COGNOME anche COGNOME riguardo COGNOME a COGNOME tale COGNOME tipologia COGNOME di COGNOME delitto, COGNOME l’attenuante del danno di speciale tenuità presuppone un giudizio complesso che prenda in considerazione tutti COGNOME gli COGNOME elementi COGNOME della COGNOME fattispecie COGNOME concreta COGNOME necessari COGNOME per COGNOME accertare COGNOME non il solo danno patrimoniale, ma il danno criminale nella sua globalità, cosicché, ai fini dell configurabilità nel reato di furto, non possono essere ritenuti determinanti i soli par dell’entità lievissima del pregiudizio causato alla persona offesa e il valore irrisorio d sottratto (Sez. 5 – n. 344 del 26/11/2021, Rv. 282402 – 01). La citata pronuncia costituis naturale sviluppo dell’orientamento, ormai consolidato, secondo cui ai fini della configurab della circostanza attenuante dell’avere agito per conseguire o dell’avere comunque conseguito un lucro di speciale tenuità prevista dall’art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen., non si deve riguardo soltanto al valore venale del corpo del reato, ma anche al pregiudizio complessivo e disvalore sociale recati con la condotta dell’imputato, in termini effettivi o potenz Sez. 4 – n. 37795 del 21/09/2021, Rv. 281952 – 02; Sez. 3, n. 18013 del 5/2/2019, Rv 275950).
4. La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione dei principi sopra riportati e ha r diffusa motivazione sugli elementi ostativi all’applicazione della invocata attenuante, presenza di un furto di modesto valore economico ( una bottiglia di birra e una lattina di bull). Ciò che è richiesto, infatti, è una valutazione combinata e complessa del danno arreca che è quello criminale e non solo patrimoniale, al fine di adeguare la pena alla effettiva le del reato commesso. I giudici di merito hanno sottolineato le allarmanti modalità della condo ti posta in essere dall’imputato, evidenziando l’atteggiamento di irrisione e di tracotante COGNOME ‘-di fronte ai ripetuti inviti di abbandonare il locale gestito dalla persona offesa COGNOME NOME
tale da ingenerare nella predetta un sentimento di timore ed inducendola, insieme alli ami che si trovava con lei, ad asserragliarsi all’interno della paninoteca. La sentenza impugnata armonia con l’orientamento giurisprudenziale richiamato, ha dunque valutato, alla luce degl elementi acquisiti, che il fatto così come concretamente svoltosi non aveva concretamente cagionato una offesa di speciale tenuità, escludendo l’applicabilità della attenuante in parol
Alla luce delle considerazioni esposte, si impone il rigetto del ricorso. Segue per leg condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna l’imputato al pagamento delle spese processuali.
Roma, 16 settembre 2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME Ueu